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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




Mantenimento figli maggiorenni: quando è dovuto?



Mantenimento figli maggiorenni: quando è dovuto?
Quando i genitori sono tenuti e quando cessa il mantenimento dei figli che hanno raggiunto la maggiore età
I genitori hanno ambedue, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Una ricostruzione fondata su diverse fonti normative: in primis l'art. 30 della Costituzione, nonché gli artt. 147 e 315-bis del codice civile.
Si tratta di un obbligo specifico che sussiste anche nei confronti dei figli maggiorenni, poiché nessuna norma prevede che il raggiungimento della maggiore età corrisponda alla sua cessazione.
Anzi, a loro favore può addirittura esserestabilito un assegno di mantenimento: lo prevede l'art. 337-septies c.c. secondo cui, in caso di separazione, scioglimento del matrimonio e altre fattispecie analoghe, il giudice potrà, valutate le circostanze,disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Mantenimento figli maggiorenni: fino a quale età?
Con l'introduzione di tale norma, a seguito del d.lgs. n. 154/2013, dottrina e giurisprudenza hanno più volte dibattuto sulla portata dell'obbligo di mantenimento perdurante, in presenza di determinate condizioni, anche nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età, posto che questo ha necessariamente una durata variabile in relazione alle concrete circostanze e alla situazione economica del figlio.
Nonostante tale obbligo non sia correlato a uno specifico limite d'età, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. 29/3/2016; per approfondimenti: Figli maggiorenni: dopo i 34 anni non vanno più mantenuti) ha individuato una soglia d'età oltre la quale lo stato di disoccupazione o non autosufficienza economica del figlio deve ritenersi ingiustificato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, in materia; tuttavia, altra giurisprudenza si è discostata da questa interpretazione.
Nella maggior parte dei casi, pertanto, la spettanza o meno dell'assegno di mantenimento va dimostrata valutando caso per caso la situazione dei figli maggiorenni, al fine di comprendere se le loro difficoltà nel rendersi economicamente indipendenti siano correlate a un'oggettiva complessità nel reperimento di un posto di lavoro in un contesto sempre più competitivo e in crisi, oppure se queste siano provocate dalla loronegligenza e dal disinteresse a proseguire negli studi (Cass., sent. 1858/2016, per approfondimenti: Stop all'assegno se il figlio è studente a tempo perso).
Il concetto di "autosufficienza economica"
Nonostante l'ampiezza della casistica in materia, la giurisprudenza sembra essere d'accordo nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli debba perdurare finchè non sia dimostrato che questi abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
In particolare, si è affermato che il figlio maggiorenne diviene "autosufficiente" dal punto di vista economico quando comincia a percepire un proprio reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, anche se l'inserimento nella famiglia paterna gli avrebbe garantito una posizione sociale migliore (sent. n. 20137/2013).
Il riferimento alla "professionalità acquisita" comporta che, anche nei casi in cui il figlio maggiorenne svolga un'attività lavorativa, questi potrebbe non essere considerato economicamente indipendente e i genitori comunque tenuti al suo mantenimento.
Si tratta, ad esempio, del caso in cui il figlio, pur percependo un reddito da lavoro, stia completando la propria formazione (Cass., sent. n. 8714/2008), oppure se svolge un lavoro precario e limitato nel tempo (sent. n. 8227/2009), ad esempio saltuario o "a chiamata, oppure sia in rapporto di apprendistato (sent. n. 407/2007) che va distinto dal lavoro subordinato sotto vari profili, compreso quello retributivo.
Stessa conclusione si è ritenuta raggiunta in caso di svolgimento, da parte del figlio maggiorenne, di un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito (ad esempio lavorare come cameriere in attesa di conseguire il titolo lavorativo legato ai suoi studi) oppure se questi sia titolare di una borsa di studio correlata a un dottorato di ricerca, trattandosi di introito modesto e temporaneo (sent. n. 2171/2012).
Ancora, persiste l'obbligo di mantenimento dei confronti del figlio studente che scelga di proseguire gli studi, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. ord. 10207/2017 circa il figlio, con laurea triennale che rappresenta una "tappa del percorso formativo intrapreso").
Figli maggiorenni: quando cessa o va ridotto il mantenimento
Nella loro valutazione caso per caso, i giudici dovranno valutare se il reddito del figlio può dirsi sufficiente a far cessare il mantenimento, se il suo impiego possa ritenersi stabile oppure se questi abusi del suo diritto tenendo un comportamento di colpevole negligenza nel compimento degli studi intrapresi o di disinteressenella ricerca di un posto di lavoro.
È quanto avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, sent. 3545/2017, che ha negato il mantenimento al quarantenne che aveva continuato a ricevere esborsi dal padre senza far nulla per rendersi autonomo, oppure dalla Corte d'Appello di Trieste che, con il decreto 173/2017, ha ridotto il mensile spettante alla figlia fuori corso all'università a causa della sua "inerzia nella maturazione" dell'autosufficienza economica. In quest'ultimo caso, il mantenimento è stato ridimensionato (e non abolito del tutto) per sollecitare l'impegno della ragazza e dimostrare una volontà evolutiva.
Non permarranno più i presupposti per l'obbligo di mantenimento, invece, laddove il genitore onerato provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire a una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, per sua colpa o per sua scelta, oppure si sia volontariamente sottratto allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., sent. n. 2858/2016 e ord. 7168/2016, per approfondimenti: Mantenimento ridotto se il figlio ha terminato la scuola professionale e può trovare lavoro).
Inoltre, raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione (es. per licenziamento o dimissioni) non comporterà la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., sent. 12063/2017 e ord. 6509/2017, per approfondimenti: Addio mantenimento alla figlia che rinuncia al posto di lavoro "fisso"), quanto al più un obbligo alimentare.

