Informazioni personali
- Avv. VANIA SCIARRA
- Pescara, PE, Italy
- Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).
SEPARAZIONE E DIVORZIO: Usucapione: il possesso dei genitori si trasmette ai figli
Usucapione: il possesso dei genitori si trasmette ai figli
Il termine per usucapire non si esaurisce ma viene "ereditato" dai successori per maturare l'acquisto della proprietà
Il possesso si trasferisce agli eredi
Il possesso dell'immobile tenuto da una persona in vita si trasferisce agli eredi alla sua morte. Ciò significa che, se questi possedeva un immobile altrui, un eventuale termine per l'usucapione non si interrompe, ma si trasmette ai successori che potranno rivendicare la proprietà sommandovi il proprio tempo di possesso.
Successione nel possesso
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si realizza a seguito del possesso continuo e ininterrotto del bene per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge.
Ma cosa accade se una persona che ha posseduto in vita un immobile altrui per un certo tempo, non ancora necessario affinché si verifichi l'usucapione, muore prima del configurarsi di tale termine?
La risposta giunge dall'art. 1146 del codice civile, il quale afferma al primo comma che"Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione".
Per effetto di una "fictio iuris", pertanto, il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Il principio della continuità nel possesso tra il "de cuius" e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (Cass., sent. n. 6852/2001).
La successione nel possesso comporta dunque che questo continui in capo a un diverso soggetto, con le caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico e ininterrotto possesso anche se a un soggetto ne subentrino una pluralità.
Ciò significa che il possesso, in base a quello del de cuius, continuerà nei successori in buona o mala fede, con o senza vizi, producendo effetti a suo favore o a suo carico.
In ragione del principio "malafides superveniens non nocet", infatti, se il possesso del de cuius era in buona fede, si presume esserlo anche quello degli eredi, anche se quest'ultimo conosceva la lesione del diritto altrui, in quanto la malafede sopravvenuta non conta essendosi il possesso originario incardinato in capo al defunto. Viceversa, in caso di possesso iniziato in mala fede, tale rimarrà anche nei confronti dell'erede nonostante la sua eventuale ignoranza sul tema.
Possesso: il termine si somma a quelli degli eredi per l'usucapione
Poichè chi succede "eredita" anche il possesso del dante causa, potrà continuare sulla stessa strada affinché maturi il termine per usucapire. Infatti, il periodo di tempo già cumulato dal de cuius non si interrompe, ma si somma a quello dell'erede.
Ad esempio, il possesso del genitore protrattosi ininterrottamente per un tempo ancora non necessario affinché si realizzi l'usucapione, ad esempio 15 anni in luogo dei 20 normalmente richiesti per l'usucapione di un fondo o di un immobile, non va perduto, ma prosegue in capo ai suoi figli, sempre che l'attività di costoro prosegua nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
Ciò significa che, nel nostro esempio, saranno sufficienti solo altri 5 anni per poter rivendicare l'usucapione del bene: in pratica, gli eredi potranno di fatto ottenere la proprietà dell'immobile senza necessità del consenso del precedente proprietario e in mancanza di alcun contratto con questi, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza di tutti i requisiti all'uopo necessari.
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che anche laddove il bene sia formalmente detenuto da un solo erede, gli altri coeredi non sono esclusi dal possesso: ciò significa che il singolo erede detentore non potrà usucapirne la proprietà, senza interversione del possesso o senza un atto che manifesti lo spoglio nei confronti degli altri eredi affinché il possesso diventi esclusivo (Corte d'Appello di Firenze, sent. 859/11).
