Sia la madre che il padre, anche se precari, devono mantenere i figli
Scatta la condanna penale per la madre precaria che non garantisce ai figli i mezzi di sussistenza primari, anche se il padre versa il mantenimento.
Entrambi i genitori, anche dopo la separazione, sono tenuti a mantenere i figli e a non far mancare loro i mezzi di sussistenza primari. Il genitore che viola tale obbligo commette reato [1] e non può giustificarsi scaricando sull’altro, più benestante, l’onere di doversi occupare del mantenimento dei figli tramite il versamento di un assegno periodico stabilito dal giudice in sede di separazione.
È quanto affermato dalla Cassazione che, in un recente sentenza [2], ha confermato la condanna penale di una madre che, per anni, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenne.
Secondo i giudici, il fatto che già uno dei genitori (nel caso deciso della sentenza il padre) provveda al mantenimento dei figli non esenta l’altro dal provvedere altrettanto. Entrambi i genitori devono per legge assicurare le esigenze di vita morali e materiali della prole.
Non rileva neppure il fatto che il genitore sia disoccupato o versi in condizioni economiche precarie; egli, in ogni caso, deve provvedere con i mezzi che ha a disposizione a mantenere i propri figli e a dare il suo contributo essenziale ai loro bisogni.
L’obbligo di solidarietà nei confronti dei figli è previsto dalla legge e il genitore non vi si può sottrarre, con una sola eccezione:
– che dia prova dell’effettiva impossibilità(per mancanza di proprie risorse economiche) di far fronte alle esigenze di vita dei figli.
Dimostrare tale circostanza non è cosa agevole: servono prove concrete e non basta presentare la documentazione attestante lo stato di disoccupazione.
Il giudice, infatti, considera anche le potenzialità occupazionali del soggetto: per esempio se questi è ancora in età da lavoro o addirittura ha un titolo o una qualifica professionale, ma non si impegna nella ricerca di un impiego, non può giustificare l’inadempimento nei confronti dei figli con l’assenza di redditi.
[1] Art. 570 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 48456 del 4.12.2013.