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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




DIVORZIO BREVE.



Divorzio breve: di tutto e di più.

Più veloce il divorzio.
Premessa.
Dopo anni che giornali e blog giuridici ne parlano completamente a sproposito, diffondendo false informazioni e creando insensate aspettative, finalmente ieri il parlamento ha in effetti approvato in via definitiva la legge sul divorzio breve.
La legge è entrata in vigore il giorno 26 maggio 2015.
Per la promulgazione e la pubblicazione non sono previsti termini rigorosi, di solito sono cose che avvengono in una settimana o due, con la conseguenza che per poter sfruttare la nuova legge si dovrà aspettare, in tutto, circa un mese.
Vediamo adesso insieme i principali aspetti della nuova legge, il cui testo definitivo comunque riportiamo nell’ultimo paragrafo, per comodità e completezza di lettura.
Chi può sfruttare la nuova legge.
La legge sul divorzio breve, per sua stessa previsione, si applica anche alle persone che si sono separate in precedenza. Nè avrebbe avuto alcun senso restringerla solo a quelle che si fossero separate in seguito…
Quindi, se vi siete separati nel vigore della vecchia normativa, che ci sarà ancora come abbiamo visto per un altro mese, potete, o potrete, già divorziare nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
La legge non parla di accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita (accordi in house), ma è assolutamente ovvio che si applichi anche in quei casi, dove il divorzio, una volta maturati i termini, si può naturalmente peraltro fare con un nuovo accordo in house. Questi accordi non sono menzionati semplicemente perché questa nuova legge sul divorzio breve è stata formulata prima della riforma che ha introdotto gli accordi di negoziazione assistita, avendo avuto come noto un iter molto lungo.
Quali sono i nuovi termini per divorziare.
I termini per fare il divorzio con la nuova legge diventano diversi a seconda della natura della separazione cioè se è avvenuta consensualmente oppure in modo giudiziale.
Nel primo caso, il divorzio si può fare dopo sei mesi. Nel caso invece in cui la separazione fosse stata giudiziale il termine è di un anno.
Lo scopo di questa differenziazione è quello di favorire ancora una volta le soluzioni consensuali, offrendo ai coniugi che si vogliono liberare dal vincolo matrimoniale la possibilità di una strada più rapida, rendendoli così quindi più inclini a fare quei compromessi che sono spesso necessari per raggiungere un accordo di consensualizzazione.
Nel caso della separazione giudiziale, del resto, la nuova legge è destinata ad essere poco rilevante, perché quasi tutte le separazioni giudiziali durano più di tre anni (a volte anche 7, 8, 10 anni o anche di più), per cui in ogni caso per fare il divorzio spesso è necessario aspettare molto più tempo, anche se è vero che i tempi, in alcuni casi, potrebbero abbreviarsi a causa dell’emissione di una sentenza parziale di separazione da parte del giudice.
Il senso del divorzio breve.
Molte persone ritengono che questa nuova legge, che consente di divorziare dopo meno tempo dalla separazione di quanto avveniva precedentemente, abbia indebolito l’istituto del matrimonio.
In realtà, queste osservazioni a mio giudizio sono piuttosto fuori fuoco.
La crisi della famiglia viene dal nostro ordinamento giuridico regolamentata non tanto con l’istituto del divorzio quanto con quello della separazione, che determina, se non il totale venir meno, un netto e grave indebolimento del vincolo matrimoniale, che rimane solo per pochi e limitati aspetti, ma che riguarda persone che non stanno più insieme tra loro, sostanzialmente non si amano più, tanto è vero che, legittimamente, vanno ad abitare in due posti diversi.
È nel momento della separazione che si verifica la crisi della famiglia ed è in questo solo momento che dovrebbero pensare di intervenire coloro che sono interessati alla “robustezza” dell’istituto matrimoniale. Rispetto alla separazione, il divorzio rappresenta solo un sigillo definitivo, apposto su una situazione problematica già verificatasi precedentemente.
Vediamo il fenomeno da un punto di vista statistico, per così dire.
Ormai, sono 18 anni che esercito la professione forense; in questo periodo, ho avuto occasione di seguire centinaia di crisi familiari sfociate poi nella separazione. Ebbene, di tutte le crisi poi giunte alla separazione in concreto, che sono la pressoché totalità, solo in un caso si è avuta la riconciliazione.
Per contro, nel periodo che intercorre e tra la pratica di separazione e quella di divorzio si verifica quasi sempre una discrepanza tra la situazione di diritto e quella di fatto, specialmente nei casi in cui, come quasi sempre avviene, uno o entrambi i coniugi si rifanno una famiglia con un’altra persona.
Va ricordato che la rilevanza principale del divorzio è quella successoria: dopo la separazione, ma prima del divorzio, se muore uno dei due coniugi è l’altro che, nonostante la separazione, ne diventa erede. È solo con il divorzio, infatti, che il coniuge, che ormai ha perso questa caratteristica, perde anche la qualità di erede.
Il discorso è proprio che se una persona, magari dopo due anni dalla crisi familiare, si rifà una famiglia con un’altra persona, condividendo tutto con quest’ultima, come avviene appunto quando si fa famiglia, non è giusto che, in caso di suo decesso, sia l’ex coniuge, col quale non ha più da tempo nulla in comune, ad essere chiamato come erede.
Il senso del divorzio breve è proprio questo: quello di eliminare o comunque ridurre notevolmente la possibilità di ingiustizie come questa.
E non è vero che indebolisce l’istituto del matrimonio, perché interviene quando il matrimonio si è già completamente sfasciato quasi sempre in modo irrimediabile.
Come si può tutelare davvero il matrimonio.
Abbiamo visto che il divorzio breve non ha niente a che fare con la “robustezza” o meno dell’istituto matrimoniale.
Come cattolico e credente, sono anche io dispiaciuto della debolezza diffusa e sempre maggiore dell’istituto, ma su un piano ancor più generale sono anche convinto che l’unico motivo per cui due persone debbano stare insieme sia l’amore e che non ce ne siano o possano essere assolutamente altri.
Alcuni pensano di dover stare insieme perché hanno interessi in comune, perché hanno dei figli ancora piccoli, perché comunque credono nel matrimonio e vogliono rispettare l’istituto: ebbene io credo che queste persone in fondo sbaglino. L’unico motivo per restare insieme è amarsi: se non c’è più amore, anche se ci si vuole ancora bene, allora è meglio lasciarsi.
Piuttosto, si deve intervenire prima che le cose e i problemi diventino irrimediabili.
In generale, nessuno dei due partner deve mai dare per scontato l’altro o il rapporto che c’è tra di loro, che deve essere alimentato con costanza, anche con piccole cose, con semplicità.
In caso di problemi, bisogna cercare di comunicare. Siccome,poi, paradossalmente è più facile comunicare con gli estranei che con il proprio partner, la cosa migliore è andare subito a fare terapia di coppia da un bravo consulente. Se la terapia di coppia dovesse fallire, o non dare risultati significativi, provare anche con la mediazione familiare.
È giusto, prima di buttare via un rapporto importante, tentare tutto quello che si può onestamente fare per recuperarlo, ma poi sarà anche giusto, quando sarà diventato chiaro che non ci sono più possibilità residue, prenderne atto e agire di conseguenza.
Queste sono, a mio giudizio, le considerazioni che dovrebbero fare, e i consigli che dovrebbero impartire, coloro che hanno a cuore la tenuta dell’istituto matrimoniale, al posto di accanirsi contro un istituto come il divorzio breve che invece ha poco a che fare con questo tema.
Il testo della legge.
Riportiamo di seguito il testo della legge che, ricordiamo, è definitivo, anche se non è ancora entrato in vigore, nel senso che oramai non potrà essere più modificato.
Per qualsiasi ulteriore informazione, o per chiedere chiarimenti o esprimere un’opinione, potete lasciare un commento qui sotto come al solito.
Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella pro-cedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».
Art. 2. 1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».
Art. 3. 1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.


