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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




DIVORZIO: UDIENZA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.



Divorzio: All’udienza per il tentativo di conciliazione la moglie non compare. Può essere deliberato lo scioglimento del matrimonio.

Lunedì 17 Marzo 2014, 22.31
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 settembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 6016 
Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio
 

Ritenuto in fatto
 

1. - Con sentenza non definitiva dell'8 novembre 2007 il Tribunale di Roma dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in (OMISSIS) tra D.A.F. e P.R..
 
Quest'ultima propose appello avverso tale sentenza, lamentando che il Presidente del Tribunale, pur non essendo ella comparsa all'udienza fissata davanti a lui, non aveva fissato altra udienza per esperire realmente il tentativo di conciliazione, violando, così, sia il dettato che la ratio dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970.
 
2. - La Corte d'appello di Roma, Sezione delle Persone e della Famiglia, con sentenza depositata il 28 gennaio 2009, rigettò il gravame. Osservò il giudice di secondo grado che la signora P. non era comparsa all'udienza presidenziale e che i suoi procuratori, che erano presenti, non avevano chiesto la fissazione di una nuova udienza adducendo impedimenti della cliente, ma avevano depositato una memoria con la quale si opponevano alla domanda di divorzio per motivi etici e religiosi, intendendo, quindi, che il giudizio proseguisse, onde argomentare detta opposizione. Legittimamente, pertanto, secondo la Corte capitolina, il Presidente aveva omesso di fissare altra udienza innanzi a sé e che quindi non si era verificata violazione dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970.
 
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il D.A. .
 

Considerato in diritto
 

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 n. 3. Nullità del procedimento e della sentenza per mancanza del tentativo di conciliazione, in relazione all'art. 360 n. 4. Nullità della sentenza per omessa adeguata ricerca della possibilità ricostituzione del nucleo famigliare in violazione degli artt. 29 e 3 della Costituzione, 113 c.p.c. e 2 L. 898/1970, in relazione all'art. 360 n. 4 e 5”. Si osserva che il tentativo di conciliazione può essere legittimamente omesso solo quando vi sia la chiara manifestazione da parte del convenuto assente di volere conseguire al pari dell'altra parte la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La pronuncia sarebbe viziata per violazione dell'obbligo dell'accertamento della impossibilità di ricostituire l'unione, eluso con la mancata fissazione di una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione.
 
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: “In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del presidente del Tribunale si configura come un atto necessario per l'indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, ma mentre non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella ipotesi in cui la parte non comparsa alla udienza presidenziale si sia costituita a mezzo di difensore manifestando la volontà di voler conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella ipotesi invece in cui la parte resistente non sia comparsa alla udienza presidenziale ma si sia ivi costituita a mezzo di difensore, manifestando totale opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tentativo di conciliazione, da atto comunque necessario, diventa indefettibile, in relazione all'obbligo del Tribunale di svolgere indagine sulla irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi. In difetto di tale tentativo, di fatto il Tribunale, che ha rimesso la causa in decisione parziale sul divorzio senza istruttoria alcuna e senza gli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c., alla prima udienza davanti all'istruttore, si trova a procedere all'accertamento della irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, senza aver effettuato accertamento alcuno e, soprattutto, si trova, contraddittoriamente, ad accertare una ipotetica irreversibile frattura nei confronti di una parte che, invece, manifesta ininterrottamente la propria volontà contraria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
 
2. - Con il secondo motivo si denuncia “vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 comma 7 della legge 898 del 1970, 113 c.p.c. e 29 e 3 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata fissazione di una nuova udienza nella fase presidenziale, poiché la mancata comparizione della P. alla udienza presidenziale e la sua opposizione al divorzio, manifestata nel corso di detta udienza dal suo difensore, avrebbero dovuto indurre il Presidente a fissare una nuova udienza, e, solo in caso di nuova mancata comparizione della resistente, dare per certa l'impossibilità della ricostituzione della unione familiare. Il potere di esprimersi per conciliare nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio osserva la ricorrente - non appartiene al procuratore, ma esclusivamente al coniuge.
 
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “È viziata da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione la sentenza che, in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale la parte resistente non comparsa personalmente in sede presidenziale ma costituita a mezzo di difensore, abbia manifestato decisa e ininterrotta opposizione allo scioglimento, ritenga accertata l'irreversibile frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, senza che vi sia stato tentativo di conciliazione, senza che vi sia stata istruttoria alcuna e senza neppure la concessione degli scritti difensivi ex art. 190 cpc, sulla base del fatto che i difensori della parte non comparsa non abbiano richiesto la fissazione di una nuova udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione e sulla base del non-fatto che i difensori della resistente, manifestamente contraria alla cessazione, non abbiano dichiarato che la resistente volesse riconciliare, con ciò ponendo in essere: omessa motivazione sulle effettive ricerche, pure omesse, che avrebbero portato all'accertamento della irreversibile frattura spirituale e materiale, che per la resistente, per dichiarati motivi spirituali, non era evidentemente irreversibile; insufficiente motivazione per avere preso a base della decisione le due predette circostanze negative (mancata richiesta di nuova udienza da parte dei difensori-inesistente dichiarazione dei difensori che la loro assistita volesse riconciliarsi), prive di qualsiasi rilevanza probatoria sulla irreversibilità della frattura; contraddittoria motivazione per avere ritenuto elemento a favore della cessazione un fatto inesistente (non ha detto di volersi riconciliare) di contro ad una precisa, inequivoca ed ininterrotta manifestazione di volontà contraria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
 
3. - Con il terzo motivo si deduce “falsa applicazione e violazione dell'art. 1, 2 e 4, settimo comma, della legge 898/1970 in relazione agli artt. 3 e 29 Costituzione, con motivazione insufficiente in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5”. Apoditticamente la Corte di merito avrebbe concluso per la irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi alla luce della condotta della P. , con conseguente superfluità del tentativo di conciliazione, laddove la scelta processuale della mancata riconvocazione del convenuto assente in sede presidenziale si rivelerebbe legittima solo ove risulti chiara e incontestabile la persistente volontà anche della parte non comparsa di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'attuale ricorrente, invece, mai aveva concluso per l'accoglimento della relativa domanda, ma si era limitata a opporsi per motivi etici e religiosi al divorzio, con la conseguenza della configurabilità astratta della ricostituzione della famiglia, e, dunque, della necessità di un ulteriore tentativo di conciliazione. La cui ratio legis trae origine dalla pari dignità dei coniugi e dal valore del matrimonio come cellula economica e sociale basilare, nonché dalla uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.
 
La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “L'applicazione dell'art. 4 comma 7 della L. 1/12/1970, n. 898, nel testo attuale, deve avvenire in guisa che, in applicazione dell'art. 29 della Costituzione, che stabilisce l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, non soltanto dovrebbe comportare (de iure condendo) l'abolizione della norma che, se il ricorrente non compare in sede presidenziale, non consente al resistente, che pure vuole il divorzio, di coltivarlo, ma anche (in applicazione della Costituzione), come nel caso di specie, che se il ricorrente compare ed il resistente, pur costituendosi, non compare, ma si oppone al divorzio, il potere discrezionale del Presidente deve trovare il suo limite nell’obbligo di effettuare il tentativo di conciliazione fissando una nuova udienza a tale fine, in quanto, mentre la pari dignità dei coniugi pretende che siano sentiti entrambi a quel fine, la opposizione del coniuge resistente non consente di ritenere stabilita e accertata la irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi. Ove pertanto la nuova convocazione non sia disposta, la parte resistente è stata lesa nel suo diritto a dovere e potere esprimere la sua volontà in ordine alla possibilità o impossibilità della ricostituzione del consorzio familiare nella nuova udienza all'uopo fissata, venendo cosi violata, mentre doveva essere garantita, l'uguaglianza tra i coniugi e la pari dignità nei procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla luce degli artt. 3 e 29 Costituzione, con conseguente nullità della sentenza impugnata”.
 
4. - Le censure, da esaminare congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che le avvince - volte come sono tutte all'affermazione del diritto del coniuge resistente ad esprimere la propria volontà in ordine alla possibile ricostituzione della unione familiare attraverso la partecipazione al tentativo di conciliazione, pur non essendo comparso all'udienza all'uopo fissata ex art. 4 della legge n. 898 del 1970, dal Presidente del Tribunale, attraverso la fissazione di una nuova udienza - sono immeritevoli di accoglimento.
 
4.1. - In tema di divorzio, il tentativo di conciliazione da parte del Presidente del tribunale, pur configurandosi come un atto necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale del rapporto tra i coniugi, non costituisce, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 
In particolare, per ciò che rileva nel caso di specie, va segnalato che ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nella formulazione risultante dalle modifiche di cui all'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 3, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente non si presenti all'udienza di comparizione fissata dal Presidente, nella quale questi deve tentare di conciliare i coniugi, la domanda di divorzio non ha effetti, qualora sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al Presidente valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza: l'esercizio di tale discrezionalità va evidentemente effettuato tenendosi conto delle ragioni della mancata comparizione.
 
4.2. - Nella specie, la Corte di merito ha sottolineato che la signora P. non aveva giustificato la sua mancata comparizione alla udienza fissata dal Presidente del Tribunale per esperire il tentativo di conciliazione, ma non aveva neppure manifestato la intenzione di riappacificarsi con il coniuge, opponendosi al divorzio, attraverso i propri procuratori, non già per la volontà di riprendere la convivenza con il D.A. , ma solo per ragioni etico-religiose.
 
In tale situazione, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, ha ritenuto superflua la fissazione di una nuova udienza, avendo la P. mostrato chiaramente, con la propria condotta, l'intendimento non di riconciliarsi con il coniuge ma di proseguire il giudizio per opporsi al divorzio.
 
5. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

DIVORZIO BREVE

Da oggi via al divorzio breve: a Belluno già “celebrato” il primo

Pronti, partenza, via! Alle 8:03, Belluno ha “celebrato” il primo divorzio breve del Paese nel giorno dell’entrata in vigore della legge n. 55/2015 (leggi: “Divorzio più breve e ‘fai-da-te’ ma la separazione resta”).
A poche ore dal via libera della riforma, applicabile con effetti immediati anche ai procedimenti in corso, i due ex coniugi hanno depositato l’accordo di negoziazione assistita che, nell’arco della mattinata è stato autorizzato dalla locale procura della repubblica presso il Tribunale.
La coppia aveva ottenuto la separazione consensuale dall’ufficio giudiziario cittadino con decreto del 21 marzo scorso, ma le parti erano comparse davanti al presidente del tribunale nel febbraio dello scorso, superando, quindi, abbondantemente, il termine di sei mesi richiesto per la domanda di divorzio consensuale.
Esperito il tentativo di conciliazione e informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, i due ex hanno confermato la volontà di divorziare consensualmente attraverso la convenzione di negoziazione assistita, da un avvocato per parte, regolando ogni aspetto futuro, ivi compresi il mantenimento per i due figli minori, la residenza e i costi del mutuo sulla casa.
E il pm non ravvisando irregolarità ha dato l’ok.
L’accordo e il relativo decreto autorizzativo sono, quindi, stati depositati presso l’ufficio di stato civile del comune di Belluno, per cui la procedura è stata conclusa nel corso della mattinata.
Un record, quello della città veneta, che farà scuola e che sembra smentire il “rischio caos” paventato da molti.
Anche se, laddove tutte le 200mila coppie in attesa di divorzio dovessero optare per il nuovo “rito” ciò rischierebbe sul serio di ingolfare le attività dei tribunali, soprattutto di quelli in carenza di personale.
Il boom atteso è comunque notevole e si prevede che oltre la metà farà ricorso alla procedura di negoziazione assistita. Tuttavia, come affermato da Gian Ettore Giassani, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, “è difficile fare delle stime – potendo il provvedimento riguardare – da 50mila a 300mila procedimenti, una forbice molto ampia dovuta al fatto che non tutti in Italia intendono passare dalla separazione al divorzio”.
In ogni caso si assiste ad una “rivoluzione copernicana” ha proseguito il presidente dell’Ami che porterà due vantaggi principali: “evitare le asprezze che aumentano tra i coniugi nel periodo molto duro che si vive in attesa di una sentenza e – fare – da incentivo alle separazioni consensuali, nelle quali c’è bisogno di pochi mesi per definire la situazione”, oltre che segnare “uno stop al turismo divorzile”.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA


Separazioni e divorzi dal Sindaco e negoziazione assistita: nuovi chiarimenti del Ministero







Il Ministero dell'Interno chiarisce alcuni punti del decreto legge sostituendo in parte la precedente circolare del 28/11/2014.

In data 24/04/2015 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6/15 che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione degli artt. 6 e 12 (che hanno introdotto, rispettivamente, l'istituto della negoziazione assistita da un avvocato e la possibilità di chiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio in Comune) del D.L. 12 settembre 2014, n.132, convertito nella L.10 novembre 2014 n.162, per garantire uniformità a livello nazionale in tutti gli uffici di stato civile.
Questi i punti della normativa oggetto dei chiarimenti ministeriali:
 1) L'art.12 al comma 2 del D.L. esclude che si possa ricorrere all'istituto in esame in presenza di figli minori, di figli maggiorenni o incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Tale disposizione, sottolinea il Ministero, deve essere intesa nel senso che possono chiedere all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio i coniugi che non abbiano figli in comune che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge, mentre non impedisce il ricorso all'istituto l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comunima di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
N.B.: Si evidenzia come il Ministero, con la presente circolare, disponga in senso nettamente opposto a quanto affermato in precedenza, con la circolare n.19/14 del 28/11/2014.

2) L'art. 12, al comma 3, del D.L. in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale".
In precedenza, con la predetta circolare n.19/14, lo stesso Ministero, in assenza di specifiche indicazioni normative, aveva escluso dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
Ora il Ministeroci ripensa e con la presente circolare chiarisce che per "patti di trasferimento patrimoniale" devono intendersi soltanto quelli produttivi di effetti traslativi, e pertanto non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamentodi una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).
Diversamente, specifica la circolare, continua a non poter costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto trattasi di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
Naturalmente, tale previsione da adito a forti perplessità circa la sua portata garantista per il coniuge “più debole”, tenuto conto che la stessa circolare esclude che l'ufficiale dello stato civile possa entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Si spera in una nuova rivisitazione del dettato normativo.

3) L' Art. 6 comma 2 prima parte del D.L. prevede che l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria entro 10 gg,, che sulla base dei chiarimenti del Ministero, decorrono dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria ex art. 136 c.p.c.

4) L'art. 6 prevede che la convenzione di negoziazione debba essere conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" e tale disposizione esclude che le parti possano rivolgersi ad un unico avvocato.
A tal proposito, il Ministero, disattendendo ancora una volta quanto stabilito nella precedente circolare, specifica che alla trasmissione “è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed abbia autenticato la sottoscrizione.”
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge.





Se la distanza della nuova residenza è accettabile il diritto di visita del padre non viene leso.

Può cambiare la propria residenza in un’altra città la ex moglie, presso cui sono stati collocati i figli minori, se la distanza rispetto all’ex coniuge è ridotta e non impedisce a quest’ultimo di poterli vedere. A dirlo è una recente ordinanza della Cassazione [1].

La vicinanza tra le due residenze e la conseguente facilità di trasferimento non mette in crisi i rapporti tra la prole e il papà (nel caso di specie i due luoghi erano Rovigo e Padova).

Il genitore, quindi – che in linea generale non può cambiare città, portando con sé anche i figli, perché così facendo pregiudicherebbe il diritto/dovere di visita del papà – ha ampia libertà di spostamento quando la ridotta distanza tra le due città non costituisce pericolo per il mantenimento dei rapporti tra i figli minori e il padre.

E ciò vale sia che il giudice abbia pronunciato l’affidamento esclusivo che – come regola vuole – abbia pronunciato l’affidamento condiviso.

Il trasferimento di residenza della donna è dunque lecito perché non si pone in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto con l’altro genitore, magari con un potenziamento del diritto di visita dell’uomo nei week-end.

In soldoni, il mutamento di residenza effettuato autonomamente dal genitore collocatario dei figli minori è lecito quando la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l’altro genitore.


[1] Cass. ord. n. 6208/14 del 17.03.2014.




Separazione: possibile prendere in visione i conti correnti del coniuge
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2472/2014, ha stabilito che non viola la privacy il coniuge che, ai fini della separazione, effettua dei controlli sulla situazione finanziaria dell’altro coniuge. Uno degli aspetti più controversi della separazione è quello di dimostrare le reali disponibilità di denaro dei coniugi. Durante le separazioni, infatti, questo è uno dei punti più discussi, perché spesso succede che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà e alle effettive condizioni del coniuge o che perfino le parti non intendano dare comunicazione in merito alla propria condizione economica.
Già l’anno scorso il TAR del Lazio, con la pronuncia 9036/2013, si era espresso in questo senso dando la possibilità all’ex coniuge di accedere ai dati personali di natura finanziaria, nonostante si trattasse di informazioni sensibili.
La novità sta nel fatto che al fine di salvaguardare comunque la privacy dell’ex, il Consiglio di Stato non consente in alcun modo lastampa dei dati fiscali che potranno soltanto essere consultati ai fini della separazione. Non è dunque consentito estrarre copia materiale di quanto oggetto di accertamento.
Cosa dice il Consiglio di Stato
In caso di giudizio di separazione o divorzio prevale la 
tutela dei figli su esigenze connesse all’interesse in capo ai coniugi a mantenere una certa riservatezza su informazioni di tipo economico/finanziario.
E’ chiara la rilevanza di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, visti i conflitti accesi solitamente in merito alle somme destinate al mantenimento della prole.
Durante la pendenza della causa il coniuge può visionare i dati fiscali dell’anagrafe tributaria contenente un archivio completo dei redditi e dei conti dei contribuenti. Si potrà dunque, senza estrarne copia, consultare i documenti fiscali per poter avere il quadro completo e dettagliato della posizione reddituale del coniuge, al fine di constatare le reali disponibilità economiche a beneficio dei figli. Saranno dunque consultabili conti, depositi e titoli o altre forme di risparmio che non sono più visionabili solo ed esclusivamente dalla Guardia di finanza e dall’amministrazione finanziaria.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, “la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge”. Uno strumento con finalità antievasione come l’Anagrafe dei conti può trasformarsi in un modo per superare le reticenze dei coniugi sulle rispettive disponibilità economiche.