Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO: Assegno unico figli: la guida

Assegno unico figli: la guida

Prende forma l'assegno unico e universale per i figli dopo l'approvazione del decreto attuativo da parte del Cdm. Ecco la guida completa

Assegno unico e universale

Il 18 novembre 2021 CdM ha detto sì al decreto che attua quanto stabilito dal disegno di legge con cui, a marzo scorso, il Governo era stato delegato ad adottare misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Il decreto riordina, semplifica e potenzia le misure finalizzate a sostenere le famiglie con figli a carico, grazie appunto all'assegno unico e universale.

Ricordiamo che l'assegno unico e universale è una delle misure introdotte dalla manovra 2021, destinata alle famiglie con determinati requisiti ISEE.

Cos'è l'assegno unico per i figli

L'assegno unico per i figli è una misura voluta fortemente dalla Ministra della Famiglia Elena Bonetti e rientrante nel Family Act. Gli obiettivi che si vogliono perseguire con questa misura sono fondamentalmente tre: favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere soprattutto l'occupazione femminile. Si chiama assegno universale perché si fonda sul principio universalistico, che prevede l'attribuzione dell'aiuto a tutti i nuclei familiari che hanno figli, nei limiti naturalmente delle risorse disponibili. L'assegno infatti viene modulato in base all'ISEE del nucleo familiare e all'età dei figli a carico.

Perché "assegno unico"?

Si chiama "assegno unico" invece perché al suo interno sono comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus già previsti per le famiglie italiane con figli, che resteranno attivi fino all'entrata a regime dell'assegno unico e universale. Misura che ha infatti lo scopo di sostituire le seguenti: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali contemplate dal Testo Unico delle imposte sui redditi per i figli a carico, l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari contemplati dal TU delle norme sugli assegni familiari.

A chi spetta

L'assegno unico e universale è destinato alle famiglie con prole e viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni dei figli, limite di età che non è previsto se il figlio è disabile.

Esso viene riconosciuto a entrambi i genitori nella stessa misura. In assenza il beneficio spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In presenza di una crisi coniugale che porta alla separazione o al divorzio, se i coniugi non si accordano, l'assegno spetta al genitore presso cui sono affidati i figli.

Requisiti di accesso

Hanno diritto ad accedere all'assegno unico e universale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato non appartenente all'Unione europea o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi;
  • assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito nel territorio italiano
  • residenza o domicilio nel territorio italiano;
  • residenza in Italia per almeno due anni, anche se non in modo continuativo, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato purché della durata minima di 2 anni.

A quanto ammonta l'assegno unico

L'importo dell'assegno unico e universale varia in base al variare dall'ISEE del nucleo familiare e alla presenza al suo interno di più figli o di figli con disabilità.

L'importo dell'assegno in ogni caso è maggiorato rispetto a quello previsto per i figli minorenni e per quelli di maggiore età a carico se ricorrono le seguenti ipotesi:

  • se nascono altri figli dopo il secondo;
  • se le madri hanno un'età inferiore ai 21 anni;
  • se nascono figli con disabilità, sono previste maggiorazioni che variano anche in base al grado della disabilità.

Da quando decorre l'assegno

Le domande potranno essere inoltrate a partire da gennaio 2022, ma l'erogazione vera e propria inizierà a marzo 2022.

Assegno diretto per i figli maggiorenni

L'assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni può essere corrisposto in via diretta al figlio.

Costoro però possono godere dell'assegno unico se risultano iscritti a un corso professionale o di laurea, se svolgono tirocinio o un'attività lavorativa retribuita, se sono occupati nel servizio civile o se risultano in stato di disoccupazione e in cerca di un lavoro presso un centro per l'impiego.

Misure compatibili con l'assegno

L'assegno unico e universale è compatibile con il reddito di cittadinanza, anche se naturalmente ai fini della determinazione del suo ammontare si tiene conto della quota del beneficio di cittadinanza spettante ai minori. Esso è altresì compatibile con gli aiuti erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti locali.



