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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Separazione e divorzio: la disciplina delle spese straordinarie



Separazione e divorzio: la disciplina delle spese straordinarie
L'evoluzione giurisprudenziale, la natura, le fattispecie e i soggetti obbligati
Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, come nelle cessazioni degli effetti civili del matrimonio, siano esse consensuali ovvero giudiziarie, comunemente vengono poste a carico di entrambi i coniugi – fatte salve le ipotesi dell'obbligo in capo ad un solo coniuge, in dipendenza dell'effettive capacità economiche ovvero in caso di addebito della fine del matrimonio – le cd. spese straordinarie relative al mantenimento della prole.
In virtù della costante giurisprudenza per spese straordinarie debbono intendersi quelle connotate dal carattere dell'imprevedibilità e dell'imponderabilità e che, pertanto, esulano dalle ordinarie spese di mantenimento dei figli (Tra le tante cfr.: Cass. civ. Sez. I, 09/06/2015, n. 11894; Cass. civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18869).
In altri termini, le spese relative al mantenimento dei figli, alla loro cura nonché alla loro istruzione, sono rappresentative delle spese ordinarie che, a differenza di quelle straordinarie, non attengono ad esigenze eccezionali e temporanee degli stessi.
Logica conseguenza di ciò è che, come accennato, attesa la loro peculiarità le spese straordinarie, rimangono a carico di entrambi i genitori in egual misura è ciò anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso al riguardo (Cfr.: Trib. Bari Sez. I, 23/10/2013).
Tale tipologia di spesa, che evidentemente non può essere predeterminata a cagione del suo carattere di imprevedibilità, quand'anche fatta oggetto di esplicita previsione giudiziale ovvero convenzionale, nell'ipotesi di accordo consensuale, non può evidentemente costituire titolo esecutivo, vale a dire che il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato, non legittima l'altro in regola con i pagamenti a procedere direttamente con l'atto di precetto che è propedeutico all'esecuzione forzata.
Tanto è vero che: "Il provvedimento con il quale in sede di separazione personale fra i coniugi sia posto a carico del genitore, ex art. 155, comma 2°, c.c. (ora 156 c.c.), l'obbligo di contribuire, sia pure pro quota, alle spese straordinarie relative ai figli non costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligato, richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna. Tale principio non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la determinazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi" (Cass. civ. Sez. III, 23/05/2011, n. 11316. Nello stesso senso: Trib. Roma, I sez. civ., 07/12/2015, n. 24569, che ne ha escluso la natura esecutiva anche in virtù del fatto che le stesse non si basano su un mero calcolo aritmetico. Si veda anche: Cass. civ. Sez. I Sent., 28/01/2008, n. 1758).
Ciò posto, la giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale capitolino, ha fornito una elencazione abbastanza dettagliata delle spese straordinarie.
Tanto è vero che, le pressoché univoche decisioni del Tribunale di Roma in materia di famiglia, oltre a ritenere tale tipo di spesa evidentemente subordinata ad un accordo e, pertanto, al consenso di entrambi i genitori, fatte salve quelle indifferibili e urgenti (si pensi alle spese mediche), hanno suddiviso dette spese straordinarie in tre grandi macro-categorie, specificando dettagliatamente quelle rientranti in una piuttosto che nell'altra.
La prima categoria di spesa straordinaria è stata individuata nelle spese scolastiche, tra queste: "iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza".
La seconda categoria nelle spese di natura ludica o parascolastica, tra cui: "corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)".
La terza categoria in quella delle spese sportive, nelle quali sono state fatte rientrare: "attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica" (Tra le tante: Trib. Roma I sez. civ., 07/12/2015, n. 24569; Trib. Roma, I sez. civ., 13/11/2015, n. 22951).



