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E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO - Separazione: l'assegnazione della casa può ridurre il mantenimento

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Separazione: l'assegnazione della casa può ridurre il mantenimento 

Cassazione: errato non considerare l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario della prole come elemento in grado di condizionare anche la quantificazione del mantenimento 

Assegnazione casa coniugale e mantenimento

La Cassazione nell'ordinanza n. 27599/2022 (sotto allegata) ribadisce che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario della prole rileva anche ai fini del riconoscimento e della misura del mantenimento.

Assegnazione casa in comproprietà alla moglie

Due coniugi si separano e il giudice addebita la crisi del matrimonio al marito, perché ha tradito la moglie intrattenendo una relazione extraconiugale.

Pone a carico del coniuge infedele l'obbligo di corrispondere alla moglie euro 350 mensili a titolo di contributo al mantenimento e ulteriori euro 350,00 mensili per la figlia minore, assegnando alla donna anche l'abitazione. Il marito ricorre in appello che però rigetta l'impugnazione.

Trascurata l'assegnazione dell'abitazione a fini economici

Contro la decisione il marito ricorre in Cassazione.

  • Con il primo motivo rileva l'omessa motivazione sulla intollerabilità della convivenza posta a fondamento della domanda di addebito.
  • Con il secondo contesta la quantificazione dell'assegno riconosciuto alla moglie.
  • Con il terzo fa presente che la moglie si era attivata per cercare lavoro solo dopo che lo stesso si lamentava nella sua inerzia ingiustificata.
  • Con il quarto infine si lamenta della condanna al pagamento delle spese di lite, stante anche la soccombenza di controparte.

L'assegnazione rileva ai fini della misura del mantenimento

La Cassazione dichiara inammissibile la prima e la terza censura, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo, così motivando la sua decisione.

Il primo motivo è inammissibile perché dalla sentenza emerge una critica generalizzata di inadeguatezza del ricorrente, inoltre la valutazione delle prove raccolte ai fini della ricostruzione dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità.

In parte fondato invece il secondo motivo perché in effetti i giudici di merito non hanno dato rilevo ai seguenti fatti:

  • condizioni economiche della moglie;
  • rinuncia della stessa a far valere le sue pretese successorie nei confronti della sorella;
  • assegnazione della casa coniugale, in comproprietà con il marito, in quanto genitore collocatario della figlia minore.

Su quest'ultimo punto la Cassazione precisa che: "Come di recente affermato da questa corte, con orientamento in questa sede condiviso, per adottare le statuizioni conseguenti alla separazione, che attribuisce rilievo anche l'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata la tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'unità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto."

Inammissibile il terzo motivo per mancata violazione dell'art. 345 c.p.c e assorbito il quarto.

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO. Perde i figli la madre che li allontana affettivamente dal padre

SEPARAZIONE E DIVORZIO.

Perde i figli la madre che li allontana affettivamente dal padre

Il Tribunale di Castrovillari opta per l'affido super esclusivo al padre a causa dell'alienazione parentale posta in essere dalla madre in danno dei figli

Situazione di alienazione parentale

Via libera all'affidamento super esclusivo al padre se la madre dei minori lo ha escluso ingiustificatamente dalla vita dei bambini, condizionandoli psicologicamente e inducendo in loro l'idea di che questi sia violento e dannoso. Pesa sulla decisione l'alienazione parentale perpetrata dalla madre nei confronti dell'ex.

Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari, in una decreto del 30 giugno del 2020 (sotto allegata) pronunciandosi su una delicata vicenda che ha coinvolto l'affidamento di due minori. A seguito della cessazione della relazione more uxorio tra i genitori, i piccoli erano stati collocati presso la madre, ma il padre agisce in giudizio lamentando l'allontanamento affettivo maturato dai figli nei suoi confronti al termine della convivenza con la ex.

La CTU espletata in giudizio, dopo ripetuti incontri con i genitori e i minori (tutti accuratamente videoregistrati), ravvisa una situazione di "alienazione parentale" posta in essere dalla madre nei confronti del padre in danno dei figli.

