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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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La figura del genitore “non collocatario”: una bigenitorialità che rischia di naufragrare


La figura del genitore “non collocatario”: una bigenitorialità che rischia di naufragrare
E’ tutta giurisprudenziale la figura del genitore “non collocatario”.
La riforma del diritto di famiglia, portando avanti la bandiera della bigenitorialità e della preferenza per l’affido condiviso, piuttosto che per le forme di affido esclusivo, tendeva a condurre una vera e propria rivoluzione culturale, prima ancora che una drastica modifica di carattere legislativo.
Sia sufficiente leggere il disposto del primo comma dell’articolo 337 ter del codice civile, laddove si evidenzia quanto appresso:
“Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La declaratoria di legge, però, si scontra con la prassi giurisprudenziale e con la quotidianità dei rapporti da regolamentare, avuto riguardo il miglior riassetto della vita dei figli minori all’esito della crisi di una coppia.
Spesso i tribunali antepongono il concetto di “stabilità” del minore, che renda più serena la giornata del fanciullo, evitando stress e traumi da eccessivi spostamenti e cambi di dimora, piuttosto che un concetto di pari tempi di visita tra genitore collocatario e genitore non collocatario.
Anche se in molte situazioni sarebbe utopico realizzare in modo effettivo una pari presenza dei genitori nella vita del figlio minore, esistono numerose altre situazioni nelle quali il buon senso, prim’ancora che un’attenta lettura della situazione fattuale da parte del giudice, imporrebbe un maggior sforzo nella regolamentazione del regime di visita e di pernotto.
L’evoluzione sociale e la mutevolezza dei rapporti, propria dei nostri tempi, impongono alla giurisprudenza doverose prese di coscienza, al fine di non limitare la vita del fanciullo presso il genitore “collocatario”, riducendo la presenza del genitore che “collocatario” non è, ad una mera eccezione, cosa che va ad eludere in modo clamoroso il dettato del primo comma del sovra richiamato art. 337 ter comma I del codice civile.
In questo contesto, si inseriscono numerose pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che spesso ha sanzionato il nostro paese perché i tribunali non riescono a garantire una effettiva bigenitorialità, allorquando i diritti di visita del genitore non collocatario non vengono rispettati da parte dell’altro genitore, e l’autorità giudiziale sarebbe chiamata a provvedere sanzionando tali condotte inadempienti e ripristinando i principi voluti dall’art. 337 bis del codice civile.
In particolare, la Corte Europea tiene sempre a salvaguardare il disposto dell’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.
I Giudici di Strasburgo in numerose pronunce evidenziano come il sistema giuridico e burocratico italiano (con particolare riferimento all’ausilio degli psichiatri ed ai servizi sociali), appaiono del tutto inadeguati per garantire in modo equo e veloce, i diritti dei genitori separati nei casi di conflittualità. Soprattutto la velocità nella definizione del conflitto, assume paradigma fondamentale, onde evitare che molte situazioni possano degenerare in un conflitto infinito, con gravissimo danno per il fanciullo, prim’ancora che per il genitore che si vede di fatto escluso dalla prosecuzione dei rapporti regolari con i figli minori.