 

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie

 

Alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie

La riforma del processo civile istituisce il rito unico per la famiglia e impone ai CTU di attenersi ai soli protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

Sindrome da alienazione parentale fuori dalle aule giudiziarie

La c.d. sindrome da alienazione parentale resta "fuori" dalle aule giudiziarie italiane. È l'effetto della legge delega per la riforma del processo civile.

Della c.d. "Sindrome da Alienazione Genitoriale o da Anaffettività Genitoriale" (Parental Alienation Syndrome - PAS) si è discusso molto negli ultimi anni e il tema ha avuto una certa risonanza anche in virtù del fatto che, nel nostro paese, tale "sindrome" è stata richiamata, direttamente o indirettamente, in occasione di diversi procedimenti riguardanti l'affidamento dei figli.

 A teorizzare la PAS è stato per primo lo psichiatra americano Richard Gardner, che l'ha descritta "come un'ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate".

 In parole povere, trattasi di "condizionamenti psicologici" messi in atto da un genitore (c.d. alienante) nei confronti dei figli, un "lavaggio del cervello" che ha lo scopo di allontanare la prole dall'altro genitore (c.d. alienato), stimolando nei confronti di quest'ultimo atteggiamenti di astio e disprezzo ingiustificati.

Le critiche alla PAS

Tuttavia, l'esistenza della PAS non è affatto pacificamente condivisa in seno alla Comunità scientifica, anzi, appare assai dibattuta in molti paesi. La maggior parte degli studiosi, infatti, dubita si possa parlare di una vera e propria "sindrome" ed è per questo che la PAS non è ad oggi riconosciuta ufficialmente come un disturbo psicopatologico dalla maggioranza della Comunità scientifica e legale internazionale.

 Anzi, la stessa non risulta neppure inserita in alcuna delle classificazioni in uso, come ha evidenziato il Ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo nel 2020 a un'interrogazione parlamentare sulla PAS.

La mancanza di evidenze scientifiche non ha ostacolato, tuttavia, l'ingresso della sindrome da alienazione parentale nelle aule giudiziarie, dove in alcuni casi ha costituito un criterio che ha guidato l'operato dei giudici, con il supporto dei consulenti tecnici, in vista delle decisioni sull'affidamento dei minori.

 Da ultimo, un'autorevole "censura" alla PAS è giunta addirittura dalla Corte di Cassazione, contenuta nelle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale in relazione alla una vicenda di un bambino, allontanato dalla madre e collocato in casa famiglia a seguito delle denunce di violenza a carico del padre.

 Il documento, pur non menzionando espressamente la PAS, evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia indicato alcun fatto, circostanza o comportamento tenuto dalla madre e pregiudizievole al figlio, evocando solo concetti evanescenti, come "l'eccessivo invischiamento", "il rapporto fusionale", rispetto ai quali "è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva".

Cosa prevede la riforma del processo civile

In questo percorso dissestato, affatto scorrevole e lineare, emerge da ultimo il fondamentale tassello posto dalla riforma della giustizia civile.

 In ambito squisitamente processuale, una delle maggiori novità è quella che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" che riguarderà tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

 Esclusi dall'ambito operativo del nuovo rito saranno i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età nonché quelli attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal D.L. 13/2017.

 Tale innovazione servirà ad allineare alcune differenze di trattamento a livello processuale tra situazioni analoghe, oltre che a riordinare e semplificare la disciplina attualmente esistente in un'ottica di efficienza e speditezza.

 Per quanto riguarda i processi che confluiranno nel rito unico, il legislatore ha inteso conferire un'attenzione particolare a vicende delicate, quali le situazioni in cui siano presenti allegazioni di violenza domestica o di genere, nonché quelle riguardanti i minori e il loro ascolto, con l'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela.

Protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica

La riforma prevede, ad esempio, che qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, debba accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto - nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli - di eventuali episodi di violenza.

