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Cassazione3
Il coniuge obbligato deve versare l’assegno divorzile alla ex nonostante abbia già provveduto al versamento di un’una tantum accordata in sede di separazione a definizione di ogni rapporto economico. Insomma, la determinazione del contributo è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione: il giudice deve verificare le attuali e future condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale. E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 2948 del 10 febbraio 2014, ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva fissato in mille euro l’assegno divorzile in favore della ex moglie del ricorrente.
Nel caso de quo era risultato provato che durante il matrimonio i coniugi erano contitolari di proprietà immobiliari e di quote di società. Inoltre, all’epoca dell’introduzione del giudizio di separazione il marito svolgeva la professione di medico otorino specializzato in chirurgia plastica, mentre la moglie, laureata, non aveva un lavoro stabile. In sede di separazione, i coniugi avevano stipulato un accordo a definizione di ogni rapporto economico in forza del quale la donna aveva ricevuto dal coniuge, dietro trasferimento delle  quote di sua spettanza di proprietà immobiliari e partecipazioni societarie, una certa somma di denaro.
Secondo gli Ermellini, dalle risultanze processuali la Corte di merito aveva tratto elementi idonei a determinare, secondo una valutazione congrua e correttamente motivata, un assegno divorzile a carico del marito. A giustificare tale assegno risultava un netto divario tra le condizioni economiche delle parti, non solo con riguardo al periodo considerato, ma anche sotto il profilo delle potenzialità di reddito attuali e future connesse con la tipologia delle rispettive attività lavorative.
Ribadiscono i giudici di legittimità che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Nel caso di specie, la ex moglie, per età e per tipologia delle attività che le sue specifiche attitudini le consentivano, si trovava nella oggettiva impossibilità di conseguire mezzi adeguati, sotto il profilo della stabilità oltre che della quantità, a consentirle il mantenimento dell’elevato tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale.
Nel quadro descritto, la determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua dell’art. 5 della L. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Cassazione3
Corte di Cassazione – ordinanza  n. 2236 del 3 febbraio 2014
 
Rilevato che
 
1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 63/12, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 10 luglio 1977 fra I.M. e F.C. Ha respinto la domanda di imposizione al C. dell’obbligo di versare un assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia Y. e la domanda della M. di assegnazione della casa coniugale. Ha posto per metà a carico della M. le spese del giudizio.
2. Ha proposto appello I.M. chiedendo che venisse accertato il suo diritto a percepire, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Y., un assegno mensile di 600 euro oltre al 75% delle spese straordinarie.
3. Si è costituito il C. eccependo la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello, chiedendone comunque il rigetto e, in via incidentale subordinata, ha chiesto che la causa venisse istruita quanto alla posizione economica della figlia e al suo rifiuto di prestare attività lavorativa presso l’azienda di distribuzione di carburanti riferibile alla proprietà del padre e della stessa Y.C.
4. L’appello della M. è stato respinto dalla Corte di appello con condanna alle spese.
5. Propone ricorso per cassazione I.M. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 183 sesto comma c.p.c. nonché violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello riguardante il mancato accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado; b) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 115 quinquies c.c.
6. Si difende con controricorso F.C.
 
Ritenuto che:
 
7. Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte dalla Corte di appello nella sua motivazione e va altresì rilevato che sia le richieste di merito che le istanze istruttorie relative alle domande accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono state sottoposte all’attenzione del Collegio che era pertanto pienamente nella condizione di decidere definitivamente la controversia. Inoltre non sussiste alcun interesse della ricorrente alla impugnazione relativamente al dedotto vizio procedurale mentre quanto alla asserita mancanza di motivazione circa la non ammissione delle prove deve rilevarsi che non solo la Corte di appello ha motivato sulla irrilevanza e superfluità delle prove dedotte e non ammesse in primo grado ma ha anche rilevato che la M. non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie delle parti né ha richiesto ai giudici dell’appello l’ammissione di specifiche prove. Anche tale capo della decisione di appello risulta non impugnato.
8. Il secondo motivo appare anch’esso infondato. La Corte di appello ha fornito una motivazione dettagliata delle ragioni per cui ha ritenuto che Y.C. può considerarsi economicamente autosufficiente riscontrando la circostanza pacifica per cui la C., che ha ormai più di 32 anni, ha la possibilità di lavorare percependo uno stipendio iniziale mensile di 1.000 euro presso l’impianto distribuzione di carburanti della società DP Carburanti di cui è socia, per avere ricevuto dal padre una quota di almeno il 10% del capitale sociale. La relativa lontananza dell’impianto dall’abitazione della C. non è stata ritenuta circostanza sufficiente a giustificare il rifiuto della C. a proseguire l’attività lavorativa. Si tratta di una valutazione di merito che non appare censurabile in questa sede data la motivazione analitica e priva di incongruenze logiche che la Corte di appello ha fornito al riguardo. Né può ritenersi scontato che la C. non percepisca costantemente alcun utile dalla sua partecipazione societaria. La decisione della Corte di appello è inoltre in linea con la giurisprudenza di legittimità ampiamente menzionata in motivazione.
9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte, rileva che la memoria difensiva della ricorrente contiene esclusivamente il riferimento a circostanze nuove la cui deduzione deve pertanto ritenersi inammissibile; condivide pienamente la relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo del contributo dovuto.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo del contributo dovuto.