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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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Gli oggetti regalati dall’ex di valore esagerato vanno restituiti se oltre le liberalità d’uso



Gli oggetti regalati dall’ex di valore esagerato vanno restituiti se oltre le liberalità d’uso
Il dono di un oggetto di rilevante valore, quando richiede un esagerato sforzo economico, deve essere restituito se non è fatto con la forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 782 c.c.
Si dice che un “diamante è per sempre”, ma è veramente così?
Legato alla forza , alla perfezione ed alla bellezza il diamante è simbolo di un legame eterno, ma l’amore no e quando finisce se il diamante in questione è di tredici carati va reso a chi l’ha regalato.
È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 18280 del 2016, la quale, chiamata a risolvere la lite tra due ex innamorati ormai “ai ferri corti”, ha confermato che l’ex fidanzata deve restituire all’ex fidanzato un quadro di Pablo Picasso del valore stimato di seicentomila euro unitamente ad un brillante da tredici carati perché hanno provocato un depauperamento del patrimonio, sebbene cospicuo, del facoltoso partner.
Mentre altri oggetti d’arte, tra cui opere di autori famosi quali Klee, klimt e Man Ray regalati dall’ex fidanzato alla donna durante la relazione sentimentale, in occasione di festività come la Festa della donna e San Valentino, non vanno restituiti perché il valore risulta proporzionato al consistente patrimonio del donante e pertanto possono essere qualificate come liberalità d’uso.
Ma quando una coppia “scoppia” cosa va veramente restituito?
Ecco il vademecum.
Alla rottura di un rapporto sentimentale segue il più delle volte la lite per per i regali fatti durante la relazione, soprattutto se di rilevante valore. Ma cosa c’è veramente da aspettarsi? E quando la fine di un amore determina delle conseguenze legali?
Nel caso in cui la coppia “scoppia” il legislatore prevede che i due ex fidanzati possono chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, cioè soltanto di quei regali fatti in occasione della futura celebrazione delle nozze.
Tutto il resto non può essere chiesto indietro a meno che eccedano le liberalità d’uso e non siano stati donati con la forma dell’atto pubblico notarile.
Le liberalità d’uso, ai sensi dell’art. 770, comma 2, c.c.), sono quei doni posti in essere non già quale libera manifestazione del donante, bensì quale consapevole adeguamento agli usi e ai costumi sociali.
A tal proposito la Cassazione ha sottolineano che anche festività di conio non antico, quali la festa della donna e San Valentino, sono ormai da tempo entrate a far parte della cultura occidentale e pertanto tali da determinare regali importanti e non solo mimose o cioccolatini, sempre che non rappresentino una donazione di grande valore.
Attenzione, però, quando alcun obbligo di restituzione sussiste, essere insistenti può avere notevoli conseguenze anche di carattere penale.
La Cassazione, infatti, nel 2011 con la sentenza n. 3172 si era già occupata del problema configurando in capo all’insistente fidanzato, che aveva perseguitato la ragazza per la restituzione dei doni, il reato di estorsione.
Questo è, dunque, ciò che accade al partner che, dopo la rottura sentimentale, faccia ricorso a condotte violente ed intimidatorie, non assistite da alcuna forma di tutela giuridica nel nostro ordinamento, per la restituzione di oggetti e somme di denaro elargiti per mero spirito di liberalità come manifestazione del proprio affetto.