Stop mantenimento se lui paga anche il mutuo



Stop mantenimento se lui paga anche il mutuo
L’assegno viene diminuito o addirittura cancellato se l’ex coniuge provvede a versare la rata mensile alla banca.
 Non deve versare alcun mantenimento alla moglie l’ex coniuge che, con un reddito medio-basso, già si accolla, per ordine del giudice, le rate del mutuo sulla casa coniugale e, contemporaneamente, versa l’assegno di mantenimento per i figli. A dirlo è la Cassazione in una ordinanza [1] pubblicata qualche ora fa.
 È salvo così l’uomo che già doveva versare alla moglie l’assegno di mantenimento e, nello stesso tempo, poiché a quest’ultima era stata assegnata la casa coniugale e collocati i figli, anche il mantenimento di questi ultimi. Tre oneri insieme (banca, moglie e figli) sono davvero troppi per chi non guadagna a sufficienza già per sé. E così, secondo i giudici, è legittimo chiedere la revisione delle condizioni di separazionee ottenere la cancellazione almeno dell’obbligo di versamento dell’assegno mensile alla donna.
 Prima di stabilire se, e in quale misura, è dovuto il mantenimento, il giudice deve innanzitutto porre a confronto le due diverse posizioni di reddito tra i due coniugi: nel fare ciò, il tribunale deve sempre considerare l’onere che spetta a chi è tenuto a versare l’assegno per il mantenimento della prole e l’eventuale rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento posseduto in comproprietà con l’ex.
Bisogna, insomma, che il magistrato consideri sempre l’incidenza di tali esborsi, certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito, di questi tempi, da molti uomini.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 febbraio – 8 aprile 2015, n. 7053
Presidente Di Palma – Relatore Cristiano
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21.2.013, ha respinto l’appello proposto da U.D.G. contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato la sua separazione dalla moglie L.S., ponendo a suo carico l’obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400 mensili annualmente rivalutabili.
La corte territoriale, per ciò che ancora interessa nella presente sede, ha rilevato che l’appellante, maresciallo della G.d.F., godeva di un reddito da lavoro annuo pari a
circa il triplo di  quello dell_a S., operatrice presso un cali enter, che inoltre la signora, cui in sede di separazione era stata assegnata la casa familiare (in comproprietà di entrambi i coniugi), dove avrebbe dovuto continuare a risiedere insieme ai due figli minori, era stata sostanzialmente costretta a cercare una nuova abitazione, per la quale versava un canone mensile di € 900, mentre il D.G. abitava presumibilmente nell’appartamento, di cui aveva ottenuto la riconsegna sin dal 2008, pagando interamente la rata del mutuo contratto per l’acquisto; che dunque la posizione del marito, che godeva di stabilità lavorativa, di maggiori entrate economiche e non aveva spese abitative, era ben più favorevole di quella della moglie e giustificava il riconoscimento dell’assegno nella misura stabilita dal primo giudice.
2)La sentenza è stata impugnata da U.D.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, resistito dalla S. con controricorso.
Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta, sotto un primo profilo, che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito netto, di € 2050 mensili, è gravato, oltre che dall’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello (di € 527 mensili) che versa per i figli, dalla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa (di € 628 mensili) e da un’ulteriore rata fissa (di E 140 mensili) a rimborso di un altro finanziamento, e che, pertanto, detratte tali spese fisse, la somma che gli resta, di poco più di 300 euro mensili, è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana; deduce, sotto altro profilo, che non è vero che egli abita nella casa coniugale, della quale la S. detiene in via esclusiva le chiavi, che non gli sono mai state riconsegnate. 3) 11 motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che il D.G. corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si è interamente accollato la rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento che possiede in comproprietà con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tali esborsi – certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal D.G. – sulla complessiva situazione economica dei ricorrente da porre a raffronto con quella della S., solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Nella sua seconda parte il motivo appare invece inammissibile, atteso che il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in via degli Zigoli 10, ovvero all’indirizzo in cui si trova la casa familiare, non ha chiarito perché il solo fatto che la moglie non gli abbia restituito le chiavi dell’appartamento gli impedirebbe di rientrarne in possesso e di abitarvi.
Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento dei ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La S. ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla S. che, nella memoria, riferisce di nuove circostanze di fatto di cui non può tenersi conto nella presente sede di legittimità e che se mai, ricorrendone i presupposti processuali, potranno essere fatte valere nel corso del giudizio di rinvio._
II ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento to siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
[1] Cass. ord. n. 7053/15 dell’8.04.2015.



NUOVI CONTRATTI DI CONVIVENZA



NUOVI CONTRATTI DI CONVIVENZA
I nuovi contratti di convivenza-convivenze civili ed unioni civili- verranno stipulati da avvocati e notai
Il ddl sulle unioni civili assegna sia agli avvocati che ai notai il compito di autenticare gli accordi di coppia
- I contratti che regoleranno i rapporti di convivenza delle coppie di fatto passeranno dagli avvocati. A prevederlo espressamente è il testo sulle unioni civili,oggi divenuto Legge
Il testo andrà ad innovare l'ordinamento italiano inserendo due nuovi istituti che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio. Nello specifico, si tratta delle unioni civili, riservate alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, e delle convivenze di fatto (fruibili sia dalle coppie etero che omo), entrambe differenziate sul fronte dei diritti e dei doveri, sia personali che patrimoniali
Per quanto concerne le coppie di fatto, il "salto di qualità" compiuto dalla riforma sarà rappresentato dalla sottoscrizione del "contratto di convivenza" previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo ai professionisti legali che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione dell'atto (pubblico o scrittura privata), nonché le sue modifiche e la sua risoluzione.
Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell'autografia delle firme. L'avvocato e il notaio infatti dovranno fare qualcosa in più: attestare la liceità dell'accordo, in conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Spetterà sempre ai professionisti che ricevono l'atto provvedere, ai fini dell'opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Va condannato il padre che non paga il mantenimento ai figli, anche se disoccupato e senza casa



Va condannato il padre che non paga il mantenimento ai figli, anche se disoccupato e senza casa
Non bastano tali condizioni per sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare, occorrono elementi specifici che provino un'assoluta impossibilità
- Non ci sono scuse per il padre che non mantiene i figli. L'essere disoccupato e senza fissa dimora non può costituire un alibi per sottrarsi a tale obbligo. A stabilirlo è in una recente sentenza il tribunale di Udine (cfr. n. 484 del 16 febbraio 2016) confermando la condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 570 c.p.
Nel caso di specie, il padre non aveva mai versato nulla in favore dei figli, adducendo di essere disoccupato e di non avere una casa.
Ma per i giudici, non bastano tali dichiarazioni per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per andare esente da responsabilità penale, l'uomo infatti avrebbe dovuto allegare in giudizio elementi specifici da cui potesse emergere una "effettiva impossibilità" di contribuire al sostentamento della prole.
L'orientamento, del resto, si muove in conformità all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'essere senza lavoro o comunque in difficoltà economiche non esime da responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, giacché "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti" (cfr., da ultimo, Cass. n. 15432/2016).
Per cui, l'uomo è condannato.