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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Va condannato il padre che non paga il mantenimento ai figli, anche se disoccupato e senza casa



Va condannato il padre che non paga il mantenimento ai figli, anche se disoccupato e senza casa
Non bastano tali condizioni per sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare, occorrono elementi specifici che provino un'assoluta impossibilità
- Non ci sono scuse per il padre che non mantiene i figli. L'essere disoccupato e senza fissa dimora non può costituire un alibi per sottrarsi a tale obbligo. A stabilirlo è in una recente sentenza il tribunale di Udine (cfr. n. 484 del 16 febbraio 2016) confermando la condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 570 c.p.
Nel caso di specie, il padre non aveva mai versato nulla in favore dei figli, adducendo di essere disoccupato e di non avere una casa.
Ma per i giudici, non bastano tali dichiarazioni per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per andare esente da responsabilità penale, l'uomo infatti avrebbe dovuto allegare in giudizio elementi specifici da cui potesse emergere una "effettiva impossibilità" di contribuire al sostentamento della prole.
L'orientamento, del resto, si muove in conformità all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'essere senza lavoro o comunque in difficoltà economiche non esime da responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, giacché "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti" (cfr., da ultimo, Cass. n. 15432/2016).
Per cui, l'uomo è condannato.