Provvedimenti urgenti in tema di affidamento minori: ricorribilità in Cassazione
Con sentenza del 21 novembre 2016, n. 23633, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, in tema di affidamento di figli minori.
Nella vicenda processuale in esame, due genitori impugnavano innanzi alla Corte di Cassazione, il provvedimento della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo dagli stessi proposto avverso il decreto del Tribunale dei minorenni che aveva disposto l’affidamento etero familiare dei loro figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, superando il proprio precedente orientamento in base il quale i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sono ricorribili per Cassazione, poiché trattasi di provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, preordinati all’esigenza prioritaria della tutela dell’interesse dei figli e, dunque, suscettibile di modificazione o revoca in qualsiasi momento.
Infatti, la Corte, nell’escludere la definitività e decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. ha sempre rimarcato le differenze degli stessi rispetto ai provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli minori e le relative statuizioni economiche, pacificamente ricorribili in Cassazione. In particolare, mentre questi ultimi regolano l’esercizio della potestà genitoriale, i primi attengono alla compressione della stessa titolarità della suddetta potestà e vengono assunti nell’interesse del minore.
Siffatto orientamento, continua la Corte, merita di essere superato, anche alla luce dei recenti interventi normativi.
Infatti, la L. n. 219/2012 ha modificato l’art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale qualora sia già pendente tra le stesse parti un procedimento di separazione personale o di divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. Allora, risulterebbe contraddittorio continuare a distinguere i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ex art. 337 bis e segg. del codice civile da quelli assunti dal medesimo giudice con la medesima sentenza ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus. Ed infatti, non appare contestabile che né gli uni né gli altri potrebbero essere modificati (o revocati) se non in dipendenza di un provato mutamento della situazione di fatto.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal tribunale dei minori, non potendo la disparità di trattamento fra situazioni identiche trovare una giustificazione nella speciale competenza conferita a tale organo.
Di conseguenza, allorchè il tribunale dei minori, come nel caso di specie, abbia dichiarato decaduti dalla responsabilità i genitori, il provvedimento in esame assume attitudine al giudicato rebus sic stantibus, e non è modificabile o revocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e pertanto, è impugnabile anche mediante ricorso per cassazione.