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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO: Revocato il mantenimento alla figlia trentacinquenne che non si è mai attivata per trovare un lavoro



Revocato il mantenimento alla figlia trentacinquenne che non si è mai attivata per trovare un lavoro
L’obbligo cessa quando il genitore dimostra di aver messo la giovane nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente: non contano le ottime condizioni economiche dell’ascendente.
Legittima la revoca del mantenimento per la figlia se questa, ormai trentacinquenne, non si è mai attivata per trovare un lavoro. L’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli rimasti con l’altro coniuge viene meno, infatti, quando viene fornita la prova di aver messo la prole nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 22314/17 di oggi che ha respinto il ricorso di una ex moglie nei confronti del marito. L’uomo aveva chiesto al tribunale di revocare il contributo da versare alla ex moglie per il mantenimento della figlia maggiorenne con lei convivente. Il giudice ha respinto la domanda la Corte d’appello ha revocato il decreto rilevando che erano venute meno le relative condizioni, non essendosi la figlia, trentacinquenne, neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età e non essendo affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa.
La ex moglie ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte non avendo la aveva valutato le ottime condizioni economiche dell’obbligato, il quale era titolare di diversi fabbricati e terreni e aveva acquisito bene in via ereditaria. I giudici, inoltre, non avevano verificato la produzione medica riguardante lo stato di salute della figlia, affetta da una malattia degenerativa che ne aveva minato la capacità lavorativa.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato le condizioni reddituali dell’onerato non sono rilevanti in questo giudizio dal momento che la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è costituita dall’insussistenza delle condizioni per la permanenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne). All’esito di un esauriente accertamento di fatto, infatti, i giudici hanno escluso la persistenza dell’obbligo valutando la complessiva condotta personale tenuta dall’interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età, visto il mancato impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa.
In merito all’omessa valutazione della documentazione medica il collegio di legittimità ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a sollecitare una impropria revisione degli elementi probatori non consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, invece, ha concluso la Cassazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Affido condiviso: fino a 3 anni il bambino può dormire dal padre solo ogni tanto



Affido condiviso: fino a 3 anni il bambino può dormire dal padre solo ogni tanto
Il regime "ordinario" di frequentazione è possibile solo a partire dall'inizio del ciclo scolastico elementare
Per il Tribunale di Roma, come si evince dal decreto del 5 maggio 2017 qui sotto allegato, quando si determinano le modalità con le quali il figlio minore frequenterà il genitore non collocatario bisogna avere particolare cura nel tenere distinti i primi anni di età dagli anni successivi.
Per il giudice capitolino ciò vuol dire che, ad esempio, è possibile che i pernotti continuativi presso il genitore con il quale il piccolo non convive siano inizialmente sporadici per poi divenire più diffusi con l'avanzare degli anni.
Poche notti fuori fino a tre anni
Nell'ordinanza si sottolinea, infatti, che nei primi anni di vita l'universo conoscitivo dei bambini si identifica con un unico adulto di riferimento (che in genere è la madre), con il quale il figlio riesce a relazionarsi davvero bene. Solo crescendo, il piccolo inizia ad ampliare il suo percorso conoscitivo e lo estende anche ad altri adulti.
Per i giudici del tribunale di Roma, insomma, nei primi anni di vita del bambino deve escludersi che le figure genitoriali abbiano pari rilevanza.
Di conseguenza, solo da quando il minore compie tre anni è possibile l'introduzione del pernottamento consecutivo presso il genitore non collocatario, favorendo dapprima i periodi di vacanza estiva e le festività e poi, gradualmente, ulteriori periodi. Per poter giungere a un regime "ordinario" di frequentazione, invece, bisognerà attendere l'inizio del ciclo scolastico elementare, momento in cui il bambino acquisisce finalmente il senso del tempo.

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Trasferimenti immobiliari in sede di separazione: nessuna decadenza dai benefici fiscali.



SEPARAZIONE E DIVORZIO: Trasferimenti immobiliari in sede di separazione: nessuna decadenza dai benefici fiscali.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 8104/2017 chiarisce in materia di agevolazioni “prima casa” nell'ipotesi in cui un coniuge ceda all'altro l'immobile a seguito dell'accordo di separazione.
Nel caso in esame, S.L. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un immobile acquistato con i benefici “prima casa”che egli aveva ceduto alla moglie prima dello scadere del quinquennio in attuazione di un accordo di modifica delle condizioni di separazione.
La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo, tra l'altro, che “il contribuente era stato indotto a cedere l'immobile alla moglie per causa di forza maggiore.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del CTR, che la Suprema Corte rigetta, sulla base delle seguenti considerazioni:
  • da un lato la CTR ha errato nel sussumere la cessione del bene immobile, in attuazione degli accordi di separazione, nella fattispecie della forza maggiore: infatti, per forza maggiore si intende in evento imprevedibile ed inevitabile, e tale non può ritenersi il trasferimento di un immobile in favore del coniuge in sede di separazione consensuale, posto che la pattuizione è comunque riconducibile alla volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale;
  • d'altro canto, però, anche alla luce di alcune precedenti pronunce di legittimità, la Corte ritiene che “le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali, da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili o immobili non sono nè legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, allo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale”;
  • inoltre, la ratio della norma di cui all’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi: pertanto non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione;
  • il legislatore ha, infatti, inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo tale che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente.

SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: suocera contro nuora, è diffamazione l'offesa davanti ai bambini



SEPARAZIONE - DIVORZIO - Famiglia: suocera contro nuora, è diffamazione l'offesa davanti ai bambini
Per la Cassazione i piccoli sono in grado di recepire il disvalore nelle parole e propagare il messaggio

Attenzione alle frasi pronunciate davanti ai piccolissimi, poiché potrebbero costare una condanna per diffamazione. È stata infatti punita ex art. 595 c.p. (e non per la depenalizzata fattispecie di ingiuria), la suocera che aveva usato espressioni diffamatorie, offensive e volgari nei confronti della nuora in presenza dei figli di quest'ultima. 

Nonostante la tenerissima età dei nipotini, di due e quattro anni, sussiste la portata diffamatoria in quanto i piccoli sono in grado di propagare il messaggio, riferendo le parole ascoltate anche non comprendendone appieno il significato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza 16108/2017 (qui sotto allegata), nel valutare il caso di una donna che il giudice a quo aveva ritenuto colpevole per diffamazionepoiché, comunicando con più persone, aveva offeso l'onore e il decoro della nuora, vedova di suo figlio.

Quest'ultima era stata accusata di essere stata la causa della morte del marito e di essere una donna poco seria ed era stata definita dall'imputata con epiteti ingiuriosi, frasi pronunciate alla presenza di un adulto e due bambini di tenerissima età.

Protagonisti della vicenda sono proprio i due minori, in quanto la Cassazione è chiamata a chiarire se possa essere integrato il requisito della comunicazione a più persone laddove questa sia avvenuta alla presenza di bambini così piccoli, che potrebbero essere incapaci di percepire il contenuto del messaggio verbale.

A differenza del giudice di prime cure, il Tribunale ritiene che il reato sia stato integrato nonostante la presenza dei piccoli che, invece, secondo l'imputata non sarebbero stati in grado di capire la natura offensiva delle frasi, deducendo in Cassazione la mancanza del danno alla reputazione della parte offesa

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso, affermano che l'efficienza offensiva della condotta diffamatoria può essere ravvisata sotto un duplice profilo. Da un lato, non può né deve escludersi che i bambini di quell'età (due e quattro anni) possano essere in grado di recepire il messaggio e il disvalore insito nelle parole pronunciate dagli adulti in loro presenza, soprattutto ove si tratti, come nel caso di specie, di concetti elementari e parole volgari di uso comune.

Ancora, prosegue la Corte, per l'art. 196 c.p.p. ogni persona ha la capacità di testimoniare, senza che la norma ponga alcun limite di età, nonostante sia tuttavia possibile disporre accertamenti allo scopo di verificare l'idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza.

Ciò significa che per il legislatore non può esservi alcuna presunzione in ordine alla capacità o meno da parte di un soggetto di recepire gli accadimenti e di poterne riferire. Pertanto non è possibile stabilire apoditticamente se un bambino di due o quattro anni possegga tale capacità facendo solo riferimento all'età.

Nel caso in esame, al fine di accertare in concreto se le offese fossero state recepite dai presenti, il Tribunale ha infatti valutato correttamente altri elementi, cioè il tipo di comunicazione a cui hanno assistito i bambini e il contesto in cui si è verificato l'episodio. Si è sottolineato come le frasi offensive fossero piuttosto elementari e l'atmosfera di grande tensione, percepita dai bambini che erano rimasti scossi e piangenti.

Per poter giungere a una diversa conclusione, che escluda la percezione delle offese da parte dei piccoli, si renderebbe dunque necessario un riferimento a specifici segni indicatori di tale incapacità, anche ricorrendo ad accertamenti medici o psicologici, ma non sarebbe sufficiente il riferimento alla sola età.

Infine, conclude la Cassazione, va condiviso l'assunto del Tribunale, il quale aveva sottolineato che nei bambini di quell'età il processo cognitivo si snoda attraverso incameramenti, memorizzazione ed emulazione della sequenza di parole pronunciate dagli adulti. In tal modo il piccoli realizza valori, elabora concetti, amplia il proprio vocabolario e, inoltre, tende a riferire spesso le parole udite da un adulto.

Da qui la conclusione che i bambini sarebbero stati in grado di riferire ad altri quanto udito, nonostante non avessero compreso lo specifico significato delle parole usate, avendone però colto la generica portata lesiva tanto da esserne rimasti turbati, divenendo così potenziali strumenti di propagazione di contenuti diffamatori.