Non può restare sotto il tetto coniugale l’ex che crea tensione nonostante il forte legame coi figli
L’uomo, contumace, mostra disinteresse per la situazione familiare oltre che per il processo
L’ex non può continuare a vivere sotto lo stesso tetto del coniuge se non modifica i comportamenti che hanno portato alla rottura del matrimonio, nonostante il forte legame con i figli. È quanto ha stabilito il tribunale di Genova con la sentenza 1104/15, pubblicata dalla quarta sezione civile.
Il giudice ligure accoglie la domanda di una donna, separata dal marito. Al termine dell’udienza, l’ordinanza presidenziale disponeva l’affido condiviso dei figli e la collocazione prevalente presso la casa della madre, l’assegno di mantenimento per la prole (350 euro) a carico del marito, oltre a provvedere al 50 per cento delle spese straordinarie. Nonostante la notifica regolare, l’uomo rimaneva contumace, non presentandosi all’udienza. La donna evidenziava che il marito, sebbene a conoscenza del procedimento di separazione, continuava a vivere nella casa coniugale, senza modificare i comportamenti che avevano portato alla rottura della loro unione, dimostrando un totale disinteresse per la famiglia, lasciando alla moglie ogni responsabilità e per la gestione della casa e per la prole.
In particolare, l’uomo non accettava di allontanarsi dal tetto coniugale, creando così un clima di tensione, ma soprattutto illudendo i figli che il rapporto con la madre potesse ricucirsi. Il convenuto, rimasto contumace, dimostrava disinteresse non solo per la vicenda processuale, ma anche per la situazione familiare. Pertanto, il giudice procedeva alla separazione, accogliendo le richieste della donna: affido condiviso, prevalente collocazione presso la madre e contributo di mantenimento per i figli. Ma non solo. L’uomo, oltre a non poter più abitare sotto lo stesso tetto del coniuge, dovrà farsi carico anche del mutuo gravante su entrambi i coniugi, tenuto conto delle posizioni reddituali di entrambi.

