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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).






Assegnazione della casa coniugale: che fare se l’ex ne ostacola il godimento?
Se, dopo la separazione, il coniuge estromesso dalla casa pone ostacoli al pieno utilizzo del bene da parte dell’assegnatario, questo può effettuare a proprio nome la voltura delle utenze ed eventuali riparazioni anticipandone le spese, senza che occorra il consenso del proprietario o l’autorizzazione del giudice: è inammissibile il ricorso in via d’urgenza che, in questi casi, cede il passo alle azioni a tutela del possesso.
 Il coniuge al quale il giudice assegna la casa coniugale dopo la separazione non deve chiedere l’autorizzazione per compiere lavori urgenti e necessari al pieno utilizzo del bene quando l’ex, invece estromesso dall’immobile (che ne sia anche proprietario), rifiuti di dare il proprio consenso oppure ostacoli il godimento dell’immobile assegnato all’altro.
Ce lo ricorda una pronuncia del Tribunale di Catanzaro [1] che chiarisce (sotto diversi aspetti) quali tutele la legge riserva in questi casi all’assegnatario della casa. Non va dimenticato, infatti, che, con il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il giudice si pone come scopo prioritario quello di tutelare i figli [2] e, quindi, la sua decisione prescinde dal titolo di proprietà vantato sull’immobile da parte di uno o dell’altra.
 Non di rado, accade invece che il coniuge estromesso non prenda di buon grado la pronuncia del Tribunale e si comporti in modo tale da ostacolare di fatto il diritto dell’ex all’uso e godimento dell’immobile. Ne è un classico esempio l’atteggiamento di chi – a seguito dell’assegnazione all’altro genitore – decida di lasciare la casa coniugale portando via con sé beni di uso quotidiano (ad esempio piccoli elettrodomestici) e funzionali alle quotidiane esigenze della famiglia.
Ma gli ostacoli al godimento della casa familiare da parte del coniuge estromesso possono essere di varia natura. La pronuncia in commento, ad esempio, fa riferimento al caso di un marito (proprietario della casa coniugale) che, allo scopo di indurre la moglie a lasciare spontaneamente l’immobile assegnatole dal giudice, ne ostacolava di fatto il godimento tagliando i fili della corrente elettrica e impedendo l’utilizzo del cortile per accedere all’abitazione. La donna, pertanto, si rivolgeva al tribunale con un ricorso 700 d’urgenza.
 Prendendo spunto da questo specifico caso, il giudice calabrese fa alcune importanti precisazioni.
 Il primo chiarimento è di carattere prettamente processuale(e che perciò attiene più strettamente alla difesa tecnica scelta dal difensore): ricorda, infatti, la sentenza come il procedimento d’urgenzasia uno strumento residuale offerto alle parti quando manchi, per il caso concreto, una specifica misura cautelare; mentre, in un’ipotesi di questo tipo, la tutela richiesta dall’assegnatario, quale detentore qualificato del bene, deve inquadrarsi nell’ambito della diversa disciplina delle azioni a tutela del possesso [3]. Ne consegue che il procedimento in via d’urgenza a tutela delle ragioni dell’assegnatario della casa coniugale deve considerarsi inammissibile.
 L’altra precisazione, di natura più strettamente pratica, è bene che sia tenuta a mente innanzitutto dall’assegnatario della casa: egli – sottolinea il giudice – a seguito del provvedimento del tribunale, subentra in tutte quelle posizioni giuridiche che riguardano ilgodimento dell’immobile e, pertanto, ha pieno diritto di effettuare a proprio nome la voltura delle utenze ad esso relative, che saranno a suo carico (salvo diversa decisione del magistrato).
 Nel caso in cui, nello specifico, il coniuge estromesso sia anche proprietario della casa familiare, la ripartizione delle spese con l’assegnatario andrà fatta distinguendo fra spese relative alla proprietà e spese inerenti il godimento, nelle quali vanno ricomprese anche le eventuali riparazioni urgenti (come, nel caso di specie, quelle di ripristino dei cavi dell’energia elettrica).
 Il giudice di merito sottolinea, infatti, come la figura dell’assegnatario sia parificabile – quanto alle ragioni di tutela – a quella del conduttore di un immobile locato; in questo caso, perciò, il coniuge che ha in godimento il bene (insieme ai figli) ha il pieno diritto di eseguire o far eseguire direttamente le riparazioni urgenti alla casa coniugale (salvo poi richiederne il rimborso) [4] allo scopo di preservarne la specifica destinazione d’uso, ossia un habitat funzionale alla crescita della prole convivente.
In conclusione, in mancanza di consenso (e ancor più in caso di ostacolo) da parte del coniuge estromesso e proprietario della casa, non occorre che l’assegnatario richieda l’autorizzazione del magistrato per compiere lavori urgenti e indifferibili. Egli, infatti, al pari del conduttore di un immobile concesso in locazione, potrà rivolgersi direttamente al gestore del servizio (nel caso di specie rifornimento di energia elettrica) ed eseguire direttamente ogni lavoro urgente, salvo diritto al successivo rimborso.
 [1] Trib. Catanzaro, ord. 14.07.14.
[2] Art. 337 sexies co.1 cod. civ. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
[3] Art. 703 cod. proc. civ.
[4] Art. 1577 cod. civ.



