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SEPARAZIONE E DIVORZIO - Pago il mutuo cointestato: ho diritto al rimborso?


 

SEPARAZIONE E DIVORZIO - Pago il mutuo cointestato: ho diritto al rimborso?

Se un coniuge separato paga l’intero mutuo della casa comune, non sempre può riavere la quota dell’ex. Se il giudice ha già tenuto conto di questa spesa nel calcolare l’assegno, la restituzione è esclusa.

Quando un matrimonio finisce e si procede allo scioglimento della comunione legale, bisogna dividere i beni, ma anche gestire i debiti comuni. Il caso più frequente è quello del mutuo sulla casa o su altri immobili cointestati. Spesso, uno dei due ex coniugi continua a pagare l’intera rata, facendosi carico anche della quota che spetterebbe all’altro. La reazione istintiva è pensare: “Ho pagato anche per te, quindi devi restituirmi la tua parte”. Tuttavia, nei procedimenti di separazione, i calcoli sono più complessi e coinvolgono l’assegno di mantenimento. Molti, infatti, si chiedono: se pago il mutuo cointestato, ho diritto al rimborso? La risposta non è scontata, perché quel pagamento potrebbe essere considerato una forma di contribuzione al mantenimento già valutata dal giudice.

Quando si può chiedere la restituzione delle rate del mutuo?

Bisogna fare una distinzione fondamentale basata sul momento in cui i pagamenti sono stati effettuati. Le rate versate in costanza di matrimonio, cioè prima che la coppia si separasse, sono generalmente considerate un adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia. Salvo accordi diversi, si presume che chi ha pagato lo abbia fatto per solidarietà familiare e, quindi, non può chiederne la restituzione (tecnicamente chiamata ripetizione delle somme). La situazione cambia dopo la separazione. In linea generale, il coniuge che continua a pagare l’intera rata di un mutuo cointestato, estinguendo anche la quota di debito dell’altro, ha il diritto di chiedere il rimborso della metà che non gli spettava.

Perché il rimborso del mutuo può essere negato?

Il diritto alla ripetizione delle somme versate dopo la separazione viene meno quando l’accollo della quota altrui è stato già considerato nel contesto della separazione. Questo accade se il giudice, nel provvedimento giudiziale, o i coniugi stessi, negli accordi omologati, hanno previsto che il pagamento della rata del mutuo da parte di un solo coniuge rappresenti una forma di contribuzione al mantenimento (art. 156 C.c.). In pratica, il giudice, nel determinare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole, tiene conto di tutte le spese e le uscite.

Ad esempio, se un marito si accolla 500 euro della quota di mutuo dell’ex moglie per un immobile comune, il giudice potrebbe stabilire un assegno di mantenimento per lei di 300 euro, invece che di 800. Se l’uomo non pagasse più quella quota di mutuo, il giudice probabilmente aumenterebbe l’assegno a 800 euro, per permettere alla donna di pagare da sola la sua parte. In questo scenario (come nel caso deciso dal Tribunale di Avellino, sent. 1341/2025), consentire all’ex marito di chiedere anche il rimborso dei 500 euro significherebbe, di fatto, un pagamento ingiustificato, perché quella spesa è già stata “scontata” dall’importo dell’assegno.

Come funziona il rimborso delle spese di manutenzione?

Un discorso separato vale per le spese di manutenzione straordinaria sostenute su un immobile in comproprietà (ad esempio, uno dei diversi immobili acquistati durante il matrimonio e ancora da dividere). Quando un bene è in comunione, il singolo partecipante non può decidere autonomamente di eseguire lavori e poi presentare il conto agli altri comproprietari. La legge stabilisce che il rimborso per queste spese è escluso, a meno che chi ha pagato non dimostri due condizioni molto specifiche:

  • la necessità e l’urgenza dei lavori;
  • l’inerzia degli altri contitolari (e dell’eventuale amministratore), che, pur essendo stati avvisati, non hanno voluto o potuto partecipare alla spesa.

Senza aver avvisato gli altri e senza queste prove, chi ha finanziato i lavori da solo non ha diritto al rimborso.

In quale momento si possono fare queste richieste?

Spesso queste pretese economiche emergono durante il giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi. Quando si devono dividere i beni, uno dei due può avanzare queste richieste di rimborso per le spese sostenute dopo la separazione. Tecnicamente, se è un coniuge ad aver iniziato la causa (ad esempio, per la divisione), l’altro (il convenuto) che vuole ottenere la restituzione delle somme deve presentare una domanda riconvenzionale. Sarà il giudice, in quella sede, a valutare se i pagamenti del mutuo erano già inclusi nell’obbligo di mantenimento o se le spese di manutenzione rispettavano i criteri di necessità e preavviso.