Assegno di mantenimento: come si calcola se il marito fa il nero? Quando non è possibile determinare il reddito effettivo sulla base della documentazione fiscale e delle indagini della polizia tributaria, il giudice può limitarsi a tenere conto del tenore di vita. Come si determina un corretto ed equo assegno di mantenimento se il coniuge onerato al versamento ha una dichiarazione dei redditi decisamente più bassa rispetto al proprio tenore di vita perché, nei fatti, riesce ad evadere e a fare del “nero”? Un cruccio che affligge molte donne le quali, in sede di separazione o divorzio, non riescono a dimostrare – neanche con l’ausilio dell’anagrafe tributaria o della polizia tributaria – le effettive sostanze del proprio ex marito. Come ci si difende, allora, in questi casi? Lo chiarisce la Cassazione con una recente ordinanza [1], che commentiamo qui di seguito, a chiusura della trilogia di articoli su come calcolare e definire l’assegno di mantenimento nel caso di separazione e divorzio (per i precedenti capitoli, leggi: “Conta più il reddito del marito o della moglie?” e “Assegno di mantenimento: le indagini sul reddito del coniuge”). Secondo la Suprema Corte, a convincere il giudice del fatto che l’ex coniuge ha molto più di quanto effettivamente dichiara può essere il tenore di vita da questi condotto, la circostanza che abbia un nuovo nucleo familiare e un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale dove – si sa, senza peli sulla lingua – che, spesso, i redditi sfuggono alla tassazione. Inutile, quindi, obiettare che la dichiarazione dei redditi del soggetto onerato al mantenimento sia particolarmente bassa rispetto all’assegno preteso dall’ex coniuge se il suo tenore di vita dimostra che, conti alla mano, spende di più di quanto guadagna. È inverosimile, per esempio, mostrare una dichiarazione da 20mila euro all’anno se l’uomo ha una seconda casa, una nuova compagna con altri figli dalla più recente unione. Insomma, via libera anche alle “presunzioni”, come prove del reddito non dichiarato, ma goduto, nei fatti, dall’ex. E queste possono essere di qualsiasi tipo: il certificato di proprietà di una casa, le quote in una società, un reddito d’impresa, la formazione di una nuova famiglia, un contratto di affitto, un’auto con il relativo bollo e l’assicurazione. Insomma, il giudice si fa i conti in tasca al posto del contribuente reticente e… l’aumento scatta senza minimi termini, benché apparentemente non giustificato dalle dichiarazioni fiscali. La sentenza Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 9 giugno – 7 settembre 2015, n. 17738 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che: 1. Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 12660 del 22 aprile 2004, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi C. e V., disponendo l’affidamento delle figlie I. e S. alla madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale, e stabilendo a carico di P.V., con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 in favore della moglie e di euro 700,00 in favore delle figlie, assegni comprensivi di ogni spesa straordinaria. 2. Avverso tale sentenza, P.V. ha proposto ricorso alla Corte d’Appello di Roma chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento nel confronti della moglie, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie ad euro 500,00 con decorrenza dalla sentenza di separazione. A.C. si è costituita e ha chiesto il rigetto dell’appello. 3. Con sentenza n. 2776 del 20 aprile 2005, la Corte d’Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado disponendo che l’obbligo di versamento degli assegni di mantenimento in favore di moglie e figlie decorresse dal novembre del 2002. 4. P.V., in data 17 marzo 2006, ha adito il Tribunale civile di Roma per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo altresì che i coniugi provvedessero personalmente al proprio sostentamento e che l’assegno di mantenimento per le figlie fosse ridotto ad euro 400,00 o altra somma ritenuta di giustizia e comunque inferiore a quella attualmente versata di euro 700,00. A.C. si è costituita aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la ridetexminazione dell’assegno di mantenimento delle figlie in euro 1.200,00 e del proprio in euro 1.500,00, oltre al pagamento nella misura del 100% delle spese straordinarie. 5. Il Tribunale civile di Roma, con sentenza non definitiva n. 17789/2007 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la causa è proseguita per l’istruzione delle ulteriori domande. 6. Con sentenza n. 12198 del 3 giugno 2009, il Tribunale di Roma ha confermato l’affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale alla C. e imposizione a carico del V. di un assegno mensile di mantenimento per le figlie pari a euro 793,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e di un assegno divorzile pari a euro 226,55. 7. In data 2 luglio 2010, A.C. ha proposto ricorso davanti alla Corte d’Appello di Roma insistendo nelle proprie domande non accolte in primo grado. P.V. si è costituito proponendo appello incidentale e riportandosi anch’egli alle conclusioni del primo grado. 8. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1202 del 28 febbraio 2013, ha riformato la sentenza impugnata stabilendo a carico del signor V. la corresponsione di un assegno divorzile in favore della C. di euro 500, 00 e di un assegno di mantenimento in favore della figlia I. di euro 100,00 oltre alla partecipazione del V. alle spese straordinarie, nella misura percentuale stabilita, solo per la figlia S.. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha compensato le spese di lite. 9. Ricorre per cassazione P.V. deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 n. 6 della l. 898/70 nonché omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio circa il riconoscimento dell’assegno divorzile; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 nn. 6 e 9 della l. 878/70, degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e relativo alla situazione lavorativa e reddituale della signora C.; c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 nn. 6 e 9 della l. 878/70, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e relativo alla capacità reddituale del signor V.P.; d) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 ter e quinquies c.c. 10. Si difende con controricorso A.C. chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Ritenuto che 11. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di appello si sia limitata a descrivere sommariamente le attuali precarie condizioni economiche della C. nulla osservando sui mutamenti intervenuti rispetto all’epoca della cessazione della convivenza ed astenendosi da qualsiasi accertamento in ordine alla situazione economica pregressa del V., con la conseguenza che nulla è dato sapere relativamente alle risorse reddituali e patrimoniali di cui godeva complessivamente il nucleo familiare prima della sua dissoluzione. 12. Il motivo è inanmissíbile per la sua genericità che non consente di verificare se vi sia stata una omissione di esame di fatti decisivi da parte della Corte di appello che ha mosso la sua valutazione partendo proprio dai criteri indicati dall’art. 5 della legge n. 898/1970. 13. Con il secondo motivo di ricorso si rileva il mancato esame, ai fini di una effettiva comparazione delle situazioni economiche dei due coniugi, del reddito percepito dalla C. a titolo di lavoro part time pari a 1.000 euro mensili. 14. Il motivo è infondato perché la Corte di appello ha preso in esame tale circostanza ma anche della deduzione della C. sul suo licenziamento e quindi sullo svolgimento di lavori saltuari che le hanno consentito solo una modesta integrazione del reddito proveniente dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento. 15. Con il terzo motivo di ricorso si contestano le affermazioni della Corte di appello circa la attribuibilità, del tutto indimostrata, di un reddito superiore a quello dichiarato a fini fiscali di 15/16.000 euro annui, la disponibilità di una casa di proprietà, oltre a quella assegnata alla C., e la non incidenza sostanziale della nascita della terza figlia, L., sulle sue condizioni economiche. 16. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha desunto la esistenza di un reddito sicuramente superiore a quello dichiarato a fini fiscali dal tenore di vita e dalla decisiva circostanza per cui il V., che svolge un’attività imprenditoriale, ha continuato a corrispondere un contributo complessivo mensile alla C. e alle figlie di circa 1.000 euro mensili nonostante la nascita nel 2005 di una nuova figlia. Quanto al rilievo della disponibilità di un’altra casa di proprietà è irrilevante che la proprietà sia del V. o della sua compagna attuale perché tale circostanza è stata valutata dalla Corte di appello per escludere che il V. debba fare fronte a un canone di locazione per soddisfare le esigenze abitative del suo nuovo nucleo familiare. 17. Con íl quarto motivo di ricorso il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello rilevando che il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia I. e l’acquisizione dell’indipendenza economica, attestato dalla motivazione della Corte di appello, avrebbero dovuto far considerare estinto l’obbligo di mantenimento anche se nella misura ridotta fissata dalla Corte distrettuale. 18. Il motivo è fondato dovendosi effettivamente ritenere cessato l’obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne a seguito del raggiungimento da parte di quest’ultima di una condizione di indipendenza economica (cfr. Case. civ. sezione I n. 19589 del 26 settembre 2011). 19. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto dei primi tre motivi. La Corte, letta la memoria del ricorrente (che ripropone le censure oggetto del ricorso insistendo quanto ai primi tre motivi nella contestazione della decisione di merito e nella deduzione di omesso esame di fatti che sono stati invece presi considerazione dalla Corte di appello), condivide tale relazione e pertanto ritiene che debbano essere respinti i primi tre motivi di ricorso e accolto il quarto motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione deciderà conformemente alla giurisprudenza in materia di cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che ha raggiunto l’indipendenza economica sulla base delle emergenze istruttorie. Alla Corte di appello va anche rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. [1] Cass. ord. n. 17738/2015.

