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SEPARAZIONE E DIVORZIO: Al Sud affidamento condiviso paritetico e mantenimento diretto

Al Sud affidamento condiviso paritetico e mantenimento diretto Un illuminato provvedimento presidenziale del Tribunale di Marsala rinnova le buone prassi di altre sedi meridionali • I motivi di interesse • La decisione nel concreto • Le tendenze di alcuni Fori meridionali: solo di essi? I motivi di interesse Anche se quanto stabilito dal recente provvedimento presidenziale di Marsala (7 ottobre 2021) si va a collocare nell'ambito dei contenuti decisamente minoritari, prevedendo pari dignità e responsabilità dei genitori, tuttavia ciò non meriterebbe uno specifico commento, essendo tale tipologia comunque rappresentata nella giurisprudenza. La sua originalità, dunque, è da cercare altrove. È da cercare nel fatto che le prescrizioni dell'articolo 337 ter comma I c.c., benché previste come ordinarie dalla legge, vengono osservate pressoché esclusivamente nelle separazioni consensuali, come esito della trattativa fra i genitori. Rileva, pertanto, che nel caso che ci occupa la decisione sia stata assunta in fase contenziosa e non semplicemente come omologazione di un accordo: una decisione, in aggiunta, che invoca nella motivazione principi sui quali spesso si sorvola e che li attua con la massima concretezza, ponendo accanto alle disposizioni sulla frequentazione analoghe virtuose scelte in merito all'assegnazione della casa familiare, alla qualità dell'abitazione paterna e alla forma del mantenimento economico. La decisione nel concreto Una fase contenziosa tra le più accese, come si legge nel provvedimento, assunto a conclusione di una consulenza tecnica di ufficio che, pur riconoscendo una individuale idoneità a ciascuno dei genitori sotto il profilo delle capacità genitoriali, non mancava di rimarcare le loro grandi difficoltà di comunicazione, al punto da raccomandare a ciascuno dei genitori un percorso di sostegno della genitorialità. È, dunque, meritevole di segnalazione la scelta effettuata dalla illuminata presidente (Alessandra Camassa) di effettuare un'apertura di credito nei confronti dei genitori a dispetto della loro forte conflittualità, della quale è tutt'altro che ignara (prende atto, infatti, della "incapacità dimostrata da entrambi di far prevalere le esigenze della figlia sul conflitto") aderendo a quanto suggerito da Cass. 16593/2008, benché rimasto non di rado lettera morta, visto che in presenza di elevato conflitto e difficoltà di comunicazione non mancano esempi di casi in cui il magistrato non solo individua un genitore prevalente, ma lo elegge ad affidatario esclusivo: più frequentemente da parte del giudice del merito, ma anche in sede di legittimità (crf. ex pluris Cass. 17121/2011; Cass. 5108/2012; Cass. 18559/2016; Cass 5604/2020). Di regola facendo scavalcare il diritto del figlio alla bigenitorialità dalla soggettiva valutazione del suo preminente interesse; argomento prettamente opinabile, di fronte al quale nulla può essere eccepito. Dunque, a dispetto di una dottrina che prevalentemente ritiene che l'affidamento ad entrambi i genitori "non deve considerarsi un risultato da raggiungere ad ogni costo, in quanto la condivisibile affermazione del giusto principio della piena corresponsabilità genitoriale e del diritto del minore alla bigenitorialità, non può non tener conto del fatto che situazioni di grande litigiosità pregresse alla rottura di un legame rendono, nella maggior parte dei casi, estremamente difficile un dialogo proficuo e sereno fra gli ex coniugi (Anna Costagliola, in Diritto.it, 2017, Affido condiviso, la Cassazione lo esclude in ipotesi di grave conflittualità tra i coniugi) nel caso che ci occupa si conclude affidando "la figlia minore … ad entrambi i genitori con domicilio paritetico a settimane alterne" e stabilendo altresì, in mancanza di accordo tra le parti, condizioni perfettamente simmetriche per ciò che attiene i periodi di vacanza dalla scuola. Tutto ciò sostenuto da una motivazione che sottolinea ed enfatizza i diritti riconosciuti ai figli minorenni dall'affidamento condiviso così come introdotto dal legislatore del 2006. Si rammenta infatti che la CTU "innanzitutto afferma l'esistenza di capacità genitoriali adeguate in entrambi i genitori e dunque rende possibile e addirittura necessario assicurare la bigenitorialità e dall'altra evidenzia che le difficoltà