SEPARAZIONE E DIVORZIO: Figlio al padre se la madre ostacola la bigenitorialità
Figlio al padre se la madre ostacola la bigenitorialità
Affido super esclusivo al padre se la madre non si dimostra collaborativa e nonostante le varie occasioni e la fiducia accordata continua a tenere un atteggiamento ostile finalizzato a impedire il rapporto padre e figlio. Il giudice nel caso di specie non ha deciso facendo proprie le conclusioni sulla PAS della CTU, ma solo sulla base della condotta della madre, totalmente incentrata su di sé e incapace di ascoltare e comprendere i bisogni del minore. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 25339/2021 della Cassazione.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Venezia assegna in via esclusiva un figlio al proprio padre, attribuendo allo stesso la responsabilità per le decisioni più importanti relativamente alla sua educazione, istruzione e salute e pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere 250 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, a cui vanno aggiunte le spese straordinarie nella misura del 50%, con l'obbligo dei servizi sociali di sostenere e vigilare, fissando un calendario di incontro tra i genitori in uno spazio protetto. Per il Tribunale la madre ha dato prova di non comprendere i bisogni del figlio e di non assumere decisioni nel suo interesse.
Il decreto ha modificato l'assetto precedente deciso in sede di Appello, nel corso del quale la CTU ha rivelato che la condotta della madre è finalizzata a impedire ogni rapporto tra il minore e il padre. La Corte ha mantenuto la collocazione presso la madre, con affidamento del bambino ai servizi sociali, confidando in una maggiore collaborazione della donna. Il padre però ha promosso un nuovo procedimento lamentando l'estromissione dalla vita del figlio ad opera della ex.
La donna si è opposta al predetto decreto del tribunale, ritenendo inaffidabile la teoria scientifica sulla figura del "genitore alienante", lamentando l'inadeguatezza della motivazione in relazione alla sua inidoneità ad educare il figlio e la mancata valutazione dello stato psicologico del minore ed evidenziando la rigidità assunta dai servizi sociali e dal ctu nei suoi confronti.
La Corte d'Appello da parte sua ha respinto il reclamo, osservando che il giudizio è stato condizionato dall'atteggiamento della donna, che non si è attenuta alle indicazioni dei servizi sociali e del CTU, ostacolando il rapporto padre figlio. Dalla relazione dei servizi sociali è emersa infatti una accentuata autoreferenzialità della donna incapace di comprendere le necessità del figlio.
Per la madre il giudizio si fonda sulla teoria della "PAS"
La madre, nel ricorrere in Cassazione, solleva tre motivi di doglianza.
Con il primo lamenta la violazione del contraddittorio perché il Tribunale si è attenuto acriticamente alle conclusioni della CTU ai fini della decisione, senza considerare le critiche sollevate in ordine alla totale assenza di fondamento scientifico della diagnosi di PAs e le varie denunce di violenza presentare contro l'ex. La CTU inoltre ha trascurato gli interessi del minore concentrando la propria attenzione sui concetti di buona genitorialità, conflitto di lealtà e alienazione parentale.
Con il secondo motivo fa presente che non è stato preso in considerazione il fatto che la stessa non ha problemi psichici, che è molto legata al figlio, che per i primi dieci anni di vita lo ha cresciuto da sola nel totale disinteresse paterno e che non è stata data idonea motivazione sul fatto che l'affidamento esclusivo costituisca l'unica soluzione per tutelare l'interesse del minore.
Con il terzo infine fa presente che il minore non è mai stato ascoltato, soprattutto se si considera che i servizi sociali non hanno mai verbalizzato le sue dichiarazioni.
Il figlio va al padre perché la madre non tiene conto dei bisogni del minore
La Cassazione adita però rigetta il ricorso dopo l'esame congiunto dei primi due motivi, dichiarati inammissibili e la dichiarata infondatezza del terzo.
Gli Ermellini chiariscono immediatamente che il provvedimento impugnato non è stato emesso senza una valutazione critica della CTU, non potendo il giudice decidere senza verificare prima il fondamento scientifico di una consulenza, se questa si allontana dalla scienza medica ufficiale.
Nel caso di specie in ogni caso è evidente che la decisione non si fonda acriticamente sulla teoria della PAS, ma sulla condotta ostile e poco collaborativa della donna con i servizi sociali e con il CTU, nonostante la fiducia accordata alla stessa in diverse occasioni.