DIVORZIO: UDIENZA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.



Divorzio: All’udienza per il tentativo di conciliazione la moglie non compare. Può essere deliberato lo scioglimento del matrimonio.

Lunedì 17 Marzo 2014, 22.31
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 6016 
Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio
 

Ritenuto in fatto
 

1. - Con sentenza non definitiva dell'8 novembre 2007 il Tribunale di Roma dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in (OMISSIS) tra D.A.F. e P.R..
 
Quest'ultima propose appello avverso tale sentenza, lamentando che il Presidente del Tribunale, pur non essendo ella comparsa all'udienza fissata davanti a lui, non aveva fissato altra udienza per esperire realmente il tentativo di conciliazione, violando, così, sia il dettato che la ratio dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970.
 
2. - La Corte d'appello di Roma, Sezione delle Persone e della Famiglia, con sentenza depositata il 28 gennaio 2009, rigettò il gravame. Osservò il giudice di secondo grado che la signora P. non era comparsa all'udienza presidenziale e che i suoi procuratori, che erano presenti, non avevano chiesto la fissazione di una nuova udienza adducendo impedimenti della cliente, ma avevano depositato una memoria con la quale si opponevano alla domanda di divorzio per motivi etici e religiosi, intendendo, quindi, che il giudizio proseguisse, onde argomentare detta opposizione. Legittimamente, pertanto, secondo la Corte capitolina, il Presidente aveva omesso di fissare altra udienza innanzi a sé e che quindi non si era verificata violazione dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970.
 
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il D.A. .
 

Considerato in diritto
 

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 n. 3. Nullità del procedimento e della sentenza per mancanza del tentativo di conciliazione, in relazione all'art. 360 n. 4. Nullità della sentenza per omessa adeguata ricerca della possibilità ricostituzione del nucleo famigliare in violazione degli artt. 29 e 3 della Costituzione, 113 c.p.c. e 2 L. 898/1970, in relazione all'art. 360 n. 4 e 5”. Si osserva che il tentativo di conciliazione può essere legittimamente omesso solo quando vi sia la chiara manifestazione da parte del convenuto assente di volere conseguire al pari dell'altra parte la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia sarebbe viziata per violazione dell'obbligo dell'accertamento della impossibilità di ricostituire l'unione, eluso con la mancata fissazione di una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione.
 
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: “In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del Tribunale si configura come un atto necessario per l'indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, ma mentre non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella ipotesi in cui la parte non comparsa alla udienza presidenziale si sia costituita a mezzo di difensore manifestando la volontà di voler conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella ipotesi invece in cui la parte resistente non sia comparsa alla udienza presidenziale ma si sia ivi costituita a mezzo di difensore, manifestando totale opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tentativo di conciliazione, da atto comunque necessario, diventa indefettibile, in relazione all'obbligo del Tribunale di svolgere indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi. In difetto di tale tentativo, di fatto il Tribunale, che ha rimesso la causa in decisione parziale sul divorzio senza istruttoria alcuna e senza gli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c., alla prima udienza davanti all'istruttore, si trova a procedere all'accertamento della irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, senza aver effettuato accertamento alcuno e, soprattutto, si trova, contraddittoriamente, ad accertare una ipotetica irreversibile frattura nei confronti di una parte che, invece, manifesta ininterrottamente la propria volontà contraria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
 
2. - Con il secondo motivo si denuncia “vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 comma 7 della legge 898 del 1970, 113 c.p.c. e 29 e 3 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata fissazione di una nuova udienza nella fase presidenziale, poiché la mancata comparizione della P. alla udienza presidenziale e la sua opposizione al divorzio, manifestata nel corso di detta udienza dal suo difensore, avrebbero dovuto indurre il Presidente a fissare una nuova udienza, e, solo in caso di nuova mancata comparizione della resistente, dare per certa l'impossibilità della ricostituzione della unione familiare. Il potere di esprimersi per conciliare nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio osserva la ricorrente - non appartiene al procuratore, ma esclusivamente al coniuge.
 
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È viziata da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione la sentenza che, in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale la parte resistente non comparsa personalmente in sede presidenziale ma costituita a mezzo di difensore, abbia manifestato decisa e ininterrotta opposizione allo scioglimento, ritenga accertata l'irreversibile frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, senza che vi sia stato tentativo di conciliazione, senza che vi sia stata istruttoria alcuna e senza neppure la concessione degli scritti difensivi ex art. 190 cpc, sulla base del fatto che i difensori della parte non comparsa non abbiano richiesto la fissazione di una nuova udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione e sulla base del non-fatto che i difensori della resistente, manifestamente contraria alla cessazione, non abbiano dichiarato che la resistente volesse riconciliare, con ciò ponendo in essere: omessa motivazione sulle effettive ricerche, pure omesse, che avrebbero portato all'accertamento della irreversibile frattura spirituale e materiale, che per la resistente, per dichiarati motivi spirituali, non era evidentemente irreversibile; insufficiente motivazione per avere preso a base della decisione le due predette circostanze negative (mancata richiesta di nuova udienza da parte dei difensori-inesistente dichiarazione dei difensori che la loro assistita volesse riconciliarsi), prive di qualsiasi rilevanza probatoria sulla irreversibilità della frattura; contraddittoria motivazione per avere ritenuto elemento a favore della cessazione un fatto inesistente (non ha detto di volersi riconciliare) di contro ad una precisa, inequivoca ed ininterrotta manifestazione di volontà contraria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
 
3. - Con il terzo motivo si deduce “falsa applicazione e violazione dell'art. 1, 2 e 4, settimo comma, della legge 898/1970 in relazione agli artt. 3 e 29 Costituzione, con motivazione insufficiente in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5”. Apoditticamente la Corte di merito avrebbe concluso per la irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi alla luce della condotta della P. , con conseguente superfluità del tentativo di conciliazione, laddove la scelta processuale della mancata riconvocazione del convenuto assente in sede presidenziale si rivelerebbe legittima solo ove risulti chiara e incontestabile la persistente volontà anche della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'attuale ricorrente, invece, mai aveva concluso per l'accoglimento della relativa domanda, ma si era limitata a opporsi per motivi etici e religiosi al divorzio, con la conseguenza della configurabilità astratta della ricostituzione della famiglia, e, dunque, della necessità di un ulteriore tentativo di conciliazione. La cui ratio legis trae origine dalla pari dignità dei coniugi e dal valore del matrimonio come cellula economica e sociale basilare, nonché dalla uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.
 
La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “L'applicazione dell'art. 4 comma 7 della L. 1/12/1970, n. 898, nel testo attuale, deve avvenire in guisa che, in applicazione dell'art. 29 della Costituzione, che stabilisce l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, non soltanto dovrebbe comportare (de iure condendo) l'abolizione della norma che, se il ricorrente non compare in sede presidenziale, non consente al resistente, che pure vuole il divorzio, di coltivarlo, ma anche (in applicazione della Costituzione), come nel caso di specie, che se il ricorrente compare ed il resistente, pur costituendosi, non compare, ma si oppone al divorzio, il potere discrezionale del Presidente deve trovare il suo limite nell’obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione fissando una nuova udienza a tale fine, in quanto, mentre la pari dignità dei coniugi pretende che siano sentiti entrambi a quel fine, la opposizione del coniuge resistente non consente di ritenere stabilita e accertata la irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi. Ove pertanto la nuova convocazione non sia disposta, la parte resistente è stata lesa nel suo diritto a dovere e potere esprimere la sua volontà in ordine alla possibilità o impossibilità della ricostituzione del consorzio familiare nella nuova udienza all'uopo fissata, venendo cosi violata, mentre doveva essere garantita, l'uguaglianza tra i coniugi e la pari dignità nei procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla luce degli artt. 3 e 29 Costituzione, con conseguente nullità della sentenza impugnata”.
 
4. - Le censure, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che le avvince - volte come sono tutte all'affermazione del diritto del coniuge resistente ad esprimere la propria volontà in ordine alla possibile ricostituzione della unione familiare attraverso la partecipazione al tentativo di conciliazione, pur non essendo comparso all'udienza all'uopo fissata ex art. 4 della legge n. 898 del 1970, dal Presidente del Tribunale, attraverso la fissazione di una nuova udienza - sono immeritevoli di accoglimento.
 
4.1. - In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del Presidente del tribunale, pur configurandosi come un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 
In particolare, per ciò che rileva nel caso di specie, va segnalato che ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nella formulazione risultante dalle modifiche di cui all'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 3, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente non si presenti all'udienza di comparizione fissata dal Presidente, nella quale questi deve tentare di conciliare i coniugi, la domanda di divorzio non ha effetti, qualora sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al Presidente valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza: l'esercizio di tale discrezionalità va evidentemente effettuato tenendosi conto delle ragioni della mancata comparizione.
 
4.2. - Nella specie, la Corte di merito ha sottolineato che la signora P. non aveva giustificato la sua mancata comparizione alla udienza fissata dal Presidente del Tribunale per esperire il tentativo di conciliazione, ma non aveva neppure manifestato la intenzione di riappacificarsi con il coniuge, opponendosi al divorzio, attraverso i propri procuratori, non già per la volontà di riprendere la convivenza con il D.A. , ma solo per ragioni etico-religiose.
 
In tale situazione, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto superflua la fissazione di una nuova udienza, avendo la P. mostrato chiaramente, con la propria condotta, l'intendimento non di riconciliarsi con il coniuge ma di proseguire il giudizio per opporsi al divorzio.
 
5. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.