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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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Divorzio: l'essere casalinga e di una “certa età” può giustificare il diritto all'assegno



Divorzio: l'essere casalinga e di una “certa età” può giustificare il diritto all'assegno
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20937 del 17/10/2016 interviene ancora una volta in tema di obblighi di mantenimento in favore dell'ex coniuge casalinga.
Il Tribunale di Palermo, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra M.P. e R.L., fissava in 1.400 Euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile a carico dell'ex marito.
Questi proponeva quindi appello contestando il diritto della ex moglie a percepire un assegno divorzile, in quanto la stessa nonaveva dimostrato di essersi attivata, inutilmente, per la ricerca di una occupazione lavorativa; contestava altresì la quantificazione dell'assegno in quanto il giudice non aveva tenuto conto della consistente diminuzione della sua disponibilità economica a causa della riduzione del proprio reddito e della formazione di una nuova famiglia in cui sono nati due figli.
Il giudice di secondo grado respingeva l'appello sulla base del fatto che la donna
  • non aveva mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga;
  • inoltre la sua età, la mancanza di una qualche formazione professionale e le particolari condizioni del mercato del lavoro del Mezzogiorno consentivano di ritenere inesistente una concreta possibilità di reperire un'occupazione lavorativa da parte della signora.
L'ex marito propone quindi ricorso per Cassazione, assumendo che la corte distrettuale ha violato l'art. 5 della legge divorzio perchè, affermando che nelle sue condizioni la donna non è obbligata a trovare un lavoro mentre incombe sull'ex coniuge l'onere di provare che esistono concrete possibile di reperire una occupazione lavorativa, ha negato l'obbligoesistente per ognuno dei coniugi di procurarsi i propri mezzi di mantenimento a meno che vi siano ragioni oggettive che lo impediscano.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che il giudice d'appello ha correttamente rilevato una condizione personale esociale di difficoltà nel possibile reperimento di un lavoro e ha quindi concluso che la donna non potesse portare prove aggiuntivedi tale condizione sfavorevole, collegata alla sua pregressa condizione di casalinga, alla sua mancanza di formazione professionale e alla sua età.



Affido esclusivo alla madre se il padre è assente



Affido esclusivo alla madre se il padre è assente
Per il Tribunale di Napoli l'affido monogenitoriale è imposto se il genitore è totalmente inadempiente rispetto ai suoi obblighi
Sebbene l'ordinamento italiano, nel regolare i rapporti dei figli con mamma e papà, sia fortemente ispirato al principio della bigenitorialità, non sempre l'affidamento condiviso è la soluzione migliore.
Con la sentenza numero 594/2016, a tal proposito, il Tribunale di Napoli ha precisato che nel caso in cui uno dei genitori sia assente, disinteressato alla vita del figlio e talvolta addirittura irreperibile, è ben possibile optare per l'affido esclusivo in capo all'altro. Soprattutto se, come nel caso di specie, il minore è comunque un adolescente perfettamente in grado di decidere da solo, se e quando lo vorrà, di recuperare il rapporto con il padre assente.
Anzi: più che una possibilità, in simili casi per il Tribunale campano l'affido monogenitoriale è quasi un obbligo. Il totale inadempimento degli obblighi paterni da parte dell'uomo citato in giudizio, infatti, non può portare altra scelta che quella di concentrare le competenze genitoriali in capo alla madre.
Il giudice napoletano ha comunque ricordato che l'affido esclusivo non preclude che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate sia da mamma che da papà. Vuol dire, invece, che tale principio è derogabile giudizialmente, con remissione all'affidatario anche dell'esercizio esclusivo della responsabilità inerente le questioni fondamentali.
Il Tribunale di Napoli, così decidendo, si è posto sulla scia di un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza: se un genitore è assente, non merita l'affido condiviso.
Altri giudici, in realtà, sono stati anche molto più duri. Per fermarci alle pronunce più recenti, ad esempio,con la sentenza numero 832/2016 il Tribunale di Cassino ha addirittura condannato un padre a risarcire alla figlia adolescente ben 52mila euro per ripagarla dell'assenza della sua figura sin dalla nascita (leggi: "Il padre assente paga i danni al figlio dalla nascita"), mentre con decreto del 10 dicembre 2015 il Tribunale di Milano ha disposto l'affido "superesclusivo" del figlio ad una madre lasciando in capo al padre "inadempiente" il solo potere-dovere di vigilanza (leggi: "Tribunale Milano: affido "superesclusivo" alla madre se il padre ostacola la crescita del figlio").

Sia la madre che il padre, anche se precari, devono mantenere i figli



Sia la madre che il padre, anche se precari, devono mantenere i figli
Scatta la condanna penale per la madre precaria che non garantisce ai figli i mezzi di sussistenza primari, anche se il padre versa il mantenimento.
Entrambi i genitori, anche dopo la separazione, sono tenuti a mantenere i figli e a non far mancare loro i mezzi di sussistenza primari. Il genitore che viola tale obbligo commette reato [1] e non può giustificarsi scaricando sull’altro, più benestante, l’onere di doversi occupare del mantenimento dei figli tramite il versamento di un assegno periodico stabilito dal giudice in sede di separazione.
 È quanto affermato dalla Cassazione che, in un recente sentenza [2], ha confermato la condanna penale di una madre che, per anni, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne.
Secondo i giudici, il fatto che già uno dei genitori (nel caso deciso della sentenza il padre) provveda al mantenimento dei figli non esenta l’altro dal provvedere altrettanto. Entrambi i genitori devono per legge assicurare le esigenze di vita morali e materiali della prole.
Non rileva neppure il fatto che il genitore sia disoccupato o versi in condizioni economiche precarie; egli, in ogni caso, deve provvedere con i mezzi che ha a disposizione a mantenere i propri figli e a dare il suo contributo essenziale ai loro bisogni.
L’obbligo di solidarietà nei confronti dei figli è previsto dalla legge e il genitore non vi si può sottrarre, con una sola eccezione:
– che dia prova dell’effettiva impossibilità(per mancanza di proprie risorse economiche) di far fronte alle esigenze di vita dei figli.
Dimostrare tale circostanza non è cosa agevole: servono prove concrete e non basta presentare la documentazione attestante lo stato di disoccupazione.
Il giudice, infatti, considera anche le potenzialità occupazionali del soggetto: per esempio se questi è ancora in età da lavoro o addirittura ha un titolo o una qualifica professionale, ma non si impegna nella ricerca di un impiego, non può giustificare l’inadempimento nei confronti dei figli con l’assenza di redditi.
 [1] Art. 570 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 48456 del 4.12.2013.