Il percorso si è concluso infatti con un giudizio di autoreferenzialità della donna, incapace di comprendere i bisogni del figlio e di superare la conflittualità con l'ex compagno.
Per quanto riguarda poi il terzo motivo, vero che il giudice era obbligatorio nel caso di specie ascoltare il minore. Il giudice però, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, non lo ha disposto perché ha lo ritenuto superfluo a causa della elevata conflittualità dei genitori e per il timore di gravare il minore di responsabilità che non gli competono alla sua età, come emerso dalla CTU, che ha manifestato tutta la sua contrarietà a un coinvolgimento del ragazzino nel conflitto in atto.
SEPARAZIONE E DIVORZIO: AFFIDO ESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE
Affido esclusivo se quello condiviso è contrario all'interesse del minore
La Cassazione, con l'ordinanza n. 27591/2021 (sotto allegata), dichiara di condividere le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito che, nell'ambito di una separazione, hanno deciso per l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia alla madre. Il padre, a cui è stata anche addebitata la separazione per il monopolio economico esercitato anche sullo stipendio della moglie, non ha mai provveduto neppure a versare il mantenimento per il figlio dopo la separazione. Ingiustificabile per la Corte di Appello prima e per la Cassazione poi il disinteresse totale dell'uomo, la cui condotta il giudice dell'impugnazione ha inquadrato correttamente come condotta contraria all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c che disciplina l'affidamento a un solo genitore.
SEPARAZIONE E DIVORZIO: Figlio piccolo con la mamma se è lui a chiederlo -
SEPARAZIONE E DIVORZIO: Figlio piccolo con la mamma se è lui a chiederlo -
Cassazione civile, ordinanza n. 23804/2021
Per
la Cassazione la decisione sul collocamento del minore, presso il padre
o la madre, non può prescindere dall'ascolto dello stesso al fine di
considerare le sue attuali valutazioni e aspirazioni.
L'audizione
dei minori rappresenta ad oggi un adempimento necessario nelle
procedure giudiziarie che li riguardino, in particolare qualora si
discuta del loro affidamento ai genitori. Va dunque riformata la
decisione che abbia deciso di affidare il minore al padre senza
apprezzare la chiara volontà del figlio di convivere con la madre.
La
prescrizione normativa dell'ascolto del minore, infatti, richiede da
parte del giudice una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di
vista del minore ai fini della decisione che lo concerne, nonché una una
rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni
e aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto
Lo
ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile,
nell'ordinanza n. 23804/2021 in relazione alla vicenda conseguente al
divorzio di una coppia e alla decisione del Tribunale di affidare i
figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione
prevalente presso il padre.
Una
decisione confermata dalla Corte d'Appello, nonostante il ricorso della
madre. In Cassazione, la donna contesta la sentenza in quanto la la
Corte territoriale avrebbe invalidamente omesso di motivare circa
l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento.
Una doglianza che convince gli Ermellini, i quali rammentano come l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge n. 77/2003) nonché degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies del codice civile.
Ancora, si legge in sentenza, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., 1474/2021).
Per
tali ragioni, la Suprema Corte ritiene che l'audizione del minore
infradodicenne, capace di discernimento, costituisca "adempimento
previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un
obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria
quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni".
Oltre
tale età, l'obbligo legale dell'ascolto subentra, non solo, qualora il
magistrato ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento
ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse
del minore, ma anche qualora egli opti, in luogo dell'ascolto diretto,
per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a
un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto
del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al
procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende
in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la
personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e
la relazione in essere con il figlio" (cfr. Cass. n. 12957/2018).
L'ascolto
del minore, sottolinea l'ordinanza, è dunque cosa diversa dallo
svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice
strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più
confacente all'interesse del minore.
Quindi,
per ciò che concerne la decisione che si dovrà adottare circa la
convivenza con l'uno o l'altro genitore, il Collegio evidenzia come
l'audizione del minore consenta la sua partecipazione attiva,
all'interno del processo che lo riguarda, e rappresenti il momento
formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni e i suoi
bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro
accertamento sia attuale.
