SEPARAZIONE E DIVORZIO
Il minore under 12 va ascoltato per sapere se vuole stare con mamma o papà
La Cassazione si esprime sul diritto di ascolto del minore under 12 nel giudizio di affidamento e collocamento
- Ascolto minore under 12
- Il diritto di ascolto del minore
- La formulazione del giudizio prognostico sul genitore cui affidare il minore
Ascolto minore under 12
Con l'ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha sancito che il mancato ascolto del
minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare
costituisce una violazione del contraddittorio.
Nell'ambito del giudizio di affidamento e di collocamento, il bambino ha il diritto
di essere sentito, altrimenti, in caso di assenza di interpello senza una
valida ragione, emerge una violazione del fondamentale principio
processualistico del contraddittorio.
L'ordinanza è il frutto della decisione della Suprema Corte di accogliere il
ricorso di una donna, le cui bambine erano state affidate all'ex marito e
collocate presso l'abitazione dei nonni.
Il diritto di ascolto del minore
Il provvedimento della Cassazione si basa sull'assunto che il minore sia portatore di interessi diversi da quelli dei genitori, e talvolta opposti, nei procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il minore, dunque, costituisce parte sostanziale in tali giudizi, come nel caso di un procedimento sull'affidamento e sul diritto di visita. Nel corso di questi giudizi, la tutela dell'interesse del soggetto non ancora maggiorenne viene realizzata attraverso la previsione di ascolto, la cui omissione, in assenza di espressa motivazione sul mancato discernimento, integra violazione del contraddittorio.
La formulazione del giudizio prognostico sul genitore cui affidare il minore
La prima sezione civile della Cassazione ha preso le mosse dal principio secondo cui il giudice della separazione e del divorzio deve conformarsi al criterio primario dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in materia di affidamento dei minori (art. 337 bis cod. civ. e, in sede di divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898). Il giudice sarebbe tenuto a privilegiare il genitore che sembri maggiormente adatto a minimizzare i danni causati dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire lo sviluppo ottimale della personalità del minore. L'individuazione del genitore rispondente a tali caratteristiche viene effettuata sulla base di un giudizio prognostico relativo alla capacità della madre e del padre di occuparsi della crescita e dell'educazione della prole, come unico genitore. Dinanzi, dunque, alla decisione del giudice di derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, frutto del rispetto del diritto della bigenitorialità, il giudice deve formulare il giudizio prognostico e ascoltare l'infradodicenne su quale sia il genitore con cui preferisce stare.