Il padre ha diritto di sapere cosa c´è scritto nel tema anche se all´esame il figlio è stato promosso

Non conta il superamento della prova: l´istituto deve comunque rilasciare al genitore una copia dell´elaborato per consentirgli di vigilare sugli orientamenti culturali del minore
Non è vero che il genitore ha diritto ad avere la copia del compito del figlio soltanto se all’esame l’allievo risulta bocciato. Al padre deve invece riconoscersi la facoltà di leggere il tema di italiano  previsto nella prova scolastica anche per consentirgli di controllare come procede il percorso di formazione e in particolar modo quali sono gli orientamenti culturali del minore nella cruciale fase di crescita. Il che non significa, scrivono i giudici, riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale. È quanto emerge dalla sentenza 2597/14, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Puglia, sede di Lecce.
Sbaglia l’amministrazione scolastica locale quando rifiuta di consegnare l’elaborato realizzato dall’allievo di un istituto comprensivo salentino: il “no” degli uffici è motivato sul rilievo che non sussisterebbe un interesse giuridicamente da tutelare visto che la ragazza è stata promossa col massimo dei voti. Sarà forse solo orgoglio paterno che spinge l’uomo a volere un “trofeo”? Chissà.
Certo è che la trasparenza amministrativa non può avere geometrie variabili e dunque consentire l’ostensione dei documenti soltanto quando il candidato è bocciato all’esame in modo da consentire un ricorso consapevole al giudice amministrativo. Forse nel caso di specie il padre vuole semplicemente conoscere di più la figlia in una veste in cui non l’ha mai vista, quella di studentessa. E deve ritenersi, scrivono i giudici, che debba essere concessa al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che una minore va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a compartecipare alla crescita e alla maturazione dell’individuo, ivi incluse le aspettative di vita che, spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare. Il tutto senza rischio di “inquisizione”, vale a dire di un’ingerenza pressante del genitore che risulterebbe in netta controtendenza con i tempi attuali. L’amministrazione paga le spese del giudizio.

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Marito autoritario e intollerante? A lui l’addebito della separazione

Anche i comportamenti intolleranti e prevaricatori in un rapporto di coppia, tali da limitare la libertà d’opinione dell’altro e comunque il rispetto reciproco tra i due coniugi hanno rilievo ai fini dell’addebito della separazione.
Con questo principio, la prima sezione civile della Cassazione con sentenza n. 753 del 19 gennaio 2015, ha messo la parola fine alla vicenda di due coniugi, confermando l’addebito della separazione, attribuito dalla Corte d’Appello di Trento, al marito, per aver limitato, con carattere autoritario e intollerante, “la libertà di decisione della moglie” e qualsiasi contestazione, “al punto che, ai tentativi della donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d'ira e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i due coniugi si erano sottoposti, non aveva voluto mutare”.
Condividendo quanto affermato dalla corte territoriale, la S.C. ha considerato prive di rilievo le doglianze dell’uomo che lamentava la mancanza di rilevanza causale delle condotte contestate rispetto all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avvenute in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale e alla stessa decisione della donna di separarsi, nonché la mancanza di valutazione della sua condotta quale “marito e padre presente e attento alle esigenze della famiglia e dei figli”.
Si tratta, invero, di doglianze che, per i giudici del palazzaccio, non colgono nel segno. La corte di merito, infatti,  ha valutato tutti gli episodi contestati, non quale fonte dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ma quali “indici del comportamento prevaricatore del ricorrente”, considerando inoltre l’atteggiamento positivo nei confronti dei figli generico ed estraneo al thema decidendum giacchè non avente rilievo rispetto alle ragioni della crisi del rapporto con la moglie. 

