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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




ASSEGNI VERSATI SPONTANEAMENTE A EX CONVIVENTE



Cassazione: gli assegni versati spontaneamente all’ex convivente si calcolano ai fini del mantenimento del figlio
No alla condanna di un padre per il reato di violazione degli obblighi familiari visto che lo stesso distraeva a favore dell’ex anche l’importo degli assegni
Se lui “distrae” all’ex convivente gli assegni familiari percepiti per il figlio in comune, gli importi possono ben essere computati tra le somme stabilite dal giudice a titolo di mantenimento per il minore. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 44765/2015, depositata poche ore fa (qui sotto allegata), scagionando un padre dal reato di cui all’art. 570 c.p., condannato dal tribunale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore avuto con l’ex convivente.
L’uomo veniva assolto in appello ma l’ex si costituiva parte civile e la vicenda giungeva sino in Cassazione.
Di fronte a piazza Cavour, il padre sosteneva che sin da subito, e comunque da prima che il giudice civile fissasse in 350 euro mensili l’importo del mantenimento, aveva corrisposto, inviandoli all’ex compagna, la somma di poco più di 200 euro al mese, quale contributo volontario. Dopo l’obbligo fissato dal giudice nell’interesse della minore, aveva quindi disposto presso il proprio datore di lavoro che venissero girati direttamente alla donna gli assegni familiari percepiti e ammontanti a circa 137 euro al mese, adempiendo così globalmente al proprio obbligo.
Per la donna, invece, l’importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo rispetto all’adempimento dello specifico obbligo in relazione ai mezzi di sussistenza.
Ma gli Ermellini danno ragione al padre. Nel caso di specie, infatti, i genitori non erano coniugati, per cui difettava il presupposto (l’essere coniuge) previsto dall’art. 211 legge 151/1975, sicchè lo storno degli assegni familiari era stato effettuato dall’imputato in base ad una propria spontanea e non dovuta attivazione. In ogni caso, la somma costituiva parte del suo complessivo adempimento dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla figlia.
Per cui, hanno concluso dal Palazzaccio, “in assenza di diversa specifica indicazione del giudice civile, in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato”. Il ricorso è quindi rigettato e la donna condannata al pagamento delle spese processuali.

CONVIVENZA MORE UXORIO



Convivenza more uxorio e rimborsabilità delle spese sostenute dall'ex

Nei rapporti di convivenza more uxorio capita spesso che uno dei due conviventi sostenga delle spese ingenti per l'acquisto e/o la ristrutturazione di immobili di proprietà dell'altro o per l'acquisto di mobili e suppellettili di arredamento che poi, cessata la convivenza, rimangono nel possesso dell'ex convivente.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18632/2015 analizza la fattispecie, inquadrandola nell'ipotesi dell'arricchimento senza giusta causa.
Il sig. L. cita in giudizio la ex convivente M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 170.000,00, versata dal L. quale pagamento di parte del prezzo dell'immobile acquistato dalla stessa in proprietà esclusiva.
Sia in primo che in secondo grado i giudici accolgono integralmente la domanda attorea ritenendo applicabile l'art. 2041 c.c.in riferimento a prestazione all'interno di un rapporto more uxorio, travalicante i limiti di proporzionalità e adeguatezza in considerazione delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto, con conseguente esclusione della possibilità di riconduzione nell'alveo delle obbligazioni naturali scaturenti dal rapporto di convivenza.
M. propone ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte di appello che, tra l'altro, aveva erroneamente escluso l'esistenza di una obbligazione naturale fondata sulla convivenza more uxorio, ritenendo applicabile l'art. 2041 c.c.
In secondo luogo, la Corte di merito aveva comunque errato nel non riconoscere l'esistenza di un arricchimento minore, dal momento che l'art. 2041 c.c prevede che l'indennizzo è dovuto nei limiti dell'arricchimento.
Quanto al primo motivo di doglianza, esso è infondato in quanto per la Cassazione la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha statuito che "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè nonè dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicantii limiti di proporzionalità e di adeguatezza".
Alla stregua di tali principi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il pagamento di Euro 170 mila da parte del L. non potesse ritenersi rientrante nell'ambito della obbligazione naturalenascente dal rapporto di convivenza, tenuto conto delle condizioni sociali delle parti e valutato la prestazione patrimoniale non proporzionataall'entità del patrimonio, tenuto conto che L. era un pensionato.
Per quanto riguarda il secondo motivo di censura, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo che la Corte di merito non aveva esaminato tale profilo per individuare l'entità reale dell'indebito arricchimento ed ha fatto coincidere (non correttamente) quanto indebitamente percepitodalla M. con quanto versato dal L. per l'acquisto dell'appartamento in argomento, conclude per l'inammissibilità della censura: per la Corte infatti la ricorrente si limita a richiamare a supporto una serie di vicende e una serie di atti a fronte dei quali il vantaggio ammonterebbe al massimo a 80 mila Euro, quale differenza tra il valore dell'appartamento di proprietà che la stessa aveva in precedenza venduto e il valore dell'appartamentoriacquistato con l'apporto dell'ex convivente, senza però offrire alla Corte alcuna possibilità di controllo ai fini della decisività della censura, anche sotto il profilo probatorio.