 Ed è a questo punto che arriva la "stoccata" nei confronti della sindrome da alienazione genitoriale. La riforma infatti prevede che il consulente del giudice eventualmente nominato dovrà attenersi "ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei".



 

SEPARAZIONI E DIVORZI - Con l'assegno unico da marzo 2022 buste paga ridotte

Con l'assegno unico da marzo 2022 buste paga ridotte Stop a detrazioni e assegno per il nucleo familiare, da marzo 2022 con l'assegno unico buste paga più basse Assegno unico e universale per i figli l 18 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che attua la legge 1° aprile 2021, n. 46, con cui è stata conferita la delega al Governo di adottare, nel termine di 12 mesi, uno o più decreti per riordinare le misure previste in favore delle famiglie con figli, attraverso l'istituzione dell'assegno unico. Grazie all'assegno unico le famiglie saranno in grado di districarsi con molta più facilità nella legislazione prevista in loro favore perché questa misura andrà a sostituire diverse misure finora in vigore come: • l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; • il premio alla nascita; • le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986; • l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni dalla legge n. 153 del 1988; • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797 del 1955; • l'assegno di natalità. Queste misure saranno sostituite infatti dall'assegno unico per i figli, per il quale le famiglie in possesso dei requisiti personali e reddituali richiesti potranno fare domanda a partire dal primo gennaio 2022, anche se per l'erogazione concreta degli importi si dovrà attendere il mese di marzo 2022. Come cambiano le buste paga dei lavoratori Come abbiamo visto, l'introduzione dell'assegno unico ha il pregio di rappresentare una misura unica di aiuto per le famiglie al posto delle frammentarie e molteplici misure applicate finora. Questo comporterà, tra i vari effetti, anche la modifica delle voci delle buste paga dei dipendenti. Da marzo 2022, momento da cui inizierà a decorrere l'assegno unico e universale i datori di lavoro non dovranno più indicare nelle buste paga le detrazioni per i figli (con conseguente prelievo per intero dell'IRPEF) e non dovranno più erogare l'assegno per il nucleo familiare. Attenzione, quanto non indicato in busta paga non verrà "perso" da parte del lavoratore. Costui infatti riceverà l'importo spettante, che prima percepiva o comunque scontava e titolo di detrazioni per i figli, direttamente sul conto corrente a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui ha inoltrato la sua domanda all'INPS. A cambiare naturalmente saranno anche i parametri in base ai quali l'assegno unico verrà erogato. Poiché l'assegno verrà calibrato in base all'ISEE, assumeranno importanza indicatori che finora non venivano presi in considerazione. Prima di tutto gli assegni per il nucleo familiare non verranno più riconosciuti al genitore lavoratore con il reddito più basso, in secondo luogo ai fini del calcolo dell'assegno unico assumeranno importanza sia i beni immobili dei genitori, che quelli mobiliari, compresi i conti correnti. Assegno unico: vantaggi o svantaggi? Molti si domandano se il passaggio dalle diverse misure in favore dei figli al nuovo assegno unico e universale sarà vantaggioso per le famiglie oppure no. Non è detto infatti che dal punto di vista matematico l'importo che verrà riconosciuto coinciderà con il vantaggio di cui le famiglie prima beneficiavano con misure diversificate. In generale si può affermare che la misura è stata messa a punto per avvantaggiare coloro che hanno un ISEE basso, mentre poco o nulla cambierà per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Per loro infatti è previsto che nel periodo di transizione triennale della misura i vantaggi dell'assegno unico si equivarranno con quelli previsti con aiuti diversi attraverso il riconoscimento di una maggiorazione nel caso in cui l'assegno unico dovesse risultare inferiore ai benefit attuali rappresentati da detrazioni e ANF ossia l'assegno per il nucleo familiare.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Assegno di divorzio: sono ordinarie le spese universitarie del figlio

