Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Spese straordinarie: tutte decise preventivamente se c'è conflittualità tra i genitori



Spese straordinarie: tutte decise preventivamente se c'è conflittualità tra i genitori
Per la Cassazione la preventiva concertazione delle spese straordinarie per i figli è disposta per evitare fonti di contenzioso tra le parti
Se sussiste un'elevata conflittualità tra i genitori, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche, è disposta a garanzia di entrambi e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 25055/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di una donna, affidataria di tre figli minori, che aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva incluso, tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, non solo quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche.

Il giudice, secondo la ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza che il genitore affidatario non ha l'obbligo di concertare con l'altro l'effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.
Genitori litigiosi: giustificata la concertazione preventiva di tutte le spese straordinarie
Una doglianza che gli Ermellini ritengono infondata: trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio(ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati), secondo cui i predetti provvedimenti devono ispirarsi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.

Inutile, dunque, per la ricorrente censurare l'imposizione a suo carico dell'obbligo di concordare le spese straordinarie affermando che il carattere straordinario della spesa non implica un obbligo di concertazione preventiva tra i genitori.

In realtà, come affermato dalla giurisprudenza (conclusione ancora valida dopo la sostituzione dell'art. 155 c.c. con l'art. 337-ter c.c.) il principio non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile (come attualmente stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 337-ter) che il giudice determini oltre alla misura anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge

Nel caso di specie, precisa la sentenza, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, incluse quelle mediche e scolastiche, è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l'elevata conflittualità in atto tra le stesse la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l'infondatezza delle censure sollevata dal ricorrente.

Ragioni che giustificano il rigetto del ricorso avanzato dalla donna.