Mantenimento figli, spese straordinarie anche senza richiesta
Non serve l’accordo preventivo per tutte le spese necessarie per i figli come, ad esempio, le spese mediche: l’ex coniuge è tenuto a pagare dopo l’esibizione del giustificativo di spesa.
Quando il giudice fissa la misura della partecipazione di uno dei genitori – quello di norma non convivente – alle spese straordinarie per i figli, non scatta, a carico dell’ex che sostiene tali spese, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, non almeno per quelle «di maggiore interesse» per il figlio. Per tali esborsi, infatti, sussiste, a carico del coniuge non affidatario dei figli, un obbligo di rimborso sempre che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. È quanto chiarito ieri dalla Cassazione [1].
Il giudice della separazione o del divorzio, quando si tratta di quantificare l’assegno di mantenimento per i figli, definisce una misura fissa, mensile, per tutte le spese ordinarie. Non potendo però quantificare in anticipo quali e quante saranno le spese straordinarie (ad es.: viaggi, cure mediche, ecc.) determina la partecipazione a queste in misura percentuale, sulla base delle rispettive possibilità economiche. Ricorrente è la decisione che impone, a entrambi gli ex coniugi, di sostenere al 50% ciascuno, detti costi, da concordare, tuttavia, di volta in volta. Ma il previo accordo tra i genitori non è sempre necessario e, anzi, quando si tratta di spese necessarie per l’interesse del figlio – non strettamente collegate alla salute o a un rischio imminente, ma anche alla sua formazione, come quelle scolastiche – l’intesa preventiva non è richiesta. Con la conseguenza che, ad esempio, la madre potrà sostenere direttamente l’esborso senza dire nulla all’ex marito e poi limitarsi a presentargli lo scontrino o la fattura e chiedere che paghi la sua parte.
Non è necessario, dunque – sostiene la Cassazione, in linea con la giurisprudenza prevalente sul punto – che i genitori trovino un’intesa sulle spese straordinarie del minore. L’opposizione di un genitore non può «paralizzare» l’adozione di un’iniziativa che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse, come ad esempio la scelta di una scuola. Nel caso di specie, i giudici hanno rigettato il ricorso di un padre di una bimba, “costretto” a subire la decisione della ex moglie sulla scelta di una scuola privata da far frequentare alla figlia e a pagarne le conseguenze. La decisione risultava però necessaria a non pregiudicare gli interessi della giovane, già iscritta al secondo anno di un corso presso un istituto privato, sicché il cambiamento a favore della scuola pubblica avrebbe determinato, per la studentessa, un significativo cambiamento di abitudini di vita, che l’avrebbero potuta disorientare. Naturale, quindi, che il giudice abbia confermato la decisione presa dalla madre, anche senza prima consultarsi con l’ex.
Il genitore affidatario non ha alcun obbligo di informare l’altro sulla determinazione di quelle spese straordinarie che risultino essere essenziali. Bisogna infatti tutelare il «maggiore interesse» del figlio rispetto alle scelte dei genitori, sempre che – ovviamente – questi ultimi possano sostenerne l’onere economico. Per quanto possa essere necessaria la conferma dell’iscrizione a una scuola privata, se il padre ha nel frattempo perso il lavoro non gli si può chiedere un sforzo per lui divenuto intollerabile.
L’opposizione di un genitore – si legge in sentenza – non può «paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore».
note
[1] Cass. ord. n. 4060/17 del 16.02.2017.