Assegno di divorzio: sono ordinarie le spese universitarie del figlio La Cassazione precisa che le spese universitarie per vitto, tasse e libri sono spese ordinarie, prive dei requisiti di prevedibilità e straordinarietà Le spese universitarie sono "ordinarie" Le spese universitarie non possono essere qualificate come "straordinarie" perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali. Esse sono infatti spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli. Si tratta di somme preventivabili, che si ripetono e che possono integrare l'assegno di divorzio da riconoscere all'ex coniuge con cui il figlio maggiorenne e non autosufficiente convive. Le spese per le tasse, l'alloggio e i libri si possono in effetti conoscere in anticipo con un mero calcolo matematico. Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 34100/2021. La vicenda processuale La sentenza di secondo grado, sovvertendo la decisione di primo, riconosce in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente un assegno di 850 euro mensili da corrispondergli direttamente e nega alla ex moglie l'assegno divorzile. Per la Corte la donna non ha dimostrato la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. La decisione invece con cui la Corte ha deciso di corrispondere direttamente al figlio l'assegno di mantenimento è stata assunta non solo perché normativamente previsto dall'art. 337 septies c.c. ma anche perché in questo modo il ragazzo può sottrarsi ai conflitti tra genitori. Errato considerare le spese universitarie "straordinarie" La donna però ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello: • perché la sentenza è stata emessa in violazione del principio che regola l'onere della prova, in contrasto con il diritto di difesa e con il principio dell'affidamento in virtù dell'applicazione dei nuovi criteri di cui alla sentenza n. 11504/2021 che dice stop al tenore di vita ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. • Con il secondo motivo denuncia la contrarietà della sentenza a quanto sancito proprio dalla decisione della Cassazione sopra citata del 2017 perché difforme ai parametri delineati dalla Suprema Corte. Il giudice dell'impugnazione ha preso atto solo dei redditi da lavoro percepiti dalla donna, senza tenere conto degli esborsi sostenuti per l'abitazione. • Con il terzo motivo la donna contesta la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio. • Con quarto motivo invece l'errata qualificazione da parte della Corte di Appello delle spese universitarie per la retta, i libri e le tasse come spese di natura straordinaria. • Con il quinto infine lamenta la decisione sulle spese di lite. Le spese universitarie possono integrare l'assegno perché ordinarie La Corte inizia l'analisi del ricorso dal secondo motivo del ricorso, ritenendolo fondato e quindi da accogliere. La Corte d'Appello in effetti non ha dato la giusta rilevanza alle spese sostenute dalla donna per l'abitazione nel decidere di negarle l'assegno di divorzio. Fondato per la Corte anche il terzo motivo perché in effetti è già stato chiarito che non può essere corrisposto direttamente al figlio il mantenimento dovuto dal genitore separato o divorziato, ma non convivente, se non ne fa richiesta diretta l'avente diritto. Non rileva infatti in tal senso una mera richiesta informale del figlio al giudice, dovendo procedersi con domanda rituale. Fondato anche il motivo sulla qualificazione delle spese universitarie. Come già chiarito, le spese straordinarie sono quelle connotate da imprevedibilità e imponderabilità, che esulano dal regime ordinario di vita dei figli. La Cassazione precisa al riguardo e più in dettaglio che "gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento e altro". Nel caso quindi di rottura del vincolo matrimoniale per ottenere le spese ordinarie è necessario allegare documenti in grado di quantificare con un'operazione aritmetica, le somme da sostenere per le spese universitarie. Assorbito il primo e il quinto motivo, accolti il secondo il terzo e il quarto, con rinvio alla Corte in diversa composizione per procedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Al Sud affidamento condiviso paritetico e mantenimento diretto

