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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Il padre si disinteressa dei figli: 388 c.p. o 570 c.p.?



Il padre si disinteressa dei figli: 388 c.p. o 570 c.p.?
Il padre si disinteressa dei figli: che fattispecie di reato si configura?
Ai sensi dell’art. 388 c.p., l’effettività di un provvedimento va valutata in relazione allasfera di operatività sua propria e al tipo di conflitto che intende dirimere, non potendo, invece, invocarsi in relazione al mancato esercizio di facoltà riconosciute, correlate peraltro a preesistenti obblighi primari, che prescindono da esso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47287/15; depositata il 30 novembre)
È quanto emerge dalla sentenza n. 47287/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 30 novembre scorso.
La  sentenza  affronta la questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 388 c.p. con specificoriguardo alla condotta di elusione. Ed invero, si evidenzia come, nel caso specifico, all’imputato era stato contestato il fatto di avere disatteso l’autorizzazione a tenere con sé i propri figli il sabato e la domenica e nel periodo festivo, non esercitando, così il proprio diritto e per tali ragioni era stato condannato con doppia conforme.
Tuttavia, al contrario, afferma la Corte, i Giudici di merito pur avendo evidenziato il corretto principio di diritto, lo hanno applicato erroneamente a tale situazione concreta.
Infatti, il mancato esercizio di un diritto non può integrare il delitto contestato. Elemento costitutivo del reato, è senza dubbio, un provvedimento di un giudice che stabilisca doveri di comportamento, positivo o omissivo, incidenti su specifiche situazioni contemplate dalla norma. In particolare, il secondo comma stabilisce la punibilità di chi «elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori».
Tuttavia, determinati obblighi di assistenza e cura dei propri figli preesistono a qualunque provvedimento giurisdizionale e, pertanto, la violazione degli stessi non può essere correlata ad un provvedimento che disciplina le modalità di affidamento o il diritto di visita del genitore.
L’effettività delle statuizioni, infatti, non può essere invocata in relazione al mancato esercizio di facoltà riconosciute e correlate a preesistenti obblighi previsti ex lege.
La Corte, quindi, riqualificando i fatti, ha ritenuto che la violazione da parte di un genitore del dovere di cura verso i figli non integri il reato di cui all’art. 388 c.p. (anche in presenza di un provvedimento che disciplini le modalità di affidamento), «ma quello di cui all’art. 570 c.p. nella parte in cui fa riferimento ad un comportamento contrario all’ordine delle famiglie, con sottrazione degli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale».
Il sottrarsi, infatti, a tali doveri di assistenza costituisce un reato autonomo, previsto e punito dal primo comma dell’art. 570 c.p..

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

La moglie picchiata dal marito è giustificata ad abbandonare il tetto coniugale.
(Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 14726 del 14 luglio 2015)

Va mantenuta la moglie che non può lavorare, anche se il matrimonio è stato breve



Va mantenuta la moglie che non può lavorare, anche se il matrimonio è stato breve
Per la Cassazione, se l'ex è inabile al lavoro la durata del legame può incidere semmai solo sull'ammontare del contributo
Non importa che il matrimonio sia durato poco: l'ex coniuge affetto da disturbi bipolari che lo rendono inabile al lavorova sostenuto comunque con la corresponsione dell'assegno divorzile.
Questo è quanto emerge dall'ordinanza numero 4797/2016 depositata dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione l'undici marzo (qui sotto allegata), o meglio dalla sentenza della Corte di appello di Napoli alla sua base.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un marito contro la pronuncia della corte del merito.
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In considerazione della breve durata del rapporto matrimoniale che aveva legato le parti prima del loro allontanamento la Corte di appello si è limitata a diminuire l'importo dell'assegno che in primo grado era stato stabilito in 275 euro mensili, portandolo a 150.
Nulla di più.
E anche i tentativi di ottenere una diversa decisione in sede di legittimità non hanno avuto buon esito: dato che le pretese si limitano a "prospettare la "mera" ingiustizia della decisione ed a pretendere una nuova valutazione nel merito delle circostanze sulle quali essa si fonda", il ricorso va dichiarato inammissibile.