Dalle risultanze di causa, infatti, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, non sono state registrate soltanto delle mere diversità caratteriali tra i coniugi, ma un comportamento prevaricatore dell’uomo,“assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella violazione dell'obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.”. 

Scioglimento del matrimonio.

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La vicenda può sembrare pittoresca o per gli uomini e le donne di poca “fede” apparire una vicenda inverosimile, ma la Cassazione ha giustamente e doverosamente risposto negativamente all’istanza di una donna, oramai 80enne, con granitiche convinzioni religiose, che pretendeva di mettere in discussione la legittimità della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato col suo oramai ex marito in Chiesa (Cassazione, ordinanza 18647/14).
Ha stabilito la Suprema Corte che:«la convinzione religiosa in ordine all’indissolubilità del matrimonio non riguarda la cessazione degli effetti civili, in quanto, con essa, il vincolo religioso non è messo in discussione, venendo a cessare solo gli effetti della trascrizione del matrimonio contratto in forma concordataria nei registri dello stato civile…la legge statale non interferisce con il diritto della persona ad appartenere ad una formazione sociale, né lede la sovranità della Chiesa, che ha competenza esclusiva solo in tema di matrimonio religioso».
In altre parole, l’ anziana signora riteneva che avendo celebrato il matrimonio precedentemente alla legge sul divorzio – i giudici non avevano considerato che «i coniugi avevano celebrato e voluto un matrimonio indissolubile, con la conseguenza che la successiva legge sul divorzio non poteva né doveva interferire con il precedente irrevocabile accordo». In più, aggiunge ancora la donna, è stato così «ingiustificatamente compresso il diritto ad esplicare la propria sfera religiosa mediante il canone dell’indissolubilità del matrimonio» e «leso il diritto a professare la propria fede religiosa, dal momento che il matrimonio come sacramento costituisce atto di culto».
Per la Cassazione, però, è chiaro che non vi sia alcuna interferenza tra la  cessazione degli effetti civili del matrimonio e l’indissolubilità del vincolo religioso e che, pertanto, è fondamentale porre la giusta distinzione  tra «il vincolo religioso» e «la sfera di autodeterminazione ad esso propria e gli effetti civili».
Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

Negoziazione assistita per separazioni e divorzi: arrivano i chiarimenti del Ministero dell’Interno.

Considerate le rilevanti novità introdotte dal d.l. n. 132/2014 sulla negoziazione assistita da un legale in materia di separazione tra coniugi e divorzio, il Ministero dell’Interno ha emanato nei giorni scorsi, lacircolare n. 16/2014 per fornire le prime indicazioni circa le modalità di attuazione degli adempimenti a carico degli uffici pubblici competenti.
Com’è noto, infatti, mentre la norma di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014 che consente ai coniugi di dirsi addio (o di modificare le condizioni già fissate di separazione e divorzio) direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile diventerà operativa il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la previsione contenuta all’art. 6 è invece già applicabile dal 13 settembre scorso (data di entrata in vigore del decreto).
Secondo la suddetta previsione legislativa, una volta che i coniugi hanno concluso la “convenzione di negoziazione assistita” davanti al proprio legale (raggiungendo l’accordo consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stabilite), l’avvocato è tenuto a trasmettere entro il termine di 10 giorni (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 5mila e i 50mila euro) all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dell’accordo, munito delle certificazioni previste nell’art. 5 del decreto e della certificazione sull’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla coppia.
Una volta effettuata la trasmissionespecifica la circolare del Ministero, il compito dell’avvocato può ritenersi terminato e gli adempimenti successivi competono all’ufficio dello stato civile, senza bisogno, di apposita istanza formulata da parte del difensore. 
Per quanto di diretto interesse dell’attività dell’ufficio dello stato civile, la circolare passa ad enucleare quindi le modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 alla normativa vigente in materia (artt. 49, 63 e 69 del d.p.r. n. 396/2000), per effetto delle quali, nell'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile, vanno aggiunti “gli accordi raggiuntia seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5)”.
In applicazione di tali modifiche, sarà l’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, a dover curare “l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata.
Con riferimento alla competenza, ai fini della corretta individuazione dell’ufficiale di stato civile, la circolare spiega che il matrimonio “iscritto” è quello celebrato con il rito civile, la cui iscrizione è avvenuta nel comune di celebrazione, mentre quello “trascritto” è il matrimonio concordatario (o di altri culti religiosi) la cui trascrizione è avvenuta analogamente nel comune di celebrazione, ovvero il matrimonio celebrato all’estero ma trascritto nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Quanto, infine, alla decorrenza degli accordi, precisa infine la circolare n. 16/2014 che, sulla base delle modifiche introdotte dal decreto all’art. 12 della l. n. 898/1970, la data dalla quale decorreranno gli effetti e che dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati, sarà quella “certificata” nella convenzione stessa. 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DALL'AVVOCATO.

