Se la distanza della nuova residenza è accettabile il diritto di visita del padre non viene leso.
Può cambiare la propria residenza in un’altra città la ex moglie, presso cui sono stati collocati i figli minori, se la distanza rispetto all’ex coniuge è ridotta e non impedisce a quest’ultimo di poterli vedere. A dirlo è una recente ordinanza della Cassazione [1].
La vicinanza tra le due residenze e la conseguente facilità di trasferimento non mette in crisi i rapporti tra la prole e il papà (nel caso di specie i due luoghi erano Rovigo e Padova).
Il genitore, quindi – che in linea generale non può cambiare città, portando con sé anche i figli, perché così facendo pregiudicherebbe il diritto/dovere di visita del papà – ha ampia libertà di spostamento quando la ridotta distanza tra le due città non costituisce pericolo per il mantenimento dei rapporti tra i figli minori e il padre.
E ciò vale sia che il giudice abbia pronunciato l’affidamento esclusivo che – come regola vuole – abbia pronunciato l’affidamento condiviso.
Il trasferimento di residenza della donna è dunque lecito perché non si pone in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto con l’altro genitore, magari con un potenziamento del diritto di visita dell’uomo nei week-end.
In soldoni, il mutamento di residenza effettuato autonomamente dal genitore collocatario dei figli minori è lecito quando la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l’altro genitore.
[1] Cass. ord. n. 6208/14 del 17.03.2014.