AFFIDO CONDIVISO: SE IL GENITORE COLLOCATARIO SI TRASFERISCE.



Affido condiviso: se il genitore collocatario si trasferisce i bambini lo seguono cambiando scuola
Tribunale di Roma: la crescita dei bambini non è ostacolata dalla discontinuità dei rapporti con i compagni di classe
 - L'iscrizione ad una scuola elementare diversa, dopo che i minori si siano trasferiti insieme alla madre collocataria, non è un ostacolo allo sviluppo armonioso della crescita dei bambini. Anzi, ciò consente ai piccoli di potenziare le proprie risorse di autonomia e di adattamento nel mondo dell'infanzia. L'unico legame assoluto e meritevole di tutela è ancora solo quello della famiglia.  

Questo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sezione prima civile (pres. rel. Galterio) in un decreto depositato il 27 agosto 2015.

La controversia che ha originato la decisione, romana dalla richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio dei figli minori avanzata dalla madre presso cui i piccoli avevano residenza in regime di affido condiviso. La donna riteneva necessario trovare un nuovo appartamento adeguato alle esigenze abitative proprie e dei bambini.

Da ciò consegue l'iscrizione dei minori ad una nuova scuola elementare situata nei pressi della nuova abitazione, una decisione a cui si oppone il padre eccependo che i bambini risultano perfettamente inseriti nella scuola ubicata nel quartiere dove risiedono lui e la nonna.

Il resistente evidenzia la maggiore distanza del nuovo quartiere rispetto a quello dove i bambini avrebbero vissuto, luogo in cui si sarebbero radicate le relazioni sociali dei piccoli e le contestuali attività extrascolastiche. Per tali ragioni, il padre richiede il collocamento prevalente dei figli presso di sé.

I giudici di merito, tuttavia, ritengono non giustificata la richiesta di mutamento di collocazione presso il padre, considerata la necessità di preservare i minori da possibili traumi da sradicamento dal'habitat materno e soprattutto dalla presenza della madre con cui hanno vissuto ed alla quale sono simbioticamente legati. Una circostanza emersa già durante la fase degli accordi raggiunti all'atto della cessazione della convivenza more uxorio della coppia.

L'esercizio del diritto di visita, a cui corrisponde quello bi-genitorialità, non viene ostacolato dal trasferimento, ma solo reso più gravoso a causa dei tempi di percorrenza tra le due abitazioni considerato il traffico di una metropoli come Roma.

Per quanto riguarda l'iscrizione ad una nuova scuola nel diverso quartiere di residenza, il Collegio ritiene che nessun problema di continuità scolastica si pone per la figlia minore che inizia nel corrente anno il ciclo elementare.

Per il fratello maggiore, che ha appena terminato la seconda elementare, il mutamento rappresenterebbe un'esperienza formativa in considerazione della tendenza educativa ormai diffusa anche in Italia (di ispirazione anglosassone) che tende a potenziare le capacità di integrazione e autonomia dei bambini nel mondo dell'infanzia.

I bambini, futuri cittadini dell'Europa, sono spinti a sviluppare attitudini di elasticità e disinvoltura, così come richiesto dal processo di globalizzazione in corso. Si tende in tal modo a sviluppare un ambiente sociale sempre più internazionale, così come la crescita di una società multietnica, anche in paesi più marcatamente di confine.

La crescita dei bambini non è neppure ostacolata dalla non continuità dei rapporti con i compagni di classe, considerato che nella fase della prima infanzia non sussistono i presupposti per il consolidamento di effettivi rapporti amicali.

Il Tribunale, pertanto, autorizza il cambio di residenza dei bambini e l'iscrizione dei medesimi presso la scuola pubblica di zona, confermando la residenza prevalente presso la madre in regime di affido condiviso. 

FIGLIA A CARICO DEL PADRE



Senza mantenimento la figlia torna a carico del padre
L’ex marito di mia figlia non le corrisponde l’assegno di mantenimento: essendo lei disoccupata e non avendo lei alcun reddito, posso metterla nello stato di famiglia e fruire della detrazione come familiare a carico?
 L’assegno di mantenimento per il coniuge disposto dal giudice è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante [1] e costituisce reddito per il beneficiario. Per poter essere considerati “a carico” è necessario inoltre che il familiare non abbia un reddito superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (leggi “Il figlio sposato può essere a carico”).
Pertanto, nel caso della figlia sposata e separata, anche se non ancora divorziata, tuttavia non occupata e senza alcun reddito, e quindi senza anche la corresponsione dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice della separazione, è possibile per il padre fruire della detrazione fiscale per figlia fiscalmente a carico.
 La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età dei figli e dal fatto che questi convivano o meno con i genitori [2]. Quindi, ben potrebbe essere che il figlio risulti ancora nello stato di famiglia del padre, anche se con residenza e domicilio diverso.
 [1] Art. 10, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986.
[2] Ag. Entrate circolare n. 15/E del 16.03.2007.