La prescrizione di cinque anni comincia a decorrere, per ciascuno singola mensilità, da ogni singola scadenza mensile.
Il diritto all’assegno di mantenimento si prescrive (dopo cinque anni) a decorrere dalle singole scadenze di pagamento e non invece dalla data della pronuncia di separazione. Lo ha puntualizzato la Cassazione in una sentenza di venerdì scorso [1] che prende le distanze da un proprio orientamento più risalente [2] e da una pronuncia della Corte costituzionale ancora più datata [3]. Insomma: si cambia l’impostazione passata in base alla quale si riteneva che la prescrizione fosse soggetta a sospensione durante la separazione.
Con una vera e propria svolta, la Corte ha osservato che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non decorre dalla data della sentenza di separazione o divorzio ma dalle singole scadenze di pagamento.
Il diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento ha per oggetto più prestazioni tra loro autonome, distinte e periodiche: ossia le singole mensilità. Esso, dunque, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, bensì a partire dalle singole scadenze di pagamento (ossia dalle singole mensilità): è da queste ultime, del resto, che sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento.
Un’interpretazione della legge, questa, che si adegua ai tempi in cui l’assegno di mantenimento non viene più inteso come una “assicurazione sulla vita”.
Cosa significa in termini pratici?
Significa che se l’assegno di mantenimento deve essere corrisposto il 15 di ogni mese, il coniuge che agirà in giudizio per chiedere la restituzione delle mensilità non pagate ha cinque anni di tempo per ottenere la restituzione; i cinque anni cominceranno a decorrere da ogni singola mensilità.
Faccio un esempio: se l’assegno non pagato doveva essere versato il 15.01.2014, il coniuge potrà agire per ottenere dal giudice una condanna al pagamento di tali somme entro il 15.01.2019. Se non eserciterà il diritto nel termine suddetto di cinque anni, il diritto alla corresponsione di quella mensilità si prescrive, mentre non si prescrivono le altre mensilità.
Ogni mensilità ha un termine di prescrizione autonomo di cinque anni.
Quindi se la mensilità non corrisposta è quella del 15.02.2014, si potrà agire per la restituzione entro il 15.02.2019 e via dicendo.
In questo modo il diritto ad ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento non si prescrive a decorrere da un unico termine, rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, bensì a partire dalle singole scadenze di pagamento (ossia dalle singole mensilità).
La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dal codice civile [4]: cioè è sufficiente anche una lettera raccomandata a mettere in mora il debitore.
[1] Cass. sent. n. 7981 del 4.04.2014.
[2] Cass. sent. n. 5402/1985.
[3] C. Cost. sent. n. 35/76.
[4] Art. 2943 cod. civ.