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Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




A precisarlo sono i giudici della Cassazione (sent. n. 11686 del 15 maggio 2013), che accolgono il ricorso di una ex moglie contro la decisione della Corte d’appello che le aveva revocato l’assegno divorzile ritenendo che il reddito di cui la stessa disponeva le consentisse di conservare il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
La donna era anche intestataria di beni immobili ma la Cassazione ha ritenuto la circostanza irrilevante, ponendo invece l’accento sull’inadeguatezza dei mezzi della stessa raffrontati al tenore di vita che avrebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione.
Sul punto, si legge in sentenza: « deve quindi rilevarsi come nella decisione
impugnata si sia omesso di valutare il tenore di vita in costanza di matrimonio, sia con riferimento alla posizione economica e sociale delle parti sia in relazione all’assetto economico vigente all’atto della pregressa separazione personale, che la Corte territoriale ha del tutto svalutato, costituendo, al contrario, un elemento utile di valutazione, che è suscettibile di essere apprezzato in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale, anche in assenza della prova da parte del richiedente della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’attribuzione dell’assegno in questione».
La valutazione, che quindi deve tenere conto del tenore di vita antecedente alla separazione, e di quello che si sarebbe avuto se il rapporto fosse continuato, va effettuata sulla base delle potenzialità economiche dei coniugi, dell’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.

OBBLIGO DI MANTENIMENTO.

L'obbligo di mantenimento non puo' essere sostituito da regali.

Il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi a versare un assegno di mantenimento a favore del figlio, non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario; altrimenti, si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Così Corte di Cassazione, VI sez penale, 11 febbraio 2010 n. 8998