di gestione della minore dipendono esclusivamente dal conflitto coniugale". Aggiungendo che "Tale scelta viene ritenuta conforme alle esigenze della minore che può così godere di tempi paritetici di frequentazione dei genitori, entrambi dotati di adeguata capacità genitoriale come evidenziato nella CTU". E concludendo operativamente: "In sostanza si ritiene che nel caso in esame il conflitto coniugale tra i coniugi benché presente e allo stato anche significativo non sia incoerente con l'assegnazione paritetica e la divisione della casa familiare posto che i coniugi hanno entrambi manifestato valide capacità genitoriali che costituiscono per la minore un'opportunità da non perdere con il domicilio prevalente dell'uno o dell'altro e con l'allontanamento dell'uno o dell'altro genitore dalla casa familiare tanto più che l'ampiezza dell'immobile e la destinazione degli spazi appare coerente con tale scelta.". Si va dunque ben oltre l'affidamento temporalmente paritetico. Pienamente fiduciosa nelle capacità di autocontrollo dei genitori - benché in continua accesa polemica - la presidente non teme di assegnare "la casa familiare ad entrambi i genitori che la abiteranno separatamente nelle due zone nelle quali è stata già divisa dal marito … obbligando quest'ultimo ad assicurare una compiuta divisione, che non consenta il passaggio da una parte dell'immobile all'altra e garantisca ingressi autonomi, e provveda ad un arredamento idoneo ad assicurare situazioni confortevoli per la minore che deve godere almeno di un letto, di uno scrittoio, di un tavolo da pranzo, di un divano dove riposare, di una televisione e comunque del minimo idoneo a garantire adeguate condizioni di vita anche nella parte di immobile abitata dal padre". Tale scelta, dunque, fa vivere i genitori gomito a gomito, preoccupandosi al tempo stesso di non penalizzare la figlia dal punto di vista abitativo: ovviamente venendo al contempo in soccorso anche del padre: ossia di quel genitore del cui livello di benessere, una volta bollato come "non collocatario", la giurisprudenza di regola si disinteressa totalmente. Perfino quando per effetto del provvedimento è costretto a dormire in auto e chiedere i pasti alla Caritas, con la conseguenza che i figli devono rinunciare a frequentarlo nella quotidianità, ovvero quando il suo apporto educativo e affettivo sarebbe massimo. Non così la decisione del tribunale di Marsala, che anche per quanto attiene al mantenimento economico della figlia si discosta dalla schiacciante prevalenza del meccanismo dell'assegno, dichiarando la propria apprezzabile volontà di aderire al comma IV dell'art. 337 ter c.c. poiché così decide: "stante la collocazione paritetica i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della minore durante i periodi di rispettiva convivenza". Le tendenze di alcuni Fori meridionali: solo di essi? E' dunque evidente che questo provvedimento si colloca nella corrente di pensiero la cui origine può essere fatta risalire ai tempi dell'affidamento congiunto terapeutico, ossia quell'affidamento a entrambi i genitori che non di rado venne disposto prima della riforma del 2006 proprio quando la loro reciproca conflittualità era accesissima, poiché intelligentemente si riteneva che selezionarne e privilegiarne uno solo avrebbe reso la situazione ancora più esplosiva (Mario Finocchiaro definì una simile scelta "benzina sul fuoco"). Il tribunale di Marsala decide, viceversa, di investire nella capacità dei genitori di moderarsi e di contenere i propri risentimenti. E lo fa in omaggio alla prioritaria esigenza di rispettare i diritti indisponibili dei figli e anche con in base a una convincente riflessione. Ovvero: con una decisione squilibrata la perdita di una piena bigenitorialità è matematicamente certa, a priori; con regole bilanciate e simmetriche è altrettanto certo che quanto meno non si aggiunge ai rancori pregressi (che restano comunque inalterati, quale che ne sia l'origine e quale che sia la formula scelta dal tribunale) la rabbia per la discriminazione… Dunque solo vantaggi. Di qui l'adesione, nel caso specifico, alla linea di pensiero inaugurata dal Tribunale di Perugia nel 2016, che ha trovato virtuose imitazioni presso i Fori di Salerno (2017), Catanzaro (2019) e Palmi (2021), fino all'approvazione delle nuove linee guida del Tribunale di Brindisi, che nel corrente anno hanno rilanciato e rafforzato le posizioni già espresse nel 2017.