Al Sud affidamento condiviso paritetico e mantenimento diretto Un illuminato provvedimento presidenziale del Tribunale di Marsala rinnova le buone prassi di altre sedi meridionali • I motivi di interesse • La decisione nel concreto • Le tendenze di alcuni Fori meridionali: solo di essi? I motivi di interesse Anche se quanto stabilito dal recente provvedimento presidenziale di Marsala (7 ottobre 2021) si va a collocare nell'ambito dei contenuti decisamente minoritari, prevedendo pari dignità e responsabilità dei genitori, tuttavia ciò non meriterebbe uno specifico commento, essendo tale tipologia comunque rappresentata nella giurisprudenza. La sua originalità, dunque, è da cercare altrove. È da cercare nel fatto che le prescrizioni dell'articolo 337 ter comma I c.c., benché previste come ordinarie dalla legge, vengono osservate pressoché esclusivamente nelle separazioni consensuali, come esito della trattativa fra i genitori. Rileva, pertanto, che nel caso che ci occupa la decisione sia stata assunta in fase contenziosa e non semplicemente come omologazione di un accordo: una decisione, in aggiunta, che invoca nella motivazione principi sui quali spesso si sorvola e che li attua con la massima concretezza, ponendo accanto alle disposizioni sulla frequentazione analoghe virtuose scelte in merito all'assegnazione della casa familiare, alla qualità dell'abitazione paterna e alla forma del mantenimento economico. La decisione nel concreto Una fase contenziosa tra le più accese, come si legge nel provvedimento, assunto a conclusione di una consulenza tecnica di ufficio che, pur riconoscendo una individuale idoneità a ciascuno dei genitori sotto il profilo delle capacità genitoriali, non mancava di rimarcare le loro grandi difficoltà di comunicazione, al punto da raccomandare a ciascuno dei genitori un percorso di sostegno della genitorialità. È, dunque, meritevole di segnalazione la scelta effettuata dalla illuminata presidente (Alessandra Camassa) di effettuare un'apertura di credito nei confronti dei genitori a dispetto della loro forte conflittualità, della quale è tutt'altro che ignara (prende atto, infatti, della "incapacità dimostrata da entrambi di far prevalere le esigenze della figlia sul conflitto") aderendo a quanto suggerito da Cass. 16593/2008, benché rimasto non di rado lettera morta, visto che in presenza di elevato conflitto e difficoltà di comunicazione non mancano esempi di casi in cui il magistrato non solo individua un genitore prevalente, ma lo elegge ad affidatario esclusivo: più frequentemente da parte del giudice del merito, ma anche in sede di legittimità (crf. ex pluris Cass. 17121/2011; Cass. 5108/2012; Cass. 18559/2016; Cass 5604/2020). Di regola facendo scavalcare il diritto del figlio alla bigenitorialità dalla soggettiva valutazione del suo preminente interesse; argomento prettamente opinabile, di fronte al quale nulla può essere eccepito. Dunque, a dispetto di una dottrina che prevalentemente ritiene che l'affidamento ad entrambi i genitori "non deve considerarsi un risultato da raggiungere ad ogni costo, in quanto la condivisibile affermazione del giusto principio della piena corresponsabilità genitoriale e del diritto del minore alla bigenitorialità, non può non tener conto del fatto che situazioni di grande litigiosità pregresse alla rottura di un legame rendono, nella maggior parte dei casi, estremamente difficile un dialogo proficuo e sereno fra gli ex coniugi (Anna Costagliola, in Diritto.it, 2017, Affido condiviso, la Cassazione lo esclude in ipotesi di grave conflittualità tra i coniugi) nel caso che ci occupa si conclude affidando "la figlia minore … ad entrambi i genitori con domicilio paritetico a settimane alterne" e stabilendo altresì, in mancanza di accordo tra le parti, condizioni perfettamente simmetriche per ciò che attiene i periodi di vacanza dalla scuola. Tutto ciò sostenuto da una motivazione che sottolinea ed enfatizza i diritti riconosciuti ai figli minorenni dall'affidamento condiviso così come introdotto dal legislatore del 2006. Si rammenta infatti che la CTU "innanzitutto afferma l'esistenza di capacità genitoriali adeguate in entrambi i genitori e dunque rende possibile e addirittura necessario assicurare la bigenitorialità e dall'altra evidenzia che le difficoltà di gestione della minore dipendono esclusivamente dal conflitto coniugale". Aggiungendo che "Tale scelta viene ritenuta conforme alle