Il decreto legge sulla giustizia civile [1] ha introdotto una nuova disciplina che consente e, in alcuni casi espressamente stabiliti dalla legge, obbliga le parti ad impegnarsi a negoziare per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile.   Questa disciplina prevede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato ed è denominata “convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato”. In questa breve guida cercheremo di capire meglio di cosa si tratta e come funziona la relativa procedura.     1 | COS’È LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?     La convenzione di negoziazione [2] consiste in un accordo, raggiunto mediante l’assistenza di uno o più avvocati iscritti all’albo, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere la controversia in via amichevole. Rappresenta quindi l’impegno che le parti, per un certo periodo di tempo, si assumono di collaborare onde trovare una soluzione bonaria alla lite.   In generale la parte è libera di scegliere se stipulare tale convenzione o meno, in tal modo assomigliando a una sorta di arbitrato irrituale. In alcuni casi, la parte è obbligata ad invitare la controparte a stipulare la convenzione, pena l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.   La disciplina si applica: – per la negoziazione assistita facoltativa, dal 13 settembre 2014; – per la negoziazione assistita obbligatoria, decorsi 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione della riforma della giustizia.     2 | FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA: I CASI   Come appena detto, la negoziazione assistita può essere: – obbligatoria (per alcune materie per le quali non si applica già la mediazione obbligatoria); – facoltativa (quest’ultima purché non si tratti di diritti indisponibili).   La procedura in ogni caso non preclude il ricorso a procedimenti obbligatori di conciliazione o mediazione previsti dalle leggi speciali [3], la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale [4].     
3 | IL RUOLO DELL’AVVOCATO     Tutta la negoziazione assistita ruota intorno alla figura dell’avvocato sul quale ricadono obblighi informativi, di assistenza e di riservatezza.   Obblighi informativi All’atto di conferimento dell’incarico da parte del proprio cliente, l’avvocato ha l’obbligo di informare quest’ultimo della possibilità o dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge, tuttavia, non prevede una sanzione nel caso di omessa informativa, ma considera tale obbligo un dovere deontologico.   Obblighi di assistenza L’avvocato deve assistere la parte in tutta la procedura di negoziazione assistita e la convenzione di negoziazione deve essere sempre stipulata con l’assistenza di uno o più avvocati. L’avvocato inoltre è tenuto a comportarsi secondo lealtà [5].   Obblighi di riservatezza L’avvocato deve tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto.   Gli avvocati non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite [6] e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni [7].   Compenso dell’avvocato L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione effettuata. In caso di negoziazione assistita obbligatoria, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso all’avvocato. Questa è però tenuta a depositare all’avvocato una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dall’avvocato stesso e a produrre, su richiesta dell’avvocato, la documentazione che comprovi la veridicità di quanto dichiarato.   Incompatibilità Gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione non possono essere nominati arbitri [8] nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa connesse.   Raccolta e trasmissione dei dati Gli avvocati che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della negoziazione assistita devono trasmettere una copia dell’accordo stesso al Consiglio dell’ordine del luogo ove l’accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio dell’ordine in cui uno degli avvocati è iscritto.   Gli avvocati non sono tenuti a segnalare le operazioni sospette in tema di antiriciclaggio per le informazioni che ricevono dai loro clienti tramite la negoziazione assistita.   Il Consiglio dell’ordine deve provvedere con cadenza annuale a monitorare le procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia.     4 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA     Vediamo ora come funziona il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, che è condizione di procedibilità per agire davanti al giudice.   Tutto parte da un invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte e finisce con il raggiungimento di un accordo oppure con un mancato accordo.   A – Invito a stipulare Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale e procedere con un processo civile, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.     Contenuto dell’invito L’invito a stipulare deve avere il seguente contenuto: – indicazione dell’oggetto della controversia; – avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata [9] e sulla concessione della provvisoria esecutorietà [10]; – firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito.   Effetti dell’invito Dal momento in cui l’invito è comunicato alla controparte, si producono i seguenti effetti: – interruzione della prescrizione, come la domanda giudiziale; – impedimento della decadenza ma per una sola volta.   Mancata adesione all’invito La controparte può decidere di non aderire all’invito, inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione. L’assenza di risposta della controparte nel termine suindicato equivale all’espresso rifiuto di aderire all’invito.   La parte deve quindi proporre la domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine.   Effetti della mancata adesione La mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio al fine di decidere: – sulle spese di giustizia; – sull’applicazione della responsabilità aggravata [9]; – sulla concessione della provvisoria esecutorietà [10].     Adesione all’invito La controparte può aderire all’invito entro 30 giorni dalla sua ricezione. In tal caso le parti stipulano una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia.     