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AFFIDO CONDIVISO: SE IL GENITORE COLLOCATARIO SI TRASFERISCE.



Affido condiviso: se il genitore collocatario si trasferisce i bambini lo seguono cambiando scuola
Tribunale di Roma: la crescita dei bambini non è ostacolata dalla discontinuità dei rapporti con i compagni di classe
 - L'iscrizione ad una scuola elementare diversa, dopo che i minori si siano trasferiti insieme alla madre collocataria, non è un ostacolo allo sviluppo armonioso della crescita dei bambini. Anzi, ciò consente ai piccoli di potenziare le proprie risorse di autonomia e di adattamento nel mondo dell'infanzia. L'unico legame assoluto e meritevole di tutela è ancora solo quello della famiglia.  

Questo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sezione prima civile (pres. rel. Galterio) in un decreto depositato il 27 agosto 2015.

La controversia che ha originato la decisione, romana dalla richiesta di autorizzazione al cambio di domicilio dei figli minori avanzata dalla madre presso cui i piccoli avevano residenza in regime di affido condiviso. La donna riteneva necessario trovare un nuovo appartamento adeguato alle esigenze abitative proprie e dei bambini.

Da ciò consegue l'iscrizione dei minori ad una nuova scuola elementare situata nei pressi della nuova abitazione, una decisione a cui si oppone il padre eccependo che i bambini risultano perfettamente inseriti nella scuola ubicata nel quartiere dove risiedono lui e la nonna.

Il resistente evidenzia la maggiore distanza del nuovo quartiere rispetto a quello dove i bambini avrebbero vissuto, luogo in cui si sarebbero radicate le relazioni sociali dei piccoli e le contestuali attività extrascolastiche. Per tali ragioni, il padre richiede il collocamento prevalente dei figli presso di sé.

I giudici di merito, tuttavia, ritengono non giustificata la richiesta di mutamento di collocazione presso il padre, considerata la necessità di preservare i minori da possibili traumi da sradicamento dal'habitat materno e soprattutto dalla presenza della madre con cui hanno vissuto ed alla quale sono simbioticamente legati. Una circostanza emersa già durante la fase degli accordi raggiunti all'atto della cessazione della convivenza more uxorio della coppia.

L'esercizio del diritto di visita, a cui corrisponde quello bi-genitorialità, non viene ostacolato dal trasferimento, ma solo reso più gravoso a causa dei tempi di percorrenza tra le due abitazioni considerato il traffico di una metropoli come Roma.

Per quanto riguarda l'iscrizione ad una nuova scuola nel diverso quartiere di residenza, il Collegio ritiene che nessun problema di continuità scolastica si pone per la figlia minore che inizia nel corrente anno il ciclo elementare.

Per il fratello maggiore, che ha appena terminato la seconda elementare, il mutamento rappresenterebbe un'esperienza formativa in considerazione della tendenza educativa ormai diffusa anche in Italia (di ispirazione anglosassone) che tende a potenziare le capacità di integrazione e autonomia dei bambini nel mondo dell'infanzia.

I bambini, futuri cittadini dell'Europa, sono spinti a sviluppare attitudini di elasticità e disinvoltura, così come richiesto dal processo di globalizzazione in corso. Si tende in tal modo a sviluppare un ambiente sociale sempre più internazionale, così come la crescita di una società multietnica, anche in paesi più marcatamente di confine.

La crescita dei bambini non è neppure ostacolata dalla non continuità dei rapporti con i compagni di classe, considerato che nella fase della prima infanzia non sussistono i presupposti per il consolidamento di effettivi rapporti amicali.

Il Tribunale, pertanto, autorizza il cambio di residenza dei bambini e l'iscrizione dei medesimi presso la scuola pubblica di zona, confermando la residenza prevalente presso la madre in regime di affido condiviso.