Nessun assegno divorzile per colei che convive col nuovo compagno.
24-02-2017 06:20 - Cassazione Sezioni Civili
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI Civile -1, con ordinanza n. 4649 del 2017, depositata in data 22 febbraio. Con tale ordinanza i Supremi Giudici hanno ritenuto del tutto legittima la richiesta dell´ ex marito della donna, che aveva intrapreso una solida convivenza con altro uomo, di non versare più alla donna l´assegno divorzile fissato dai giudici in Tribunale .
Antefatto
A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi il Tribunale fissava a favore dell´ormai ex moglie un assegno mensile di 250 euro.
Dello stesso orientamento erano i Giudici d´Appello che confermavano quanto statuito in primo grado.
Tale orientamento veniva però invertito dai Supremi Giudici di Cassazione che ritenevano del tutto fondate le doglianze del marito rivestendo fondamentale importanza il fatto che l´ex moglie avesse già intrapreso una stabile convivenza.
Motivi della decisione
I Supremi Giudici hanno chiarito che in tema di diritto alla corresponsione dell´assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell´adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente.
A ciò consegue la cessazione del diritto all´assegno divorzile, a carico dell´altro coniuge.
Il ricorso è stato quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d´appello dell´Aquila in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 gennaio – 22 febbraio 2017, n. 4649
Presidente / Relatore Ragonesi
Presidente / Relatore Ragonesi
In fatto ed in diritto
Il Tribunale di Avezzano ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra S. G. e R. A. ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla R. un assegno mensile di Euro 250,00.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il S..
La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 262/15, ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza.
R. non ha resistito.
Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea pronuncia del giudice di merito per non aver la sentenza tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 L. 898/70 in relazione ai parametri ivi indicati per l'assegno divorzile.
In particolare si duole per non aver il giudice di Appello tenuto conto della situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza che escluderebbe la corresponsione dell'assegno a carico dell'odierno ricorrente.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. Da ciò consegue la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, (Cass. 17195/11; 3923/12; 25845/13;Cass 6855/15).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il S..
La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 262/15, ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza.
R. non ha resistito.
Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea pronuncia del giudice di merito per non aver la sentenza tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 L. 898/70 in relazione ai parametri ivi indicati per l'assegno divorzile.
In particolare si duole per non aver il giudice di Appello tenuto conto della situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza che escluderebbe la corresponsione dell'assegno a carico dell'odierno ricorrente.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente. Da ciò consegue la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, (Cass. 17195/11; 3923/12; 25845/13;Cass 6855/15).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione diversa composizione. Si dispone in caso di pubblicazione l'oscuramento dei dati personali.