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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




DIVORZIO: ADDIO AL MANTENIMENTO



Divorzio: addio mantenimento se c’è nuova convivenza
Separazione o divorzio: l’avvio di una nuova relazione, tipica di una coppia di fatto, fa venir meno l’obbligo del versamento del mantenimento; necessario prima avviare il procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio.
 Non si ha diritto ad ottenere, dall’ex coniuge, l’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio se il richiedente ha deciso di avviare una convivenza con un nuovo partner. Non importa se le condizioni economiche tra i due soggetti, un tempo uniti dal vincolo del matrimonio, siano nettamente sproporzionate e contrastanti: sebbene la differenza dei redditi giustifica, di norma, la concessione dell’assegno di mantenimento (sempre che il richiedente non abbia subito il cosiddetto addebito), invece nel caso di avvio di una nuova relazione stabile e continuativa, sotto lo stesso tetto, si perde il diritto all’assegno mensile.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza di questa mattina [1].
Voltare subito pagina ha sicuramente dei pro, ma anche dei contro: secondo, infatti, un orientamento piuttosto recente varato dalla Suprema Corte, ed ormai confermato in modo costante, chi inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza “more uxorio” (tipica, cioè, delle cosiddette “coppie di fatto”, unite in tutto e per tutto, ma non sposate) perde ogni diritto economico al mantenimento nei confronti dell’ex. Sia che si tratti di assegno di mantenimento (conseguente alla separazione), sia che si tratti di assegno divorzile (conseguente, invece, al divorzio), il precedente coniuge, obbligato in precedenza al versamento di tale importo, non può essere certamente tenuto a mantenere anche la nuova famiglia dell’ex. Così, chi si assume il “rischio” di una nuova relazione dovrà, in questa, trovare le risorse per mantenersi, senza poter gravare su altre persone appartenenti a un passato ormai reciso.
Che fare, allora? Chi versa l’assegno di mantenimento non dovrà far altro che recarsi dal giudice (rigorosamente) con un avvocato e chiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, con cancellazione dei precedenti obblighi di mantenimento. Se – per ipotesi – dovesse esservi il consenso anche dell’altro soggetto, questa procedura potrebbe essere effettuata, senza costi, in Comune (così come, ormai, ci si separa o si divorzia) o presso l’avvocato (con la cosiddetta negoziazione assistita). È però importante che non si proceda, in autonomia – senza cioè una previa autorizzazione del giudice – a interrompere l’erogazione del mantenimento, poiché altrimenti si potrebbero rischiare serie conseguenze giudiziali.
 Se il nuovo compagno è disoccupato?L’assegno di mantenimento cessa anche se il nuovo partner è disoccupato e non percepisce alcun reddito. È proprio il fatto di aver avviato una convivenza o, comunque, un rapporto stabile e basato sui presupposti di una tipica famiglia di fatto a far venir meno il dovere del mantenimento. Tale dato è decisivo. Esso, spiegano i Giudici, rende secondaria la “sperequazione dei redditi” tra gli ex coniugi. È completamente irrilevante, quindi, l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del “mantenuto”, confrontati col tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
La sentenza
Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 16 novembre 2015, n. 23411
Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che in data 15 giugno 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. Con sentenza n. 3030/2000 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la separazione tra i coniugi M.M. e A. R. e ha inoltre disposto l’affidamento della figlia minore F. alla madre, l’assegnazione della casa coniugale alla M. e l’obbligo a carico del R. di corrispondere la cifra di £ 350.000 al mese quale contributo per il mantenimento della figlia. Con sentenza n. 3118/2006 i1 Tribunale di Firenze ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.9.1987 tra le parti e rigettato le domande del R. volte ad ottenere l’affidamento della figlia e l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile a carico della moglie. in relazione a quest’ultima domanda, il Tribunale ha motivato la reiezione basandosi sulla convivenza del R. con la nuova compagna, con cui egli divide le spese e contribuisce al pagamento del mutuo della casa in cui abitano.
2. A. R., che nega di aver instaurato una convivenza more uxorio, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo che la M. gli corrisponda un assegno divorzile di € 750,00 in ragione della sproporzione reddituale esistente a suo sfavore. Con sentenza n. 230/2008 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato la domanda rilevando che l’inadeguatezza dei redditi del coniuge a conservare un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio viene in evidenza solo in presenza di situazioni di macroscopica difficoltà economica, che si traducono in difficoltà a un’esistenza dignitosa.
3. R. ha proposto ricorso per cassazione accolto con sentenza n. 18547/2013 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La Corte di legittimità ha ribadito che il diritto all’assegno divorzile sussiste nel caso in cui i mezzi del coniuge richiedente siano tali da non poter garantire un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non essendo invece necessario accertare lo stato di bisogno del richiedente.
4. Riassunta la causa, la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 211/2014 ha rigettato la richiesta di assegno divorzile e la domanda di restituzione delle spese legali proposte dal R.. Il giudice del rinvio ha ritenuto che la convivenza stabile del ricorrente con altra donna è risultato un fatto pacifico in tutti i gradi del giudizio e il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta di assegno divorzile sulla base di questo rilievo e non delle motivazioni erronee sanzionate dal giudice di legittimità. Inoltre la Corte di appello fiorentina nel respingere la domanda ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il nuovo matrimonio del coniuge divorziato o la convivenza stabile di fatto determina la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, anche laddove ne sussistano i presupposti patrimoniali (Cass. sez. 1, n. 17195 del 2011 e n. 3923 del 2012).
5. R. ricorre per cassazione deducendo: a) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato accertamento dell’asserita convivenza more uxorio del ricorrente; b) violazione o falsa applicazione dell’art. 5, c. 10 della 1. n. 898/1970 in relazione all’esclusione del diritto all’assegno divorzile a motivo della convivenza di fatto del ricorrente con un’altra donna; c) violazione o falsa applicazione dell’art. 5, c. 6 della 1. n. 898/1970 in relazione all’accertamento del diritto all’assegno divorzile e quindi alla mancata verifica dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Ritenuto che:
6. I1 ricorso è inammissibile in quanto verte sulla valutazione delle prove operata dalla Corte distrettuale fiorentina relativamente alla stabile convivenza del ricorrente con Carmela Cona. Valutazioni che peraltro il ricorrente contesta con deduzioni prive di autosufficienza e del tutto contraddittorie rispetto al dato ritenuto inequivocabile dai giudici di merito del pagamento in comune con la Cona di un mutuo, acceso nel 2003 per l’acquisto di una casa in comunione da destinare alla soluzione dei comuni problemi abitativi, insorti per il R. dopo la separazione dalla M.. Quanto alla sperequazione dei redditi si tratta di un dato recessivo a fronte della accertata convivenza stabile e duratura del ricorrenti con la sua attuale compagna come lo stesso ricorrente riconosce discutendo il secondo motivo di ricorso.
7. Sussistono i presupposti per la discussione della controversia in camera di consiglio e se la Corte
condividerà questa relazione per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
[1] Cass. ord. n. 23411/2015 del 16.11.2015.