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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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Il padre si disinteressa dei figli: 388 c.p. o 570 c.p.?



Il padre si disinteressa dei figli: 388 c.p. o 570 c.p.?
Il padre si disinteressa dei figli: che fattispecie di reato si configura?
Ai sensi dell’art. 388 c.p., l’effettività di un provvedimento va valutata in relazione allasfera di operatività sua propria e al tipo di conflitto che intende dirimere, non potendo, invece, invocarsi in relazione al mancato esercizio di facoltà riconosciute, correlate peraltro a preesistenti obblighi primari, che prescindono da esso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47287/15; depositata il 30 novembre)
È quanto emerge dalla sentenza n. 47287/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 30 novembre scorso.
La  sentenza  affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 388 c.p. con specificoriguardo alla condotta di elusione. Ed invero, si evidenzia come, nel caso specifico, all’imputato era stato contestato il fatto di avere disatteso l’autorizzazione a tenere con sé i propri figli il sabato e la domenica e nel periodo festivo, non esercitando, così il proprio diritto e per tali ragioni era stato condannato con doppia conforme.
Tuttavia, al contrario, afferma la Corte, i Giudici di merito pur avendo evidenziato il corretto principio di diritto, lo hanno applicato erroneamente a tale situazione concreta.
Infatti, il mancato esercizio di un diritto non può integrare il delitto contestato. Elemento costitutivo del reato, è senza dubbio, un provvedimento di un giudice che stabilisca doveri di comportamento, positivo o omissivo, incidenti su specifiche situazioni contemplate dalla norma. In particolare, il secondo comma stabilisce la punibilità di chi «elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori».
Tuttavia, determinati obblighi di assistenza e cura dei propri figli preesistono a qualunque provvedimento giurisdizionale e, pertanto, la violazione degli stessi non può essere correlata ad un provvedimento che disciplina le modalità di affidamento o il diritto di visita del genitore.
L’effettività delle statuizioni, infatti, non può essere invocata in relazione al mancato esercizio di facoltà riconosciute e correlate a preesistenti obblighi previsti ex lege.
La Corte, quindi, riqualificando i fatti, ha ritenuto che la violazione da parte di un genitore del dovere di cura verso i figli non integri il reato di cui all’art. 388 c.p. (anche in presenza di un provvedimento che disciplini le modalità di affidamento), «ma quello di cui all’art. 570 c.p. nella parte in cui fa riferimento ad un comportamento contrario all’ordine delle famiglie, con sottrazione degli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale».
Il sottrarsi, infatti, a tali doveri di assistenza costituisce un reato autonomo, previsto e punito dal primo comma dell’art. 570 c.p..