B – Convenzione di negoziazione Con la convenzione di negoziazione, le parti si obbligano a cooperare per il raggiungimento, entro un termine da esse prestabilito, di un accordo amichevole. La convenzione di negoziazione è stipulata tra le parti in lite ed è redatta in forma scritta, a pena di nullità, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati.   La convenzione deve contenere: – il termine, non inferiore ad 1 mese, che le parti concordano di concedersi per svolgere la procedura (ossia, per negoziare); – l’oggetto della controversia; – la sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati che hanno partecipato alla sua conclusione sotto la propria responsabilità professionale.   C – Esito della negoziazione All’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo oppure non raggiungere nessun accordo o raggiungere un accordo parziale.   In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando: – entro 30 giorni, la controparte non ha aderito all’invito o ha rifiuto l’invito; – è decorso il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (non inferiore ad 1 mese).   Comportamento delle parti Esaminiamo ora il comportamento che le parti devono tenere nel corso della negoziazione. Le parti devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.   Le parti sono obbligate a tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della negoziazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto.   Le parti non sono tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite [11] e godono delle garanzie di libertà del difensore in materia di perquisizioni e ispezioni .   Raggiungimento dell’accordo Raggiunto l’accordo, gli avvocati redigono un verbale di accordo che viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.   Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.   Quando l’accordo ha ad oggetto uno degli atti soggetti a trascrizione [12], la trascrizione può essere eseguita solo se il verbale di accordo è stato autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.   L’avvocato non può impugnare l’accordo che ha redatto: diversamente commette un illecito deontologico.     Mancato raggiungimento dell’accordo Se le parti non raggiungono un accordo gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla.   La parte deve quindi proporre la domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione di mancato accordo.   Se la procedura non viene esperita Il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.   Tale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso, il giudice fissa la successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.   Se alla prima udienza il giudice rileva che la procedura di negoziazione è iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per concludere la procedura.     5 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA   La negoziazione assistita facoltativa segue la stessa procedura stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria, a cui rimandiamo, salvo le particolarità che specifichiamo di seguito:   1) la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio deve comunque pagare il compenso all’avvocato per la prestazione svolta;   2) dato che la negoziazione assistita facoltativa non è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il suo mancato esperimento non ha nessuna conseguenza sul processo civile.     6 | CASI PARTICOLARI   1. Procedimento di separazione e divorzio I coniugi che intendono definire caratteristiche e condizioni della separazione o del divorzio possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita solo se non hanno figli o hanno figli maggiorenni capaci, non portatori di handicap grave ed economicamente autosufficienti.   In particolare possono stipulare la convenzione di negoziazione assistita quando intendono raggiungere una soluzione consensuale: – di separazione personale; – di cessazione degli effetti civili del matrimonio; – di scioglimento del matrimonio; – di modificazione delle condizioni di separazione o divorzio.   Si tratta quindi di un caso di negoziazione assistita facoltativa, anche ai fini dell’entrata in vigore della disciplina.   La legge esclude espressamente il ricorso alla negoziazione assistita nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.   Effetti L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita sostituisce e produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione giudiziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo scioglimento del matrimonio e le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio.   A tal fine, la convenzione è annotata negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.   Obblighi dell’avvocato L’avvocato che assiste la parte è tenuto a trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla sua sottoscrizione, copia dell’accordo dal medesimo autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione dell’obbligo, l’avvocato è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.   2. Controversie di lavoro Nel caso di controversie individuali di lavoro [13], il datore di lavoro ed il prestatore di lavoro, tramite la convenzione di negoziazione assistita, possono di comune accordo transigere o rinunciare ai diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratti o da accordi collettivi [14]. Si tratta di un caso di negoziazione assistita facoltativa, anche ai fini dell’entrata in vigore della disciplina. 
[1] DL 132/2014. [2] Disciplinata dagli artt. 2 a 11 DL 132/2014. [3] Art. 3 c. 5 DL 132/2014. [4] Art 3 c. 4 DL 132/2014. [5] Art. 9 c. 2 DL 132/2014. [6] Ai sensi dell’art. 200 cod. proc. pen. [7] Art. 103 cod. proc. pen.; art. 9 c. 3 e 4 DL 132/2014. [8] Ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. [9] Ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. [10] Ai sensi dell’art. 642 c. 1 cod. proc. civ. [11] Ai sensi dell’art. 200 cod. proc. pen. [12] Ai sensi dell’art. 2643 cod. civ. [13] Ai sensi dell’art. 409 cod. proc. civ. [14] Art. 7 DL. 132/2014 che modifica l’art. 2113 cod. civ.   