Il consulente tecnico evidenzia come la donna abbia perpetrato "un significativo condizionamento psicologico" nei confronti dei figli, allo scopo di cancellare e sostituire la figura paterna con quella dell'uomo che ha successivamente sposato, inducendo l'idea che il loro padre fosse dannoso e violento.

Graduale riavvicinamento padre-figli

Tuttavia il Collegio, pur condividendo quanto espresso dal CTU, non decide subito per l'affidamento al padre, come richiesto da consulente, ma opta per una soluzione interlocutoria e "meno traumatica" volta al "graduale riavvicinamento" dei figli al padre, ovvero l'affidamento dei bambini ad un consultorio familiare, ferma la collocazione presso la madre, incaricandolo di programmare gli incontro tra il padre e i figli.

Tuttavia, anche il Consultorio, all'esito degli incontri con i genitori e i minori, non può che constatare il comportamento fattualmente oppositivo della madre ad ogni ricostruzione del rapporto padre/figli, nonché le sue numerose iniziative volte a contrastare gli incontri. inserimento dei minori nel contesto familiare paterno, senza intermediazioni. Il Tribunale decide, quindi, di allontanare i bambini dalla madre e collocarli presso una Casa famiglia, luogo in cui, in circa nove mesi, si è riuscito a realizzare un progressivo superamento dell'ostilità dei minori verso il padre.

Visionando gli esiti di questa vicenda, il Tribunale non può che definitivamente confermare come l'alienazione genitoriale ravvisata prima dal CTU e poi dal Consultorio affidatario abbia trovato conferma ex post negli esiti della collocazione presso la Casa famiglia, luogo in cui si è assistito all'uscita dei minori dalla "gabbia psicologica" realizzata ai loro danni dalla madre e a un riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro avulsione dall'influenza psicologica materna.

Intento alienante

Da qui la dimostrazione, a posteriori, della validità della formulata ipotesi di alienazione parentale: infatti, spiegano i giudici, ove il rifiuto del padre avesse avuto la solida base in una diretta esperienza da parte dei minori di comportamenti paterni negativi, i bambini non avrebbero rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo così relativamente breve.

Invece, le prese di posizione dalla madre durante lo svolgimento del processo (richiesta di proroga del collocamento, espletamento di ulteriori monitoraggi dei minori e di nuova CTU, critiche all'operato del Consultorio e così via), appaiono per i giudici chiaramente dimostrative del fatto che la stessa persista nel suo intento alienante.

La richiesta di prolungare la permanenza dei figli presso la Casa famiglia, motivata dalla necessità di ulteriori approfondimenti, cela il reale proposito di ritardare il consolidamento del recuperato rapporto affettivo dei figli con il padre.

Un disegno nel quale si innesta addirittura l'ingresso nel procedimento della nonna materna che si propone quale soggetto aspirante all'affidamento dei minori da preferire addirittura al padre: proposta evidentemente inaccoglibile, sia per il primato da riconoscere al legame genitoriale rispetto a quello nonna/nipote sia per la probabile corresponsabilità della nonna nel determinare la stessa situazione di alienazione parentale.

Affidamento super esclusivo dei figli al padre

Il Collegio, in conclusione, decide per l'affidamento al padre, ciò alla luce della sua idoneità genitoriale, mancando alcun concreto indizio conducente a controindicazioni sulla sua persona e sul rilievo che il prolungamento del soggiorno dei minori presso la casa famiglia esulerebbe dall'idea di extrema ratio nel cui ambito è ragionevolmente concepibile la collocazione dei minori presso soggetti diversi dai genitori.

L'affidamento viene disposto in modalità super esclusiva, tenuto conto dell'intento alienante che continua a connotare il comportamento della madre, abbisognevole di un supporto terapeutico ad oggi ancora non sperimentato. L' affidamento e la collocazione dei minori presso il padre impongono alla madre di contribuire al loro mantenimento e viene dunque fissato un assegno tenuto conto della modestia delle entrate dell'obbligata e del atto che la stessa debba mantenere anche un altro figlio avuto dal marito.

La donna dovrà pagare anche le spese processuali stante la riconducibilità alla sua persona della situazione (alienazione parentale) che ha determinato lo svolgimento della causa.