esigenze della minore che può così godere di tempi paritetici di frequentazione dei genitori, entrambi dotati di adeguata capacità genitoriale come evidenziato nella CTU". E concludendo operativamente: "In sostanza si ritiene che nel caso in esame il conflitto coniugale tra i coniugi benché presente e allo stato anche significativo non sia incoerente con l'assegnazione paritetica e la divisione della casa familiare posto che i coniugi hanno entrambi manifestato valide capacità genitoriali che costituiscono per la minore un'opportunità da non perdere con il domicilio prevalente dell'uno o dell'altro e con l'allontanamento dell'uno o dell'altro genitore dalla casa familiare tanto più che l'ampiezza dell'immobile e la destinazione degli spazi appare coerente con tale scelta.". Si va dunque ben oltre l'affidamento temporalmente paritetico. Pienamente fiduciosa nelle capacità di autocontrollo dei genitori - benché in continua accesa polemica - la presidente non teme di assegnare "la casa familiare ad entrambi i genitori che la abiteranno separatamente nelle due zone nelle quali è stata già divisa dal marito … obbligando quest'ultimo ad assicurare una compiuta divisione, che non consenta il passaggio da una parte dell'immobile all'altra e garantisca ingressi autonomi, e provveda ad un arredamento idoneo ad assicurare situazioni confortevoli per la minore che deve godere almeno di un letto, di uno scrittoio, di un tavolo da pranzo, di un divano dove riposare, di una televisione e comunque del minimo idoneo a garantire adeguate condizioni di vita anche nella parte di immobile abitata dal padre". Tale scelta, dunque, fa vivere i genitori gomito a gomito, preoccupandosi al tempo stesso di non penalizzare la figlia dal punto di vista abitativo: ovviamente venendo al contempo in soccorso anche del padre: ossia di quel genitore del cui livello di benessere, una volta bollato come "non collocatario", la giurisprudenza di regola si disinteressa totalmente. Perfino quando per effetto del provvedimento è costretto a dormire in auto e chiedere i pasti alla Caritas, con la conseguenza che i figli devono rinunciare a frequentarlo nella quotidianità, ovvero quando il suo apporto educativo e affettivo sarebbe massimo. Non così la decisione del tribunale di Marsala, che anche per quanto attiene al mantenimento economico della figlia si discosta dalla schiacciante prevalenza del meccanismo dell'assegno, dichiarando la propria apprezzabile volontà di aderire al comma IV dell'art. 337 ter c.c. poiché così decide: "stante la collocazione paritetica i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della minore durante i periodi di rispettiva convivenza". Le tendenze di alcuni Fori meridionali: solo di essi? E' dunque evidente che questo provvedimento si colloca nella corrente di pensiero la cui origine può essere fatta risalire ai tempi dell'affidamento congiunto terapeutico, ossia quell'affidamento a entrambi i genitori che non di rado venne disposto prima della riforma del 2006 proprio quando la loro reciproca conflittualità era accesissima, poiché intelligentemente si riteneva che selezionarne e privilegiarne uno solo avrebbe reso la situazione ancora più esplosiva (Mario Finocchiaro definì una simile scelta "benzina sul fuoco"). Il tribunale di Marsala decide, viceversa, di investire nella capacità dei genitori di moderarsi e di contenere i propri risentimenti. E lo fa in omaggio alla prioritaria esigenza di rispettare i diritti indisponibili dei figli e anche con in base a una convincente riflessione. Ovvero: con una decisione squilibrata la perdita di una piena bigenitorialità è matematicamente certa, a priori; con regole bilanciate e simmetriche è altrettanto certo che quanto meno non si aggiunge ai rancori pregressi (che restano comunque inalterati, quale che ne sia l'origine e quale che sia la formula scelta dal tribunale) la rabbia per la discriminazione… Dunque solo vantaggi. Di qui l'adesione, nel caso specifico, alla linea di pensiero inaugurata dal Tribunale di Perugia nel 2016, che ha trovato virtuose imitazioni presso i Fori di Salerno (2017), Catanzaro (2019) e Palmi (2021), fino all'approvazione delle nuove linee guida del Tribunale di Brindisi, che nel corrente anno hanno rilanciato e rafforzato le posizioni già espresse nel 2017.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Infedeltà nata dalla crisi? L'assegno di mantenimento non si tocca

