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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




FIGLIA A CARICO DEL PADRE



Senza mantenimento la figlia torna a carico del padre
L’ex marito di mia figlia non le corrisponde l’assegno di mantenimento: essendo lei disoccupata e non avendo lei alcun reddito, posso metterla nello stato di famiglia e fruire della detrazione come familiare a carico?
 L’assegno di mantenimento per il coniuge disposto dal giudice è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante [1] e costituisce reddito per il beneficiario. Per poter essere considerati “a carico” è necessario inoltre che il familiare non abbia un reddito superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (leggi “Il figlio sposato può essere a carico”).
Pertanto, nel caso della figlia sposata e separata, anche se non ancora divorziata, tuttavia non occupata e senza alcun reddito, e quindi senza anche la corresponsione dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice della separazione, è possibile per il padre fruire della detrazione fiscale per figlia fiscalmente a carico.
 La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età dei figli e dal fatto che questi convivano o meno con i genitori [2]. Quindi, ben potrebbe essere che il figlio risulti ancora nello stato di famiglia del padre, anche se con residenza e domicilio diverso.
 [1] Art. 10, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986.
[2] Ag. Entrate circolare n. 15/E del 16.03.2007.