Assegno di mantenimento - Prescrizione

La prescrizione di cinque anni comincia a decorrere, per ciascuno singola mensilità, da ogni singola scadenza mensile.

Il diritto all’assegno di mantenimento si prescrive (dopo cinque anni) a decorrere dalle singole scadenze di pagamento e non invece dalla data della pronuncia di separazione. Lo ha puntualizzato la Cassazione in una sentenza di venerdì scorso [1] che prende le distanze da un proprio orientamento più risalente [2] e da una pronuncia della Corte costituzionale ancora più datata [3]. Insomma: si cambia l’impostazione passata in base alla quale si riteneva che la prescrizione fosse soggetta a sospensione durante la separazione.

Con una vera e propria svolta, la Corte ha osservato che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non decorre dalla data della sentenza di separazione o divorzio ma dalle singole scadenze di pagamento.

Il diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento ha per oggetto più prestazioni tra loro autonome, distinte e periodiche: ossia le singole mensilità. Esso, dunque, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, bensì a partire dalle singole scadenze di pagamento (ossia dalle singole mensilità): è da queste ultime, del resto, che sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento.

Un’interpretazione della legge, questa, che si adegua ai tempi in cui l’assegno di mantenimento non viene più inteso come una “assicurazione sulla vita”.

Cosa significa in termini pratici?
Significa che se l’assegno di mantenimento deve essere corrisposto il 15 di ogni mese, il coniuge che agirà in giudizio per chiedere la restituzione delle mensilità non pagate ha cinque anni di tempo per ottenere la restituzione; i cinque anni cominceranno a decorrere da ogni singola mensilità.

Faccio un esempio: se l’assegno non pagato doveva essere versato il 15.01.2014, il coniuge potrà agire per ottenere dal giudice una condanna al pagamento di tali somme entro il 15.01.2019. Se non eserciterà il diritto nel termine suddetto di cinque anni, il diritto alla corresponsione di quella mensilità si prescrive, mentre non si prescrivono le altre mensilità.

Ogni mensilità ha un termine di prescrizione autonomo di cinque anni.
Quindi se la mensilità non corrisposta è quella del 15.02.2014, si potrà agire per la restituzione entro il 15.02.2019 e via dicendo.

In questo modo il diritto ad ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento non si prescrive a decorrere  da un unico termine, rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, bensì a partire dalle singole scadenze di pagamento (ossia dalle singole mensilità).

La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dal codice civile [4]: cioè è sufficiente anche una lettera raccomandata a mettere in mora il debitore.


[1] Cass. sent. n. 7981 del 4.04.2014.
[2] Cass. sent. n. 5402/1985.
[3] C. Cost. sent. n. 35/76.
[4] Art. 2943 cod. civ.


Cassazione: non rientra nella comunione dei beni la casa costruita sul terreno di proprietà di uno dei coniugi .



 La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia che opera di diritto. I coniugi possono però decidere di adottare il regime alternativo della separazione dei beni.
Nella comunione legale ricadono una serie di beni indicati nell'articolo 177 del codice civile  Mentre restano beni personali quelli indicati nell' articolo 179.

Ma la casistica è sempre più vasta di quanto il legislatore non possa prevedere.
Cosa accade ad esempio se un immobile viene costruito sul terreno di proprietà di uno dei coniugi? Il bene rientra nella o no nella comunione legale? 

La risposta ce la da la Corte di Cassazione che, con la sentenza 6020 del 16 marzo 2014, ha respinto il ricorso di una moglie che riteneva di avere diritti di proprietà su un immobile avendo partecipato alla sua costruzione.

La suprema Corte Non ha fatto altro che richiamare un principio precedentemente espresso dalle sezioni unite (Sentenza n. 651 del 1996 secondo cui "La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione  e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177, I comma, lett. b), codice civile").

Confermandola la decisione della Corte di Appello di Firenze la Cassazione ha evidenziato che la casa costruita sul suolo di proprietà di un coniuge non rientra nella comunione legale dei beni anche se l'altro coniuge non proprietario ha partecipato alle spese di costruzione.