Nel
caso in esame, vi è stata una chiara volontà espressa dal figlio (ora
dodicenne) di convivere con la madre e tale volontà non è stata
apprezzata nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio
le cui valutazioni sono poi state fatte proprie, oltre che dai giudici
di primo grado, anche da quelli di secondo grado.
Si
ritiene che Corte territoriale abbia violato la prescrizione normativa
dell'ascolto del minore, che richiede una valorizzazione attuale e
sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo
concerne, e per questo la decisione sul collocamento del figlio viene
cassata per consentire una nuova verifica su quale sia la residenza,
presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo
interesse, verifica che non potrà prescindere dall'ascolto del minore,
al fine di considerare le sue attuali valutazioni e aspirazioni.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Divieto di agire in via esecutiva per il coniuge che intende recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto
Divieto di agire in via esecutiva per il coniuge che intende recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto
La Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza
n.9686 del 26 maggio 2020 ha rigettato il ricorso proposto da una ex moglie,
che aveva agito in via esecutiva al fine di recuperare l’assegno di
mantenimento non corrisposto dall’ex coniuge.
La Suprema Corte di Cassazione infatti ha riconosciuto
il diritto dell’ex marito a dedurre in compensazione il controcredito relativo
al mutuo pagato dallo stesso in via esclusiva per la realizzazione di un’opera
fondiaria in favore dei figli minori.
Questo perchè l’assegno di mantenimento, a differenza
di quello alimentare, non soddisfa un bisogno alimentare primario ma ha una
portata ed un perimetro ben più ampio, per i vincoli di natura solidaristica
che legano i rapporti tra marito e moglie.
La vicenda trae origine da un’opposizione
all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata da una ex moglie in forza
di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di
separazione personale tra i due coniugi, con la quale l’ex marito eccepiva in
compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo
fondiario stipulato da entrambi i coniugi.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva l’opposizione
formulata dall’ex marito e condannava la ex moglie al pagamento della somma
eccedente la compensazione.
La Corte d’Appello confermava poi la decisione del
giudice di prime cure, in quanto ribadiva il principio secondo il quale il
credito vantato dall’ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, oltre
a non essere stato provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in
favore dei figli.
La moglie, risultata soccombente in entrambi i giudizi
di merito, proponeva pertanto ricorso per Cassazione deducendo con il primo
motivo di ricorso che il mantenimento richiesto non fosse solo per sè stessa ma
anche per i figli e che pertanto non potesse validamente formare oggetto di
compensazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza de qua,
ribadisce il principio secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei
figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un
credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno
strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e
come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento,
con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria
è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti
alimentari e di conseguenza non compensabile”.
Ben diversa la natura dell’assegno di mantenimento per
l’ex moglie, in quanto tale credito non ha la medesima struttura, posto che
trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al
vincolo coniugale e non nello stato di bisogno in cui versa un soggetto
incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
L’ampio perimetro di tale misura è stato ribadito
anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, proprio perché
l’assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze
primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni
derivanti da vincoli solidaristici più ampi.
Per quanto riguarda la compensazione quindi la Corte
ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via
esecutiva può essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c, un controcredito
certo e illiquido, ma di importo superiore al credito azionato in via esecutiva
e di pronta soluzione.
La figura del genitore “non collocatario”: una bigenitorialità che rischia di naufragrare
La figura del genitore “non
collocatario”: una bigenitorialità che rischia di naufragrare
E’ tutta giurisprudenziale la figura del genitore “non
collocatario”.
La riforma del diritto di famiglia, portando avanti la
bandiera della bigenitorialità e della preferenza per l’affido
condiviso, piuttosto che per le forme di affido esclusivo, tendeva a condurre
una vera e propria rivoluzione culturale, prima ancora che una drastica
modifica di carattere legislativo.
