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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO - RAPPORTI TRA MINORI E ASCENDENTI

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO - RAPPORTI TRA MINORI E ASCENDENTI

In tema di rapporti tra minori e ascendenti, il diritto di questi ultimi a mantenere relazioni significative con i nipoti, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., non ha carattere autonomo né assoluto, ma è esclusivamente funzionale al preminente interesse del minore. Ne consegue che il giudice non può disporre il mantenimento o la ripresa delle frequentazioni limitandosi a rilevare l’assenza di un pregiudizio per il minore, dovendo invece accertare in concreto il vantaggio effettivo che tali rapporti apportano al suo equilibrato sviluppo psico‑fisico ed educativo, valutando la qualità della relazione e la sua rispondenza al progetto di vita del minore, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. (Cass. Civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2026 n. 3721)

SEPARAZIONE E DIVORZIO: 𝐋𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐥’𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢.

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: 𝐋𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢.

 

Anche se un padre decide di lasciare un impiego sicuro (ad esempio nella Pubblica Amministrazione) per intraprendere un’attività autonoma o per qualunque altra scelta professionale, non può automaticamente smettere di versare l’assegno di mantenimento deciso in sede di separazione o divorzio.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 1873/26) ha osservato che si tratta di una 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨, e se non 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 rigorosamente che quella scelta ha reso 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 dell’obbligo, si presume che egli sia in grado di mantenere i figli.

𝐈𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞:

✔️Le dimissioni volontarie non escludono di per sé l’obbligo di mantenimento.

✔️Solo una prova concreta dell’impossibilità economica (es. incapacità di produrre reddito per motivi oggettivi non riconducibili a una scelta personale) può giustificare una revisione del contributo.

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO - ADDEBITO E ADULTERIO

Addebito al marito fedifrago qualora l’adulterio abbia costituito la causa determinante della separazione. Cass. sez. I civ. ord. 10 febbraio 2026, n. 2949 Posto che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e alla formazione del proprio convincimento, è insindacabile, in sede di legittimità, la decisione della Corte di merito che, considerata la deposizione resa dalla figlia della coppia, che ha escluso che il rapporto fra i coniugi fosse entrato in crisi per ragioni diverse da quelle determinate dall'adulterio, ha accertato che la relazione extraconiugale del marito è iniziata in epoca antecedente alla crisi del rapporto matrimoniale. Occorre, infatti, distinguere l'esistenza di un rapporto che possa darsi dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza che, a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la fine della relazione coniugale va di conseguenza addebitata.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: SPESE SOSTENUTE PER LA CASA CONIUGALE.

In caso di separazione 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 il rimborso delle spese sostenute per la 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 (mutuo, ristrutturazioni, migliorie o contributi economici) dall’ex coniuge o convivente. Questo perché la legge e la giurisprudenza presumono che tali somme siano state impiegate per il benessere familiare, nell’ambito di 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐫𝐨𝐜𝐚 tipici del rapporto coniugale o di convivenza. 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞: • Le somme spese per la casa non si considerano prestiti tra coniugi o conviventi, ma contributi alla vita familiare, che di norma non sono restituibili dopo la separazione. • Anche chi ha pagato lavori di ristrutturazione o migliorie nell’immobile dell’altro non matura automaticamente un diritto al rimborso o a un indennizzo. • Eccezione molto limitata: solo se si dimostra che le somme sono state versate per finalità estranee alla famiglia o in misura sproporzionata rispetto alla situazione economica, potrebbe emergere un diritto alla restituzione (es. azione di ingiusto arricchimento). 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨: prima di sostenere spese importanti in un immobile intestato all’altro partner, considerare accordi scritti (riconoscimento di debito, patti di rimborso, contratti di convivenza) per evitare sorprese in caso di separazione. 𝐑𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 Cassazione, ordinanza n. 11337/2025 Cassazione, ordinanza n. 24160/2018

SEPARAZIONE E DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ATTIVITA' LAVORATIVA RETRIBUITA DEL FIGLIO MAGGIORENNE.

Lo svolgimento di un’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐭𝐚, anche se fondata su un 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨, può dimostrare il raggiungimento dell’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 e far venire meno l’𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 a carico del genitore non convivente. A tal riguardo, ha rilievo la 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐨. Non il tipo di contratto. La cessazione del contratto, poi, non fa automaticamente rivivere l’obbligo di mantenimento, se il figlio ha ormai dimostrato la capacità di provvedere a sé stesso. Il raggiungimento dell’indipendenza economica può incidere anche sull’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞, venendo meno la funzione di tutela della convivenza con il figlio non autosufficiente.

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ASSEGNO DIVORZILE

ADDIO ALL'ASSEGNO DIVORZILE La Cassazione con sentenza 1999/2026 sancisce che non sarà più versato l'assegno mensile motivato dallo squilibrio economico tra coniugi. La donna che ha un reddito di 20.000 annui e la casa, non è tenuta a ricevere il mantenimento. Ho sempre sostenuto che proprio a fronte della parità di genere, noi donne dobbiamo avere non solo onori ma anche oneri, per cui è giusto che ciascuno provveda autonomamente al proprio bisogno, salvo i casi in cui esiste una certificata inabilità o impossibilità a tale autonomia. Il matrimonio non può essere più ritenuto un'assicurazione a vita.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Revoca dell'assegno divorzile e convivenza.

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO - Revoca dell'assegno divorzile e convivenza. La coabitazione ha valore indiziario - Cass. Civ., Sez. I, ord.18 ottobre 2024 n. 27043

In materia di revoca dell'assegno divorzile disposta per l'instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti.

Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.