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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Matrimonio breve? Il marito va mantenuto lo stesso



Matrimonio breve? Il marito va mantenuto lo stesso
Per la Cassazione, se il coniuge ha redditi inadeguati la durata dell'unione non incide sul diritto all'assegno, semmai sulla misura
Due anni di matrimonio possono bastare per far scattare il mantenimento dell'ex marito che ha redditi inadeguati. Lo ha sancito la Cassazione con una sentenza pubblicata poche ore fa (la n. 275/2017 qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo meno benestante della ex, volto ad ottenere un contributo economico al suo mantenimento.
Respinte nel merito, per via della brevità del matrimonio, durato appena due anni, le istanze dell'uomo trovano conforto davanti al Palazzaccio.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, osservano preliminarmente i giudici di piazza Cavour, "è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive", mentre non vi è dubbio "che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione", dopo che venga accertata l'inadeguatezza dei redditi. E ciò sia che tale inadeguatezza venga correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia che vengano in considerazione altri criteri. Del resto, la legge (art. 5 l. divorzio), non fornisce alcuna definizione in merito, proseguono gli Ermellini, che è lasciata quindi all'interpretazione della giurisprudenza.
Ha sbagliato, dunque, la Corte d'Appello ad escludere, concludono, "il diritto del ricorrente all'assegno divorzile, fondando esclusivamente la propria argomentazione sulla durata del matrimonio". E a nulla vale richiamare le sentenze precedenti che hanno ammesso l'esclusione dell'assegno solo in casi eccezionali ribadendo pur sempre che il criterio della durata del matrimonio non attiene al diritto all'assegno ma alla sua quantificazione (cfr. Cass. n. 6164/2015).
Da qui la cassazione della sentenza e la parola passa al giudice del rinvio.