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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Spese straordinarie: tutte decise preventivamente se c'è conflittualità tra i genitori



Spese straordinarie: tutte decise preventivamente se c'è conflittualità tra i genitori
Per la Cassazione la preventiva concertazione delle spese straordinarie per i figli è disposta per evitare fonti di contenzioso tra le parti
Se sussiste un'elevata conflittualità tra i genitori, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche, è disposta a garanzia di entrambi e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 25055/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di una donna, affidataria di tre figli minori, che aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva incluso, tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, non solo quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche.

Il giudice, secondo la ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza che il genitore affidatario non ha l'obbligo di concertare con l'altro l'effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.
Genitori litigiosi: giustificata la concertazione preventiva di tutte le spese straordinarie
Una doglianza che gli Ermellini ritengono infondata: trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio(ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati), secondo cui i predetti provvedimenti devono ispirarsi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.

Inutile, dunque, per la ricorrente censurare l'imposizione a suo carico dell'obbligo di concordare le spese straordinarie affermando che il carattere straordinario della spesa non implica un obbligo di concertazione preventiva tra i genitori.

In realtà, come affermato dalla giurisprudenza (conclusione ancora valida dopo la sostituzione dell'art. 155 c.c. con l'art. 337-ter c.c.) il principio non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile (come attualmente stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 337-ter) che il giudice determini oltre alla misura anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge

Nel caso di specie, precisa la sentenza, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, incluse quelle mediche e scolastiche, è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l'elevata conflittualità in atto tra le stesse la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l'infondatezza delle censure sollevata dal ricorrente.

Ragioni che giustificano il rigetto del ricorso avanzato dalla donna.

Divorzio, così si riduce l'assegno all'ex



Divorzio, così si riduce l'assegno all'ex
Partono le richieste di revisione dell'assegno di divorzio dopo la sentenza della Cassazione 11504 del 10 maggio scorso (relativa al divorzio tra l'ex ministro Vittorio Grilli e Lisa Lowenstein), che ha mandato in soffitta il criterio della «conservazione del tenore di vita» per sostituirlo con quello dell'«indipendenza economica».

Ma è davvero così semplice ora, per il coniuge obbligato, ottenere la revoca o la riduzione dell'assegno di divorzio? Non proprio. La sentenza della Cassazione, nei fatti, rende meno scontato il riconoscimento del mensile perché lo subordina solo alla mancanza di mezzi adeguati e all'impossibilità di procurarseli (articolo 5, comma 6, della legge 898/70), sganciandolo dal «tenore di vita durante il matrimonio» che, tra l'altro, la legge sul divorzio non cita. Chi vuole agire per la revoca, quindi, deve provare che l'ex coniuge può mantenersi da sé o che potrebbe attivarsi in tal senso.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Revocato il mantenimento alla figlia trentacinquenne che non si è mai attivata per trovare un lavoro



Revocato il mantenimento alla figlia trentacinquenne che non si è mai attivata per trovare un lavoro
L’obbligo cessa quando il genitore dimostra di aver messo la giovane nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente: non contano le ottime condizioni economiche dell’ascendente.
Legittima la revoca del mantenimento per la figlia se questa, ormai trentacinquenne, non si è mai attivata per trovare un lavoro. L’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli rimasti con l’altro coniuge viene meno, infatti, quando viene fornita la prova di aver messo la prole nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 22314/17 di oggi che ha respinto il ricorso di una ex moglie nei confronti del marito. L’uomo aveva chiesto al tribunale di revocare il contributo da versare alla ex moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne con lei convivente. Il giudice ha respinto la domanda la Corte d’appello ha revocato il decreto rilevando che erano venute meno le relative condizioni, non essendosi la figlia, trentacinquenne, neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età e non essendo affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa.
La ex moglie ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte non avendo la aveva valutato le ottime condizioni economiche dell’obbligato, il quale era titolare di diversi fabbricati e terreni e aveva acquisito bene in via ereditaria. I giudici, inoltre, non avevano verificato la produzione medica riguardante lo stato di salute della figlia, affetta da una malattia degenerativa che ne aveva minato la capacità lavorativa.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato le condizioni reddituali dell’onerato non sono rilevanti in questo giudizio dal momento che la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è costituita dall’insussistenza delle condizioni per la permanenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne). All’esito di un esauriente accertamento di fatto, infatti, i giudici hanno escluso la persistenza dell’obbligo valutando la complessiva condotta personale tenuta dall’interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età, visto il mancato impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa.
In merito all’omessa valutazione della documentazione medica il collegio di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a sollecitare una impropria revisione degli elementi probatori non consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, invece, ha concluso la Cassazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Affido condiviso: fino a 3 anni il bambino può dormire dal padre solo ogni tanto



Affido condiviso: fino a 3 anni il bambino può dormire dal padre solo ogni tanto
Il regime "ordinario" di frequentazione è possibile solo a partire dall'inizio del ciclo scolastico elementare
Per il Tribunale di Roma, come si evince dal decreto del 5 maggio 2017 qui sotto allegato, quando si determinano le modalità con le quali il figlio minore frequenterà il genitore non collocatario bisogna avere particolare cura nel tenere distinti i primi anni di età dagli anni successivi.
Per il giudice capitolino ciò vuol dire che, ad esempio, è possibile che i pernotti continuativi presso il genitore con il quale il piccolo non convive siano inizialmente sporadici per poi divenire più diffusi con l'avanzare degli anni.
Poche notti fuori fino a tre anni
Nell'ordinanza si sottolinea, infatti, che nei primi anni di vita l'universo conoscitivo dei bambini si identifica con un unico adulto di riferimento (che in genere è la madre), con il quale il figlio riesce a relazionarsi davvero bene. Solo crescendo, il piccolo inizia ad ampliare il suo percorso conoscitivo e lo estende anche ad altri adulti.
Per i giudici del tribunale di Roma, insomma, nei primi anni di vita del bambino deve escludersi che le figure genitoriali abbiano pari rilevanza.
Di conseguenza, solo da quando il minore compie tre anni è possibile l'introduzione del pernottamento consecutivo presso il genitore non collocatario, favorendo dapprima i periodi di vacanza estiva e le festività e poi, gradualmente, ulteriori periodi. Per poter giungere a un regime "ordinario" di frequentazione, invece, bisognerà attendere l'inizio del ciclo scolastico elementare, momento in cui il bambino acquisisce finalmente il senso del tempo.