In sostanza la cosiddetta "accessione" prevale sulla comunione, quindi, il coniuge proprietario del suolo acquista anche la piena proprietà dell'immobile edificata sul medesimo. 

Che diritti ha il coniuge che ha partecipato alla costruzione?
Il coniuge che ha partecipato alla costruzione della casa familiare ha solo un diritto di credito relativamente alle somme sborsate (comprensive del valore della manodopera e dei materiali utilizzati).
La Suprema Corte ha precisato che il credito vantato da un coniuge verso l'altro e' una questione estranea al giudizio di separazione; quindi, il coniuge che intende essere risarcito per le somme versate deve dar vita ad un'altra causa successiva però alla pronuncia di separazione.

La donna,  nel caso di specie, aveva chiesto anche che il marito  provvedesse al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente.
La figlia però aveva ammesso di svolgere lavori saltuari che le avevano sempre garantito di riuscire a mantenersi. La conseguenza è stata che la donna non ha potuto beneficiare neppure dell'assegnazione della casa coniugale dato che questa va assegnata preferibilmente al genitore che convive con figli minori oppure con figli maggiorenni, sprovvisti di sufficienti redditi propri.

Cassazione3
Il coniuge obbligato deve versare l’assegno divorzile alla ex nonostante abbia già provveduto al versamento di un’una tantum accordata in sede di separazione a definizione di ogni rapporto economico. Insomma, la determinazione del contributo è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione: il giudice deve verificare le attuali e future condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale. E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 2948 del 10 febbraio 2014, ha respinto il ricorso presentato avverso la decisione con cui la Corte d’appello di Roma aveva fissato in mille euro l’assegno divorzile in favore della ex moglie del ricorrente.
Nel caso de quo era risultato provato che durante il matrimonio i coniugi erano contitolari di proprietà immobiliari e di quote di società. Inoltre, all’epoca dell’introduzione del giudizio di separazione il marito svolgeva la professione di medico otorino specializzato in chirurgia plastica, mentre la moglie, laureata, non aveva un lavoro stabile. In sede di separazione, i coniugi avevano stipulato un accordo a definizione di ogni rapporto economico in forza del quale la donna aveva ricevuto dal coniuge, dietro trasferimento delle  quote di sua spettanza di proprietà immobiliari e partecipazioni societarie, una certa somma di denaro.
Secondo gli Ermellini, dalle risultanze processuali la Corte di merito aveva tratto elementi idonei a determinare, secondo una valutazione congrua e correttamente motivata, un assegno divorzile a carico del marito. A giustificare tale assegno risultava un netto divario tra le condizioni economiche delle parti, non solo con riguardo al periodo considerato, ma anche sotto il profilo delle potenzialità di reddito attuali e future connesse con la tipologia delle rispettive attività lavorative.
Ribadiscono i giudici di legittimità che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Nel caso di specie, la ex moglie, per età e per tipologia delle attività che le sue specifiche attitudini le consentivano, si trovava nella oggettiva impossibilità di conseguire mezzi adeguati, sotto il profilo della stabilità oltre che della quantità, a consentirle il mantenimento dell’elevato tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale.
Nel quadro descritto, la determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua dell’art. 5 della L. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Cassazione3
Corte di Cassazione – ordinanza  n. 2236 del 3 febbraio 2014
 
Rilevato che
 
1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 63/12, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 10 luglio 1977 fra I.M. e F.C. Ha respinto la domanda di imposizione al C. dell’obbligo di versare un assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia Y. e la domanda della M. di assegnazione della casa coniugale. Ha posto per metà a carico della M. le spese del giudizio.
2. Ha proposto appello I.M. chiedendo che venisse accertato il suo diritto a percepire, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Y., un assegno mensile di 600 euro oltre al 75% delle spese straordinarie.
3. Si è costituito il C. eccependo la nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello, chiedendone comunque il rigetto e, in via incidentale subordinata, ha chiesto che la causa venisse istruita quanto alla posizione economica della figlia e al suo rifiuto di prestare attività lavorativa presso l’azienda di distribuzione di carburanti riferibile alla proprietà del padre e della stessa Y.C.
4. L’appello della M. è stato respinto dalla Corte di appello con condanna alle spese.
5. Propone ricorso per cassazione I.M. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 183 sesto comma c.p.c. nonché violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello riguardante il mancato accoglimento delle richieste istruttorie avanzate in primo grado; b) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 115 quinquies c.c.
6. Si difende con controricorso F.C.
 
