Separazione: obbligo di assicurare medesimo standard di vita all´ex
06-04-2016 13:03 - Cassazione Sezione Lavoro
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 6433 del 2016, depositata in data 4 aprile, rigettando il ricorso di un uomo che contestava la decisione posta in essere dai Giudici di Appello, confermativa della decisione presa in prima grado, in ordine al mantenimento della corresponsione dell´assegno in favore dell´ex moglie.
La circostanza che, a suo dire, i Giudici di appello non avevano in alcun modo preso in considerazione la capacità lavorativa della moglie, non ha trovato accoglimento neanche in Cassazione.
Infatti, secondo la Suprema Corte, bisogna operare una netta distinzione tra quelle che sono le capacità lavorative in astratto, ed il contesto concreto di riferimento.
La sentenza impugnata si è correttamente attenuta all´orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nell´ambito del relativo accertamento distingue due fasi, la prima diretta a verificare l´esistenza del diritto in astratto, in relazione all´inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; la seconda volta alla determinazione in concreto dello assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La mera attitudine al lavoro del coniuge che richiede l´assegno non è sufficiente,in buona sostanza, se valutata in modo ipotetico ed astratto, a dimostrare il possesso di un´effettiva capacità reddituale, dovendosi tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto.
Nessun particolare rilievo può essere attribuito, inoltre, secondo gli Ermellini, alla relativa durata del rapporto matrimoniale, non essendo stato d´impedimento alcuno tale fattore alla costituzione di un vincolo materiale tra i coniugi, tale da giustificare le richieste dell´ex moglie in ordine al mantenimento dello stesso stile di vita condotto in costanza di matrimonio.
La circostanza che, a suo dire, i Giudici di appello non avevano in alcun modo preso in considerazione la capacità lavorativa della moglie, non ha trovato accoglimento neanche in Cassazione.
Infatti, secondo la Suprema Corte, bisogna operare una netta distinzione tra quelle che sono le capacità lavorative in astratto, ed il contesto concreto di riferimento.
La sentenza impugnata si è correttamente attenuta all´orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che nell´ambito del relativo accertamento distingue due fasi, la prima diretta a verificare l´esistenza del diritto in astratto, in relazione all´inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; la seconda volta alla determinazione in concreto dello assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La mera attitudine al lavoro del coniuge che richiede l´assegno non è sufficiente,in buona sostanza, se valutata in modo ipotetico ed astratto, a dimostrare il possesso di un´effettiva capacità reddituale, dovendosi tener conto delle concrete prospettive occupazionali connesse a fattori di carattere individuale ed alla situazione ambientale, nonché delle reali opportunità offerte dalla congiuntura economico-sociale in atto.
Nessun particolare rilievo può essere attribuito, inoltre, secondo gli Ermellini, alla relativa durata del rapporto matrimoniale, non essendo stato d´impedimento alcuno tale fattore alla costituzione di un vincolo materiale tra i coniugi, tale da giustificare le richieste dell´ex moglie in ordine al mantenimento dello stesso stile di vita condotto in costanza di matrimonio.