Separazione, convivenza, intollerabilità, concezione soggettiva, disaffezione di un coniuge



Separazione, convivenza, intollerabilità, concezione soggettiva, disaffezione di un coniuge
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 29/04/2015 n° 8713
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata, sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull'intollerabilità della convivenza coniugale). (1)
(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: art. 151 c.c.
(1) Vedi anche Trib. Como, sentenza 6 giugno 2017.

Divorzio: il divario di stipendio tra coniugi non conta più



Divorzio: il divario di stipendio tra coniugi non conta più
Nessun mantenimento all’ex moglie che ha un proprio reddito, anche se questo è molto più basso di quello del marito.
Chi l’ha detto che la moglie che ha una propria busta paga, anche se molto più bassa del marito, ha diritto al mantenimento? È tutt’altro che scontato invece il contributo mensile ora che la Cassazione ha cambiato le regole sull’assegno di divorzio. È quanto chiarito dalla Cassazione poche ore fa [1]: il divario di stipendi tra coniugi non conta più. Questo significa che ben si può avere una situazione in cui il marito, titolare di un reddito particolarmente elevato, non debba più pagare un euro alla ex moglie che ha di che tirare avanti.
Chi ha letto il nostro articolo Assegno di divorzio, a chi spetta? saprà già che, a partire dalla sentenza dello scorso 10 maggio [2], solo il coniuge non autosufficiente dal punto di vista economico ha diritto agli alimenti dall’ex, sempre che la sua incapacità non dipenda da inerzia volontaria. Per fare un esempio (che statisticamente è più frequente), la donna con uno stipendio di circa mille euro al mese non ha più diritto ad alcun contributo dal marito che guadagna più di lei, a differenza di quanto avveniva in passato. Se invece la busta paga della donna è al di sotto del minimo per vivere – calcolato sulla base del reddito medio percepito nella zona in cui abita – allora c’è ancora spazio per il mantenimento.
Per calcolare l’assegno di mantenimento, il giudice non deve più verificare il tenore di vita goduto dalla coppia quando ancora era unita, circostanza che un tempo portava – di fatto – a dividere spesso per due la somma dei redditi dei coniugi. Se lui percepiva 1.500 euro e lei solo 400 euro, l’assegno sarebbe stato di circa 400 euro. Oggi non è più così. Bisogna garantire alla moglie solo il sostentamento (che, a detta del tribunale di Milano, si raggiunge con circa mille euro al mese, almeno nel capoluogo lombardo). Così, per fare di nuovo un esempio, se lui guadagna 10mila euro al mese e lei solo mille, non spetta più alcun assegno di divorzio.
Non è più il divario tra i redditi dei coniugi al momento del divorzio che può giustificare il mantenimento, ma la mancanza dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che richiede il contributi mensile.
 [1] Cass. ord. n. 23602/17 del 9.10.2017
[2] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 9 ottobre 2017, n. 23602
Presidente Genovese – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 27 agosto 2015, in accoglimento del gravame di L.P.V. , ha posto a carico di A.A. l’obbligo di versare all’ex coniuge un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, avendo ritenuto che la L.P. , benché svolgesse un’attività lavorativa dipendente e le fosse stata assegnata la casa coniugale, non avesse redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del divario tra le retribuzioni delle parti e della necessità di riequilibrare le situazioni economiche degli ex coniugi.
