Stop mantenimento se lui paga anche il mutuo
L’assegno viene diminuito o addirittura cancellato se l’ex coniuge provvede a versare la rata mensile alla banca.
Non deve versare alcun mantenimento alla moglie l’ex coniuge che, con un reddito medio-basso, già si accolla, per ordine del giudice, le rate del mutuo sulla casa coniugale e, contemporaneamente, versa l’assegno di mantenimento per i figli. A dirlo è la Cassazione in una ordinanza [1] pubblicata qualche ora fa.
È salvo così l’uomo che già doveva versare alla moglie l’assegno di mantenimento e, nello stesso tempo, poiché a quest’ultima era stata assegnata la casa coniugale e collocati i figli, anche il mantenimento di questi ultimi. Tre oneri insieme (banca, moglie e figli) sono davvero troppi per chi non guadagna a sufficienza già per sé. E così, secondo i giudici, è legittimo chiedere la revisione delle condizioni di separazionee ottenere la cancellazione almeno dell’obbligo di versamento dell’assegno mensile alla donna.
Prima di stabilire se, e in quale misura, è dovuto il mantenimento, il giudice deve innanzitutto porre a confronto le due diverse posizioni di reddito tra i due coniugi: nel fare ciò, il tribunale deve sempre considerare l’onere che spetta a chi è tenuto a versare l’assegno per il mantenimento della prole e l’eventuale rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento posseduto in comproprietà con l’ex.
Bisogna, insomma, che il magistrato consideri sempre l’incidenza di tali esborsi, certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito, di questi tempi, da molti uomini.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 febbraio – 8 aprile 2015, n. 7053
Presidente Di Palma – Relatore Cristiano
Presidente Di Palma – Relatore Cristiano
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21.2.013, ha respinto l’appello proposto da U.D.G. contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato la sua separazione dalla moglie L.S., ponendo a suo carico l’obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400 mensili annualmente rivalutabili.
La corte territoriale, per ciò che ancora interessa nella presente sede, ha rilevato che l’appellante, maresciallo della G.d.F., godeva di un reddito da lavoro annuo pari a
circa il triplo di quello dell_a S., operatrice presso un cali enter, che inoltre la signora, cui in sede di separazione era stata assegnata la casa familiare (in comproprietà di entrambi i coniugi), dove avrebbe dovuto continuare a risiedere insieme ai due figli minori, era stata sostanzialmente costretta a cercare una nuova abitazione, per la quale versava un canone mensile di € 900, mentre il D.G. abitava presumibilmente nell’appartamento, di cui aveva ottenuto la riconsegna sin dal 2008, pagando interamente la rata del mutuo contratto per l’acquisto; che dunque la posizione del marito, che godeva di stabilità lavorativa, di maggiori entrate economiche e non aveva spese abitative, era ben più favorevole di quella della moglie e giustificava il riconoscimento dell’assegno nella misura stabilita dal primo giudice.
2)La sentenza è stata impugnata da U.D.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, resistito dalla S. con controricorso.
Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta, sotto un primo profilo, che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito netto, di € 2050 mensili, è gravato, oltre che dall’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello (di € 527 mensili) che versa per i figli, dalla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa (di € 628 mensili) e da un’ulteriore rata fissa (di E 140 mensili) a rimborso di un altro finanziamento, e che, pertanto, detratte tali spese fisse, la somma che gli resta, di poco più di 300 euro mensili, è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana; deduce, sotto altro profilo, che non è vero che egli abita nella casa coniugale, della quale la S. detiene in via esclusiva le chiavi, che non gli sono mai state riconsegnate. 3) 11 motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che il D.G. corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si è interamente accollato la rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento che possiede in comproprietà con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tali esborsi – certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal D.G. – sulla complessiva situazione economica dei ricorrente da porre a raffronto con quella della S., solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Nella sua seconda parte il motivo appare invece inammissibile, atteso che il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in via degli Zigoli 10, ovvero all’indirizzo in cui si trova la casa familiare, non ha chiarito perché il solo fatto che la moglie non gli abbia restituito le chiavi dell’appartamento gli impedirebbe di rientrarne in possesso e di abitarvi.
Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento dei ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La S. ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla S. che, nella memoria, riferisce di nuove circostanze di fatto di cui non può tenersi conto nella presente sede di legittimità e che se mai, ricorrendone i presupposti processuali, potranno essere fatte valere nel corso del giudizio di rinvio._
II ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21.2.013, ha respinto l’appello proposto da U.D.G. contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato la sua separazione dalla moglie L.S., ponendo a suo carico l’obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400 mensili annualmente rivalutabili.
La corte territoriale, per ciò che ancora interessa nella presente sede, ha rilevato che l’appellante, maresciallo della G.d.F., godeva di un reddito da lavoro annuo pari a
circa il triplo di quello dell_a S., operatrice presso un cali enter, che inoltre la signora, cui in sede di separazione era stata assegnata la casa familiare (in comproprietà di entrambi i coniugi), dove avrebbe dovuto continuare a risiedere insieme ai due figli minori, era stata sostanzialmente costretta a cercare una nuova abitazione, per la quale versava un canone mensile di € 900, mentre il D.G. abitava presumibilmente nell’appartamento, di cui aveva ottenuto la riconsegna sin dal 2008, pagando interamente la rata del mutuo contratto per l’acquisto; che dunque la posizione del marito, che godeva di stabilità lavorativa, di maggiori entrate economiche e non aveva spese abitative, era ben più favorevole di quella della moglie e giustificava il riconoscimento dell’assegno nella misura stabilita dal primo giudice.
2)La sentenza è stata impugnata da U.D.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, resistito dalla S. con controricorso.
Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta, sotto un primo profilo, che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito netto, di € 2050 mensili, è gravato, oltre che dall’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello (di € 527 mensili) che versa per i figli, dalla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa (di € 628 mensili) e da un’ulteriore rata fissa (di E 140 mensili) a rimborso di un altro finanziamento, e che, pertanto, detratte tali spese fisse, la somma che gli resta, di poco più di 300 euro mensili, è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana; deduce, sotto altro profilo, che non è vero che egli abita nella casa coniugale, della quale la S. detiene in via esclusiva le chiavi, che non gli sono mai state riconsegnate. 3) 11 motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che il D.G. corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si è interamente accollato la rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento che possiede in comproprietà con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tali esborsi – certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal D.G. – sulla complessiva situazione economica dei ricorrente da porre a raffronto con quella della S., solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Nella sua seconda parte il motivo appare invece inammissibile, atteso che il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in via degli Zigoli 10, ovvero all’indirizzo in cui si trova la casa familiare, non ha chiarito perché il solo fatto che la moglie non gli abbia restituito le chiavi dell’appartamento gli impedirebbe di rientrarne in possesso e di abitarvi.
Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento dei ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La S. ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla S. che, nella memoria, riferisce di nuove circostanze di fatto di cui non può tenersi conto nella presente sede di legittimità e che se mai, ricorrendone i presupposti processuali, potranno essere fatte valere nel corso del giudizio di rinvio._
II ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento to siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento to siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
[1] Cass. ord. n. 7053/15 dell’8.04.2015.