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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




NEGOZIAZIONE ASSISTITA


Separazioni e divorzi dal Sindaco e negoziazione assistita: nuovi chiarimenti del Ministero







Il Ministero dell'Interno chiarisce alcuni punti del decreto legge sostituendo in parte la precedente circolare del 28/11/2014.

In data 24/04/2015 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6/15 che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione degli artt. 6 e 12 (che hanno introdotto, rispettivamente, l'istituto della negoziazione assistita da un avvocato e la possibilità di chiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio in Comune) del D.L. 12 settembre 2014, n.132, convertito nella L.10 novembre 2014 n.162, per garantire uniformità a livello nazionale in tutti gli uffici di stato civile.
Questi i punti della normativa oggetto dei chiarimenti ministeriali:
 1) L'art.12 al comma 2 del D.L. esclude che si possa ricorrere all'istituto in esame in presenza di figli minori, di figli maggiorenni o incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti.
Tale disposizione, sottolinea il Ministero, deve essere intesa nel senso che possono chiedere all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio i coniugi che non abbiano figli in comune che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge, mentre non impedisce il ricorso all'istituto l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comunima di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
N.B.: Si evidenzia come il Ministero, con la presente circolare, disponga in senso nettamente opposto a quanto affermato in precedenza, con la circolare n.19/14 del 28/11/2014.

2) L'art. 12, al comma 3, del D.L. in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale".
In precedenza, con la predetta circolare n.19/14, lo stesso Ministero, in assenza di specifiche indicazioni normative, aveva escluso dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
Ora il Ministeroci ripensa e con la presente circolare chiarisce che per "patti di trasferimento patrimoniale" devono intendersi soltanto quelli produttivi di effetti traslativi, e pertanto non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamentodi una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).
Diversamente, specifica la circolare, continua a non poter costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto trattasi di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
Naturalmente, tale previsione da adito a forti perplessità circa la sua portata garantista per il coniuge “più debole”, tenuto conto che la stessa circolare esclude che l'ufficiale dello stato civile possa entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Si spera in una nuova rivisitazione del dettato normativo.

3) L' Art. 6 comma 2 prima parte del D.L. prevede che l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria entro 10 gg,, che sulla base dei chiarimenti del Ministero, decorrono dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria ex art. 136 c.p.c.

4) L'art. 6 prevede che la convenzione di negoziazione debba essere conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" e tale disposizione esclude che le parti possano rivolgersi ad un unico avvocato.
A tal proposito, il Ministero, disattendendo ancora una volta quanto stabilito nella precedente circolare, specifica che alla trasmissione “è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed abbia autenticato la sottoscrizione.”
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge.