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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Va mantenuta la moglie che non può lavorare, anche se il matrimonio è stato breve



Va mantenuta la moglie che non può lavorare, anche se il matrimonio è stato breve
Per la Cassazione, se l'ex è inabile al lavoro la durata del legame può incidere semmai solo sull'ammontare del contributo
Non importa che il matrimonio sia durato poco: l'ex coniuge affetto da disturbi bipolari che lo rendono inabile al lavorova sostenuto comunque con la corresponsione dell'assegno divorzile.
Questo è quanto emerge dall'ordinanza numero 4797/2016 depositata dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione l'undici marzo (qui sotto allegata), o meglio dalla sentenza della Corte di appello di Napoli alla sua base.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un marito contro la pronuncia della corte del merito.
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In considerazione della breve durata del rapporto matrimoniale che aveva legato le parti prima del loro allontanamento la Corte di appello si è limitata a diminuire l'importo dell'assegno che in primo grado era stato stabilito in 275 euro mensili, portandolo a 150.
Nulla di più.
E anche i tentativi di ottenere una diversa decisione in sede di legittimità non hanno avuto buon esito: dato che le pretese si limitano a "prospettare la "mera" ingiustizia della decisione ed a pretendere una nuova valutazione nel merito delle circostanze sulle quali essa si fonda", il ricorso va dichiarato inammissibile.