Sia sufficiente leggere il disposto del primo comma
dell’articolo 337 ter del codice civile, laddove si evidenzia quanto
appresso:
“Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La declaratoria di legge, però, si scontra con la
prassi giurisprudenziale e con la quotidianità dei rapporti da regolamentare,
avuto riguardo il miglior riassetto della vita dei figli minori all’esito della
crisi di una coppia.
Spesso i tribunali antepongono il concetto di
“stabilità” del minore, che renda più serena la giornata del fanciullo,
evitando stress e traumi da eccessivi spostamenti e cambi di dimora, piuttosto
che un concetto di pari tempi di visita tra genitore collocatario e genitore
non collocatario.
Anche se in molte situazioni sarebbe utopico
realizzare in modo effettivo una pari presenza dei genitori nella vita del
figlio minore, esistono numerose altre situazioni nelle quali il buon senso,
prim’ancora che un’attenta lettura della situazione fattuale da parte del
giudice, imporrebbe un maggior sforzo nella regolamentazione del regime di
visita e di pernotto.
L’evoluzione sociale e la mutevolezza dei rapporti,
propria dei nostri tempi, impongono alla giurisprudenza doverose prese di
coscienza, al fine di non limitare la vita del fanciullo presso il genitore
“collocatario”, riducendo la presenza del genitore che “collocatario” non è, ad
una mera eccezione, cosa che va ad eludere in modo clamoroso il dettato del
primo comma del sovra richiamato art. 337 ter comma I del codice civile.
In questo contesto, si inseriscono numerose pronunce
della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che spesso ha sanzionato il
nostro paese perché i tribunali non riescono a garantire una effettiva
bigenitorialità, allorquando i diritti di visita del genitore non collocatario
non vengono rispettati da parte dell’altro genitore, e l’autorità giudiziale
sarebbe chiamata a provvedere sanzionando tali condotte inadempienti e
ripristinando i principi voluti dall’art. 337 bis del codice civile.
In particolare, la Corte Europea tiene sempre a
salvaguardare il disposto dell’articolo 8 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.
I Giudici di Strasburgo in numerose pronunce
evidenziano come il sistema giuridico e burocratico italiano (con particolare
riferimento all’ausilio degli psichiatri ed ai servizi sociali), appaiono del
tutto inadeguati per garantire in modo equo e veloce, i diritti dei genitori
separati nei casi di conflittualità. Soprattutto la velocità nella definizione
del conflitto, assume paradigma fondamentale, onde evitare che molte situazioni
possano degenerare in un conflitto infinito, con gravissimo danno per il
fanciullo, prim’ancora che per il genitore che si vede di fatto escluso dalla
prosecuzione dei rapporti regolari con i figli minori.
Tradimento in fase di separazione
Tradimento
in fase di separazione
Si può tradire durante la causa di separazione?
L’infedeltà dopo che i ricorsi sono stati depositati può rilevare per
l’addebito?
Potrebbe succedere che una coppia non vada più
d’accordo e che, perciò, decida di separarsi. Dal momento della separazione,
come noto, i coniugi sono liberi di vivere separatamente e di iniziare nuove
relazioni con altre persone. La separazione, prima ancora del divorzio, infatti
cancella l’obbligo di fedeltà. Ma cosa accade nel caso in cui si scopra un tradimento
in fase di separazione? Se, ad esempio, il marito si accorge solo dopo aver
depositato il proprio atto in tribunale che la moglie in realtà ha un altro
uomo e che, probabilmente, proprio per questo è stata distante e anaffettiva,
può ugualmente chiedere l’addebito nei suoi confronti? Si può tradire
durante la causa di separazione?
Sul punto, è intervenuta più volte la giurisprudenza.
La Cassazione, in particolare, ha avuto modo di chiarire quando l’infedeltà è
causa di responsabilità e quando, invece, non implica alcuna conseguenza.
In questo articolo, cercheremo di analizzare proprio
tale fenomeno e di comprendere se il tradimento in fase di separazione
può determinare una condanna all’addebito o meno. Ma procediamo con ordine.
Cosa succede a chi tradisce la
moglie o il marito?
Uno dei doveri del matrimonio è la fedeltà. La
violazione di tale obbligo, però, non comporta alcuna sanzione sul piano
civile, come ad esempio il risarcimento del danno, neanche quando causa
sofferenze psicologiche e morali. Sono esclusi solo i casi in cui l’infedeltà,
per le modalità pubbliche con cui viene realizzata, arrechi un pregiudizio
all’onore e alla reputazione del coniuge: quando cioè, nell’ambiente esterno, è
a tutti noto il legame extraconiugale. Tale situazione, infatti, arreca un
danno all’immagine della vittima che potrà chiedere un risarcimento del
danno.
Ma allora cosa rischia concretamente chi tradisce il
marito o la moglie? Le uniche
conseguenze dell’infedeltà sono due e operano solo sul piano civile:
- la perdita del diritto al mantenimento;
- la perdita dei diritti successori.
Così se l’ex coniuge dovesse morire dopo la
separazione, ma prima del divorzio, il traditore non sarà considerato suo
erede. Allo stesso modo, quest’ultimo, anche se privo di reddito o comunque con
uno stipendio molto basso, non potrà rivendicare l’assegno di divorzio.
Quelle che abbiamo appena descritto sono le
conseguenze di un tradimento rivelato durante il matrimonio. In tali casi,
infatti, accertato nella causa di separazione che il matrimonio è cessato solo
a causa della relazione extraconiugale di uno dei due coniugi, il
giudice pronuncia il cosiddetto “addebito” ossia dichiara responsabile
il coniuge infedele a cui si applicheranno le due conseguenze di cui abbiamo
appena parlato.
Dopo la separazione e prima ancora del divorzio,
ciascun coniuge può intraprendere nuove relazioni sentimentali o anche
solo fisiche. Non conta, quindi, il fatto che il matrimonio non sia stato
definitivamente sciolto. Difatti, l’obbligo di fedeltà cessa già a partire
dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Questo non toglie però che, ancor prima di questo
momento, i due coniugi potrebbero già autorizzarsi a vicenda – firmando un
apposito documento – a vivere separatamente e a intraprendere nuove relazioni.
Un patto di questo tipo è stato ritenuto lecito.
Che succede a chi tradisce durante
la causa di separazione?
Secondo quanto più volte affermato dalla
giurisprudenza, il tradimento comporta l’addebito solo quando viene
accertato che è stato questo l’effettiva causa dello scioglimento del
matrimonio e non un’altra precedente.
Se, quindi, risulta che la coppia era già in crisi
prima ancora dell’inizio della relazione adulterina da parte di uno dei due
coniugi e che, pertanto, l’unione coniugale era già cessata – al di là della
volontà di procedere già a una formale separazione – allora l’infedeltà non è
causa di addebito e chi ha tradito non subirà conseguenze. Conseguenze che,
come abbiamo appena anticipato, possono però consistere solo nell’addebito
ossia nella perdita del diritto al mantenimento e all’eredità.
Questi concetti sono stati affermati dalla Cassazione
con riferimento al tradimento in fase di separazione. Non vi è dubbio
che, se i due coniugi stanno provvedendo a separarsi è perché ritengono ormai
conclusa l’esperienza matrimoniale e che l’unione “materiale e spirituale” che
dovrebbe legarli sia cessata. Dunque, il tradimento avvenuto durante la
separazione non è causa di addebito perché non è questo il principale e
originario motivo per il quale i coniugi si lasciano. Esso è, piuttosto, la
conseguenza di una disunione ormai conclamata.
Da ciò deriva che chi tradisce durante il giudizio
di separazione, o ancor di più di divorzio, non subisce conseguenze.
note
[1] Cass. sent. n. 13431/2008.
Iscriviti a:
Post (Atom)










