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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Famiglia di fatto: separazione, mantenimento e affidamento dei figli



Famiglia di fatto: separazione, mantenimento e affidamento dei figli
Guida legale con giurisprudenza aggiornata
La società italiana è in continua evoluzione. Negli ultimi anni la famiglia di fatto e le coppie omosessuali sono riuscite a raggiungere importanti obiettivi. Nuove tutele non solo per le coppie che decidono di non convolare a nozze, ma anche per i figli nati all'interno di realtà che rifiutano di contrattualizzare il legame che li unisce dal punto di vista affettivo.
I figli delle coppie di fatto: la disciplina normativa
La legge n. 219/2012, in vigore dal 1 gennaio 2013, equipara i figli nati da una coppia di conviventi a quelli di una regolare coppia sposata. Questo comporta che i genitori, coniugati o meno, abbiano nei confronti dei figli i medesimi diritti e doveri. Sono venute meno inoltre le differenze in materia successoria e per quanto riguarda la competenza processuale. La legge ha infatti stabilito che il Tribunale ordinario è competente nel risolvere le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli sia di coppie sposate che di fatto. Novità che presenta aspetti positivi per quanto riguarda la tutela dei diritti.
Occorre premettere che quando una coppia decide di separarsi non deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per regolarizzare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli. Tuttavia è sempre consigliabile rivolgersi al Tribunale per formalizzare un eventuale accordo tra le parti, poiché una semplice scrittura privata non è in grado di obbligarli giuridicamente. I provvedimenti del Tribunale sono infatti vincolanti e questo permette, in caso di inottemperanza da parte di uno dei due, di agire per ottenere il rispetto di quanto pattuito. 
Separazione della coppia di fatto: il mantenimento dei figli
La recente Legge Cirinnà, che ha introdotto importanti novità per le coppie di fatto, presenta il difetto di non garantire, in caso di separazione, una tutela adeguata al convivente più debole economicamente. La legge infatti non prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del convivente più svantaggiato, ma solo il diritto agli alimenti da commisurare alla durata della convivenza. Discorso completamente diverso deve essere fatto per i figli e il loro mantenimento.
I genitori devono infatti provvedere alle loro necessità in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Il Giudice dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi deciderà chi tra i due è tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento e la misura dello stesso. Nella determinazione dell'entità dell'assegno il magistrato deve tenere conto altresì del tenore goduto dai figli durante la convivenza.
Altra questione da regolare è quella relativa alle spese straordinarie, stabilite solitamente nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Questi costi sono correlati alle esigenze di crescita del bambino e si caratterizzano per la loro imprevedibilità e occasionalità (gite, spese dentistiche, concerti, sport, corsi musicali). 
Separazione della coppia di fatto: l'affidamento dei figli
La parificazione dei figli naturali a quelli legittimi  comporta l'applicazione della disciplina sull'affido condiviso, che enuncia il principio della bigenitorialità. Questo significa che la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Discorso diverso deve essere fatto per la collocazionefisica del figlio. Si ritiene infatti che, per l'equilibrio psico-fisico del minore, sia preferibile che costui dorma e trascorra le proprie giornate presso l'abitazione del genitore collocatario capace di assicurare una maggiore presenza e cura. La giurisprudenza post-riforma tende a incoraggiare il pernottamento di una o due notti presso il genitore non collocatario, che in genere è ancora il padre. 
Giurisprudenza 
Tribunale di Milano, ordinanza 11 marzo 2016: "la regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori ... non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori ... reso evidente dall'art. 315-bis c.c. ... introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219."
Corte di Cassazione, n. 2127 del 3.02. 2016: ha stabilito che le spese straordinarie non devono essere necessariamente concordate se non comportano decisioni di maggiore interesse per i figli, rilevando in questi casi la sostenibilità economica della spesa da parte dei genitori.