Infedeltà nata dalla crisi? L'assegno di mantenimento non si tocca Per la Cassazione, non si procede alla revisione del mantenimento se chi lo richiede non prova gli esborsi e se la crisi del matrimonio era in atto quando il marito ha tradito • Separazione, addebito per infedeltà e revisione del mantenimento • Ingiustificato il rigetto della richiesta di addebito al marito • Niente addebito né revisione del mantenimento se la crisi precede l'infedeltà Separazione, addebito per infedeltà e revisione del mantenimento La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso intrapreso dalla moglie, che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento. Per la Corte, raffrontando le situazioni economiche dei coniugi e tenendo conto del tenore di vita assai modesto della coppia durante il matrimonio è coerente l'importo dell'assegno mensile riconosciuto in favore della moglie, anche perché non è riuscita a dimostrare l'effettivo esborso mensile di 400 euro per il pagamento del canone. La Cassazione ricorda infine che se la crisi è pregressa la sopravvenuta infedeltà non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 30496/2021 (sotto allegata) degli Ermellini. La vicenda processuale Il giudice di primo grado dichiara la separazione dei coniugi, respinge le reciproche richieste di addebito e riconosce in favore della moglie un mantenimento di 400 euro mensili. La Corte di appello conferma la decisione in quanto la moglie non è riuscita a provare le minacce e i maltrattamenti di cui la stessa ha affermato di essere vittima da parte del marito, tanto che il Pm ha archiviato il procedimento penale avviato. La separazione è stata quindi ricondotta dalla Corte soprattutto alla crisi insorta sin dall'inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi e il mantenimento alla moglie è stato stabilito in ragione dello stile di vita sobrio della coppia durante il rapporto coniugale. Ingiustificato il rigetto della richiesta di addebito al marito La moglie nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi. • Con il primo lamenta il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento nonostante l'accertato divario economico accertato in sede di merito. • Con il secondo contesta la ritenuta mancanza di prova dell'effettivo relativo al canone mensile di 400 euro sostenuto dalla stessa. • Con il terzo infine si duole del rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito, malgrado prove decisive non valutate a prove testimoniali dichiarate inammissibili provassero il tradimento dell'uomo. Niente addebito né revisione del mantenimento se la crisi precede l'infedeltà La Cassazione adita però dichiara il ricorso inammissibile, così motivando la sua decisione. Il primo motivo sollevato è inammissibile perché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti in materia di determinazione mantenimento conseguente alla separazione, i quali prevedono che il giudice debba tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, della durata del matrimonio e delle rispettive condizioni economiche. Corretta quindi la conferma dell'assegno di 400 euro mensili, anche in considerazione del fatto che il marito, che mensilmente percepisce uno stipendio di 2.500 euro, deve però mantenere una figlia disabile. Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso perché la moglie non è riuscita a provare l'effettivo versamento mensile del canone di 400 euro dovuto all'ex coniuge, con cui la stessa si sarebbe accordata in sede di divorzio. Spetta infatti alla moglie provare la spesa sostenuta effettivamente nella qualità di conduttrice dell'immobile, vista la necessità di valutare e comparare le rispettive situazioni reddituali dei coniugi. Inammissibile infine anche il terzo motivo del ricorso perché la Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso tra infedeltà e crisi coniugale, essendo la stessa già presente fin dall'inizio del matrimonio a causa soprattutto di una incompatibilità caratteriale. La Cassazione ricorda infatti che l'infedeltà produce l'addebito della separazione se causa la crisi coniugale, non se quest'ultima, al momento del tradimento, era già in atto da tempo tanto che la coppia viveva in un contesto di convivenza meramente formale.