Avverso questa sentenza A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la L.P. ha resistito con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, succ. mod., per avere giustificato l’attribuzione dell’assegno divorzile per la presunta necessità di consentire all’ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre la funzione dell’assegno è esclusivamente assistenziale; la L.P. aveva mezzi e redditi che le consentivano di vivere un’esistenza autonoma e dignitosa, essendo stata assunta a tempo indeterminato, mentre egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento interpretativo, in tema di verifica delle condizioni legali per l’attribuzione dell’assegno divorzile, che è stato recentemente superato da questa Corte (Cass. n. 11504 e n. 15481 del 2017), la quale ha enunciato il seguente principio: il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell’an debeatur”, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.
La Corte di merito ha accolto la domanda di assegno divorzile sulla base del mero “divario tra le retribuzioni delle parti” e della inadeguatezza dello stipendio percepito dalla L.P. “se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio”.
Tuttavia, non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare di per sé l’attribuzione dell’assegno, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente l’assegno. Infatti, nella fase del giudizio concernente man debeatur” (con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del “quantum debeatur”), il coniuge richiedente l’assegno, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale “persona singola” a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell’altro coniuge (unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma) può aversi riguardo soltanto nell’eventuale fase della quantificazione dell’assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell”an debeatur” si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l’assegno.
Gli altri due motivi, riguardanti la valutazione del tenore di vita matrimoniale e del rilievo da attribuire all’assegnazione della casa coniugale, sono assorbiti.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.


Divorzio: il padre non può sospendere l'assegno perché la ex non gli fa vedere i figli



Divorzio: il padre non può sospendere l'assegno perché la ex non gli fa vedere i figli
Per la Cassazione, la violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato
Il padre non può decidere di sospendere l'assegno di mantenimento perché la ex non gli fa vedere i figli. Così ha stabilito la Cassazione (con l'ordinanza n. 21688/2017 sotto allegata) dichiarando inammissibile il ricorso di un padre contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare per 16 anni, dal 1986 al 2002.
La vicenda
L'uomo a fondamento della propria tesi sosteneva che la ex e le sue figlie gli avevano fatto mancare l'affetto dovuto ad un marito ed un padre in quanto tutte e tre "lo avevano in odio" e chiedeva peraltro la condanna alla restituzione di varie somme loro versate a titolo di mantenimento sul presupposto che esse non si trovavano nelle condizioni per averne diritto.
Rigettate le proprie istanze nel merito, l'uomo adiva la Cassazione, sostenendo tra l'altro che la Corte d'Appello, "nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all'obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell'assegno – ma - si limitò a sospendere il proprio adempimento 'nel vano tentativo di indurre l'allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie'".
Deduceva inoltre di aver correttamente adempiuto, sia pure in esito ad un giudizio penale, "tutti i propri obblighi nei confronti della ex moglie e delle figlie, sicché non residuava alcun danno risarcibile in favore di queste ultime".
Violazione del diritto di visita: il padre non è autorizzato a sospendere il mantenimento
La Suprema Corte però non è d'accordo.
Ricordano infatti gli Ermellini che tra "l'obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all'ex marito, e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la 'sospensione' dell'assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l'ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli".