Informazioni personali

La mia foto
Pescara, PE, Italy
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).






Se la distanza della nuova residenza è accettabile il diritto di visita del padre non viene leso.

Può cambiare la propria residenza in un’altra città la ex moglie, presso cui sono stati collocati i figli minori, se la distanza rispetto all’ex coniuge è ridotta e non impedisce a quest’ultimo di poterli vedere. A dirlo è una recente ordinanza della Cassazione [1].

La vicinanza tra le due residenze e la conseguente facilità di trasferimento non mette in crisi i rapporti tra la prole e il papà (nel caso di specie i due luoghi erano Rovigo e Padova).

Il genitore, quindi – che in linea generale non può cambiare città, portando con sé anche i figli, perché così facendo pregiudicherebbe il diritto/dovere di visita del papà – ha ampia libertà di spostamento quando la ridotta distanza tra le due città non costituisce pericolo per il mantenimento dei rapporti tra i figli minori e il padre.

E ciò vale sia che il giudice abbia pronunciato l’affidamento esclusivo che – come regola vuole – abbia pronunciato l’affidamento condiviso.

Il trasferimento di residenza della donna è dunque lecito perché non si pone in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto con l’altro genitore, magari con un potenziamento del diritto di visita dell’uomo nei week-end.

In soldoni, il mutamento di residenza effettuato autonomamente dal genitore collocatario dei figli minori è lecito quando la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l’altro genitore.


[1] Cass. ord. n. 6208/14 del 17.03.2014.