Senza mantenimento la figlia torna a carico del padre
L’ex marito di mia figlia non le corrisponde l’assegno di mantenimento: essendo lei disoccupata e non avendo lei alcun reddito, posso metterla nello stato di famiglia e fruire della detrazione come familiare a carico?
L’assegno di mantenimento per il coniuge disposto dal giudice è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante [1] e costituisce reddito per il beneficiario. Per poter essere considerati “a carico” è necessario inoltre che il familiare non abbia un reddito superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (leggi “Il figlio sposato può essere a carico”).
Pertanto, nel caso della figlia sposata e separata, anche se non ancora divorziata, tuttavia non occupata e senza alcun reddito, e quindi senza anche la corresponsione dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice della separazione, è possibile per il padre fruire della detrazione fiscale per figlia fiscalmente a carico.
La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall’età dei figli e dal fatto che questi convivano o meno con i genitori [2]. Quindi, ben potrebbe essere che il figlio risulti ancora nello stato di famiglia del padre, anche se con residenza e domicilio diverso.
[1] Art. 10, comma 1, lettera c, del Dpr 917/1986.
[2] Ag. Entrate circolare n. 15/E del 16.03.2007.