SEPARAZIONE E DIVORZIO – ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE E PERCOSSE.
La Corte di Cassazione (Sez. I, Ord. 19 gennaio 2026, n. 1007) ribadisce che ๐๐ง๐๐ก๐ ๐ฎ๐ง ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ฉ๐ข๐ฌ๐จ๐๐ข๐จ ๐๐ข ๐ฉ๐๐ซ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ รจ sufficiente a giustificare l'๐๐๐๐๐๐ข๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฌ๐๐ฉ๐๐ซ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ a carico del coniuge che l’ha agito.
๐๐ง ๐ฌ๐ข๐ง๐ญ๐๐ฌ๐ข:
• ๐๐๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ง๐ข๐ญ๐̀: La violenza fisica รจ considerata una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da superare qualsiasi altra valutazione. Non รจ necessario che vi sia una condotta reiterata (come nel caso dei maltrattamenti); basta un unico atto per ledere la pari dignitร della persona e rendere intollerabile la convivenza.
• ๐๐ซ๐ซ๐ข๐ฅ๐๐ฏ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ'๐๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐̀ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ง๐ง๐จ: La Cassazione specifica che l'addebito va configurato indipendentemente dalla gravitร delle lesioni fisiche riportate (ovvero se gli effetti siano stati gravi o meno). ร il gesto violento in sรฉ a determinare lo sconvolgimento dell'equilibrio relazionale.
• ๐๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฎ๐ฌ๐: Poichรฉ la violenza fisica รจ una violazione gravissima, essa assume un valore assorbente nella determinazione della crisi coniugale, rendendo superfluo l'accertamento di altri comportamenti o della preesistenza di una crisi di coppia.