Ritenuto che:
 
7. Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte dalla Corte di appello nella sua motivazione e va altresì rilevato che sia le richieste di merito che le istanze istruttorie relative alle domande accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono state sottoposte all’attenzione del Collegio che era pertanto pienamente nella condizione di decidere definitivamente la controversia. Inoltre non sussiste alcun interesse della ricorrente alla impugnazione relativamente al dedotto vizio procedurale mentre quanto alla asserita mancanza di motivazione circa la non ammissione delle prove deve rilevarsi che non solo la Corte di appello ha motivato sulla irrilevanza e superfluità delle prove dedotte e non ammesse in primo grado ma ha anche rilevato che la M. non ha impugnato la parte della sentenza con cui il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie delle parti né ha richiesto ai giudici dell’appello l’ammissione di specifiche prove. Anche tale capo della decisione di appello risulta non impugnato.
8. Il secondo motivo appare anch’esso infondato. La Corte di appello ha fornito una motivazione dettagliata delle ragioni per cui ha ritenuto che Y.C. può considerarsi economicamente autosufficiente riscontrando la circostanza pacifica per cui la C., che ha ormai più di 32 anni, ha la possibilità di lavorare percependo uno stipendio iniziale mensile di 1.000 euro presso l’impianto distribuzione di carburanti della società DP Carburanti di cui è socia, per avere ricevuto dal padre una quota di almeno il 10% del capitale sociale. La relativa lontananza dell’impianto dall’abitazione della C. non è stata ritenuta circostanza sufficiente a giustificare il rifiuto della C. a proseguire l’attività lavorativa. Si tratta di una valutazione di merito che non appare censurabile in questa sede data la motivazione analitica e priva di incongruenze logiche che la Corte di appello ha fornito al riguardo. Né può ritenersi scontato che la C. non percepisca costantemente alcun utile dalla sua partecipazione societaria. La decisione della Corte di appello è inoltre in linea con la giurisprudenza di legittimità ampiamente menzionata in motivazione.
9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.
La Corte, rileva che la memoria difensiva della ricorrente contiene esclusivamente il riferimento a circostanze nuove la cui deduzione deve pertanto ritenersi inammissibile; condivide pienamente la relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo del contributo dovuto.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo del contributo dovuto.

Assegno di mantenimento per figli maggiorenni.

Tribunale di Latina Sent 1764/13: L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va escluso se questi in passato abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa. Pubblicato 5 ottobre 2013 | Da Redazione 16 Tribunale di Latina Sent 1764/13: la domanda di divisione degli arredi e della casa stessa non rientrano nelle ipotesi di “connessione qualificata” ex art 40 cpc se proposte in un giudizio di separazione personale dei coniugi – L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va escluso se questi in passato abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa. Il Tribunale di Latina con sentenza 1764/13 del 17.09.2013 ha confermato il principio secondo cui “non rientra tra i poteri del Tribunale adito l’allontanamento di entrambe i coniugi dalla casa coniugale onde favorirne la vendita”. Altresì, stabilisce che “le domande di divisione degli arredi e della casa stessa, essendo esse esorbitanti dal “petitum” normativamente predeterminato dal giudizio di separazione soggetto al rito camerale e del tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione, perciò non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata” per le quali l’art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi, essendo esclusa la possibilità di “simulataneus processus” tra più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art 33 o dell’art 103 cpc e soggette a riti diversi” ( vedi sul punto Cass civ. 6660/2001 e Cass 11828/2009). In merito poi all’erogazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Tribunale, nella medesima sentenza, stabilisce che il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ,ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento. Altresì, non assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinando l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando l’obbligazione alimentare eventualmente azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi. I Giudici latinensi hanno precisato, infatti, che lo stabile inserimento nel mondo del lavoro non necessariamente coincide con la stabilità propria del lavoro a tempo indeterminato, ormai non più costituente la forma principale ed ordinaria di espletamento dell’attività lavorativa nell’attuale difficile congiuntura economica. La sentenza conferma, dunque, un principio già reso noto dalla Suprema Corte con provvedimento n. 12477/2004. - See more at: http://www.ami-avvocati.it/tribunale-di-latina-sent-176413-lassegno-di-mantenimento-per-il-figlio-maggiorenne-va-escluso-se-questi-in-passato-abbia-iniziato-ad-espletare-unattivita-lavorativa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-avvocati+%28AMI-avvocati.it+RSS%29#sthash.RnVYQEpW.dpuf