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SEPARAZIONE E DIVORZIO: Figlio piccolo con la mamma se è lui a chiederlo -

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Figlio piccolo con la mamma se è lui a chiederlo -

Cassazione civile, ordinanza n. 23804/2021

Per la Cassazione la decisione sul collocamento del minore, presso il padre o la madre, non può prescindere dall'ascolto dello stesso al fine di considerare le sue attuali valutazioni e aspirazioni.
L'audizione dei minori rappresenta ad oggi un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, in particolare qualora si discuta del loro affidamento ai genitori. Va dunque riformata la decisione che abbia deciso di affidare il minore al padre senza apprezzare la chiara volontà del figlio di convivere con la madre.
La prescrizione normativa dell'ascolto del minore, infatti, richiede da parte del giudice una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne, nonché una una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 23804/2021 in relazione alla vicenda conseguente al divorzio di una coppia e alla decisione del Tribunale di affidare i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre.
Una decisione confermata dalla Corte d'Appello, nonostante il ricorso della madre. In Cassazione, la donna contesta la sentenza in quanto la la Corte territoriale avrebbe invalidamente omesso di motivare circa l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento.

Una doglianza che convince gli Ermellini, i quali rammentano come l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge n. 77/2003) nonché degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies del codice civile.

Ancora, si legge in sentenza, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., 1474/2021).

Per tali ragioni, la Suprema Corte ritiene che l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisca "adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni".
Oltre tale età, l'obbligo legale dell'ascolto subentra, non solo, qualora il magistrato ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora egli opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio" (cfr. Cass. n. 12957/2018).
L'ascolto del minore, sottolinea l'ordinanza, è dunque cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all'interesse del minore.
Quindi, per ciò che concerne la decisione che si dovrà adottare circa la convivenza con l'uno o l'altro genitore, il Collegio evidenzia come l'audizione del minore consenta la sua partecipazione attiva, all'interno del processo che lo riguarda, e rappresenti il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni e i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale.
Nel caso in esame, vi è stata una chiara volontà espressa dal figlio (ora dodicenne) di convivere con la madre e tale volontà non è stata apprezzata nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio le cui valutazioni sono poi state fatte proprie, oltre che dai giudici di primo grado, anche da quelli di secondo grado.
Si ritiene che Corte territoriale abbia violato la prescrizione normativa dell'ascolto del minore, che richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo concerne, e per questo la decisione sul collocamento del figlio viene cassata per consentire una nuova verifica su quale sia la residenza, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse, verifica che non potrà prescindere dall'ascolto del minore, al fine di considerare le sue attuali valutazioni e aspirazioni.