ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Divieto di agire in via esecutiva per il coniuge che intende recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto
Divieto di agire in via esecutiva per il coniuge che intende recuperare l’assegno di mantenimento non corrisposto
La Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza
n.9686 del 26 maggio 2020 ha rigettato il ricorso proposto da una ex moglie,
che aveva agito in via esecutiva al fine di recuperare l’assegno di
mantenimento non corrisposto dall’ex coniuge.
La Suprema Corte di Cassazione infatti ha riconosciuto
il diritto dell’ex marito a dedurre in compensazione il controcredito relativo
al mutuo pagato dallo stesso in via esclusiva per la realizzazione di un’opera
fondiaria in favore dei figli minori.
Questo perchè l’assegno di mantenimento, a differenza
di quello alimentare, non soddisfa un bisogno alimentare primario ma ha una
portata ed un perimetro ben più ampio, per i vincoli di natura solidaristica
che legano i rapporti tra marito e moglie.
La vicenda trae origine da un’opposizione
all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata da una ex moglie in forza
di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di
separazione personale tra i due coniugi, con la quale l’ex marito eccepiva in
compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo
fondiario stipulato da entrambi i coniugi.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva l’opposizione
formulata dall’ex marito e condannava la ex moglie al pagamento della somma
eccedente la compensazione.
La Corte d’Appello confermava poi la decisione del
giudice di prime cure, in quanto ribadiva il principio secondo il quale il
credito vantato dall’ex moglie non aveva natura strettamente alimentare, oltre
a non essere stato provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in
favore dei figli.
La moglie, risultata soccombente in entrambi i giudizi
di merito, proponeva pertanto ricorso per Cassazione deducendo con il primo
motivo di ricorso che il mantenimento richiesto non fosse solo per sè stessa ma
anche per i figli e che pertanto non potesse validamente formare oggetto di
compensazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza de qua,
ribadisce il principio secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei
figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un
credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno
strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e
come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento,
con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria
è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti
alimentari e di conseguenza non compensabile”.
Ben diversa la natura dell’assegno di mantenimento per
l’ex moglie, in quanto tale credito non ha la medesima struttura, posto che
trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al
vincolo coniugale e non nello stato di bisogno in cui versa un soggetto
incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
L’ampio perimetro di tale misura è stato ribadito
anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, proprio perché
l’assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze
primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni
derivanti da vincoli solidaristici più ampi.
Per quanto riguarda la compensazione quindi la Corte
ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via
esecutiva può essere opposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c, un controcredito
certo e illiquido, ma di importo superiore al credito azionato in via esecutiva
e di pronta soluzione.