Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Niente IMU se i coniugi hanno due immobili in Comuni diversi



Niente IMU se i coniugi hanno due immobili in Comuni diversi

L’esenzione IMU “prima casa” si applica anche ad altri immobili

Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di Brescia con la sentenza n.  605/2/2016, accogliendo il ricorso della contribuente proposto avverso gli avvisi di accertamento del Comune, che non aveva riconosciuto l’esenzione per un immobile che costituiva abitazione principale del nucleo familiare, in quanto già applicata per un altro immobile utilizzato dal marito ubicato in un diverso Comune.
I giudici tributari, a sostegno della decisione, affermano che è ben possibile la sussistenza di più abitazioni principali allorquando, per esigenze lavorative, altri immobili vengano utilizzati come dimora abituale, purché siano ubicati in Comuni diversi per evitare l’ingiustificata duplicazione del beneficio fiscale.
La conferma, del resto, è stata fornita anche dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, ribadendo che “l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi”, nonché dal Ministero con la circolare 3/DF del 18 maggio 2012, in cui si precisa che i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze sono riconosciuti dal legislatore al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale e individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui sussistono entrambe le condizioni della residenza anagrafica e dell’abitualità della dimora.
Si legge, ancora, nella circolare che “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative“.
Quindi, se la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente in un Comune, mentre il marito ha residenza e dimora abituale in altro e diverso Comune, a entrambi gli immobili di proprietà si applica l’agevolazione relativa ad “abitazione principale”.
Sul piano normativo, l’agevolazione trova riconoscimento nell’art. 13, II comma, del D.L. 201/2011, che per l’appunto prevede l’esenzione d’imposta per “abitazione principale” relativamente all’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
A tal fine – precisa la CTP di Brescia – per nucleo familiare deve intendersi quell’unità sociologica composta, non solo dai componenti della famiglia tradizionale che vive nello stesso alloggio, ma anche da una persona fisica che vive sola in un immobile.
Infatti, fanno parte del ‘nucleo familiare’ i soggetti componenti la ‘famiglia anagrafica’, che ai sensi dell’articolo 4 del DPR 30 maggio 1989 n.223, può essere costituita anche da una sola persona, oltre che da una serie di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affintà, tutela, adozione o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Quindi, ciascun coniuge può costituire una sua distinta ‘famiglia anagrafica’ nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI, è che alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come ‘abitazione principale’ corrisponda anche il dato sostanziale della ‘abitualità’ della dimora presso quella abitazione, che non deve essere figurativa, ma reale ed effettiva.
L’abitualità della dimora, quindi, ai fini dell’esenzione IMU, costituisce il vero dato scriminante che deve essere oggetto di prova da parte del contribuente, salvo che il Comune non sollevi alcuna contestazione sul punto.
Ricorso vinto quindi. Ma la soddisfazione in Commissione Tributaria non è quasi mai del tutto appagante. Anche in questo caso, infatti, in dispregio del principio della soccombenza, la Commissione ha ritenuto di compensare le spese di lite in ragione – tanto si afferma – della natura e problematicità della questione.
Ma questa è tutta un’altra storia.