Casa coniugale e divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi.
L'assegnazione del godimento della casa familiare, ex articolo 155 del Ccprevigente e articolo 155-quater del Cc, o in forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, quando l'appartamento viene attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso.
La Corte ha ritenuto che il diritto di abitazione della casa familiare non è un diritto reale ma è previsto dall'articolo 155 del Ccnell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse dl coniuge affidatario.
Tale diritto viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Esso, pertanto, non può essere preso in considerazione nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, sia perché non è riconosciuto nell'interesse del coniuge affidatario dei figli, sia perché ove si effettuasse una decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con l'attribuzione di una somma inferiore alla metà del valore venale del bene.
A conferma di ciò, basta la considerazione che, qualora l'assegnatario in proprietà esclusiva intendesse rivendere l'immobile a terzi, ricaverebbe l'intero prezzo di mercato senza alcuna diminuzione.
Tale diritto viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Esso, pertanto, non può essere preso in considerazione nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, sia perché non è riconosciuto nell'interesse del coniuge affidatario dei figli, sia perché ove si effettuasse una decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con l'attribuzione di una somma inferiore alla metà del valore venale del bene.
A conferma di ciò, basta la considerazione che, qualora l'assegnatario in proprietà esclusiva intendesse rivendere l'immobile a terzi, ricaverebbe l'intero prezzo di mercato senza alcuna diminuzione.