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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO - COMMETTE UN REATO LA MADRE CHE OSTACOLA I RAPPORTI FRA IL PADRE E IL MINORE - SENTENZA 28401/22, PUBBLICATA DALLA VI SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE.

SEPARAZIONE E DIVORZIO - COMMETTE UN REATO LA MADRE CHE OSTACOLA I RAPPORTI FRA IL PADRE E IL MINORE - SENTENZA 28401/22, PUBBLICATA DALLA VI SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE.

Il genitore affidatario può rifiutare di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile soltanto se si verifica un fatto nuovo e tanto improvviso, oltre che transitorio, che non è possibile rivolgersi all’ autorità per l’opportuna modifica.

Commette un reato la madre che ostacola i rapporti fra il padre e il minore. A patto che l'inadempimento sia in mala fede e non frutto di una mera inosservanza dell'obbligo di consentire il diritto di visita. L'affidatario può rifiutare di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile soltanto se si verifica un fatto tanto improvviso che non è possibile rivolgersi all'autorità per l'opportuna modifica. Diversamente la sospensione delle condizioni di visita va sempre richiesta al magistrato. È quanto emerge dalla sentenza 28401/22, pubblicata dalla VI sezione penale della Cassazione. Diventa definitiva la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice inflitta alla madre col rito abbreviato. La donna ostacola anche i colloqui telefonici fra la minore il padre eludendo il provvedimento del tribunale di Gorizia. Ma non basta il mero inadempimento a integrare il reato ex art.388 comma 2 Cp: risulta necessario che l'affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati all'obbligo di consentire all'altro genitore le visite al figlio. Nel caso, però, la signora si trasferisce in un'altra località in provincia di Udine e poi in Slovenia all'insaputa del suo ex, al quale è contrapposta in un contenzioso ad alta conflittualità. E fa perdere le sue tracce a tutte le figure istituzionali coinvolte nella vicenda, anche al consulente tecnico del procedimento che lei stessa ha instaurato. Insomma, si configura la condotta fraudolenta. Quanto al minore sradicato, in base alla convenzione dell'Aja l'affidatario può trasferirsi all'estero, ma spetta al giudice valutare qual'è il collocamento del minore più funzionale, mentre l'altro genitore può esigere solo che sia garantita l'effettività del diritto di visita. Nel caso, la donna giustifica l'allontanamento con la necessità di distrarre la figlia dall'ambiente che si era creata con il padre, ma assume iniziative arbitrarie e dannose per la stessa minore. Quindi il genitore non può evitare di dare esecuzione al provvedimento che disciplina il diritto di visita in base alla valutazione di circostanze preesistenti.