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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




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Il Tribunale di Milano ha ritenuto valido motivo di annullamento del vincolo civile l’omosessualità del marito quale l“errore “ sulle qualità personali


La possibilità di porre nel nulla gli effetti di un matrimonio per “errore” sulla personalità e sulle “qualità personali del coniuge” non è una prerogativa del diritto canonico.
Per il diritto canonico il matrimonio o c’è o non è mai esistito per cui il concetto è quello della nullità mentreper il diritto civile il matrimonio può essere “annullato”.
La differenza non è di poco conto laddove si pensi alla sorte dei rapporti giuridici di filiazione che, nel diritto civile sono comunque tutelati in virtù del cosiddetto “matrimonio putativo”.
In questo variegato panorama le “questioni di letto” assumono una importanza preponderante al fine di stabilire, nei rispettivi ambiti, se ricorrano o meno gli estremi per invocare il rewind di un matrimonio.
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano ha ritenuto valido motivo di annullamento del vincolo civile non l’omosessualità del marito dichiarata solo dopo anni di matrimonio, così come era stata prospettata dalla difesa della moglie ai sensi dell’art.122 cc 3° co. n.1 ma come “errore “ sulle qualità personali dell’altro coniuge così come è previsto dal 2° comma del già citato articolo 122 cc.
L’aver posto l’accento sul concetto di errore sulle qualità personali del coniuge a proposito di omosessualità,il Tribunale di Milano non nuovo ad aperture ed interpretazioni originali, ha di fatto introdotto il concetto di “identità sessuale” ai fini dell’individuazione dell’ “ errore” sul consenso.
L’omosessualità quindi non è una malattia fisica o psichica o, peggio, una anomalia o deviazione sessuale , ma rappresenta un errore sulla identità sessuale del coniuge al punto da legittimare la richiesta di annullamento del matrimonio civile.
Divorce
(ASCA) – Roma, 26 mar – Nell’Unione europea si celebrano sempre meno matrimoni, aumentano i divorzi e cresce il numero di bimbi nati al di fuori del nozze: nel 2011 la cifra si attestava intorno al 40%. Lo rivela l’Eurostat nel suo Rapporto sulle tendenze demografiche per l’occupazione e la situazione sociale dei Ventisette.
Sempre nel 2011, il Paese con il piu’ alto tasso di coppie ad aver ponunciato il fatidico si’ e’ stato Cipro (7,3%).
Ultima della fila invece Bulgaria (2,9%), poco sopra la Slovenia (3,2%), Lussemburgo (3,3%), Spagna, Italia e Portogallo tutti 3,4%).
La media euoropea si attesta al 4,4%, in diminuzione negli ultimi 11 anni, quando nel 2000 era il 5,2% dei cittadini Ue ad unirsi nel sacro vincolo. Negli anni ’90 era il 6,3%. Le analisi Eurostat si sono focalizzate su un campione di 1000 abitanti.
Il piu’ alto tasso di divorzi nell’Ue viene invece registrato in Lettonia, il piu’ basso a Malta, quando nell’intera Unione il numero di chi decide di sciogliere il proprio matrimonio e’ cresciuto. Nel 1990 ci sono infatti stati 1,6 divorzi ogni 1000 persone, 1,8 nel 2000 e 1,9 nel 2009. L’Italia si difende con meno di un divorzio ogni 1000, ovvero lo 0,9%, quasi allo stesso passo di Irlanda (0,7%) e Malta (0,1%).
La decrescita dei matrimoni nell’Ue e l’aumento dei divorzi si riflette tuttavia anche sull’aumento del numero di bambini nati al fuori del matrimonio. Nel ’90 tra i Ventisette la cifra si attestava al 17%, rispetto al 27% del 2000 e del 40% nel 2011.
Di recente, le percentuali piu’ elevate sono state registrate in Estonia (60%), Slovenia (57%), Bulgaria e Francia (entrambe 56%). Le piu’ basse in Grecia (7%), Cipro (17%) e Polonia (21%). Boom anche dell’Italia, che dal 6,5% del 1990 e 9,7% del 2000 passa persino al 23,4% di bambini nati fuori dalle nozze.
Con la sentenza n. 6868 del 20 marzo 2013, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata da un uomo al fine di veder revocato l’assegno divorzile che lo stesso doveva versare alla ex moglie in conseguenza della vendita della casa familiare e della conseguente divisione del ricavato a metà tra i coniugi.
I giudici di legittimità, nel confermare l’obbligo del contributo mensile, hanno sottolineato come, nella specie, era irrilevante la somma che la donna aveva ricavato dalla vendita dell’immobile comune, stante la sostanziale disparità della situazione patrimoniale della stessa, una casalinga, rispetto a quella dell’ex marito. Senza contare che la donna, inoltre – continua la Corte –doveva provvedere al reperimento di altro alloggio e a oneri connessi.
In tema di attribuzione dell’assegno di divorzio – si legge nel testo della decisione – il giudice deve “verificare l’esistenza del diritto in astratto in relazione all’inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio”.
Parimenti, la Cassazione, con la sentenza n. 6888 depositata sempre il 20 marzo 2013, ha sancito l’illegittimità anche della revisione dell’assegno divorzile nell’ipotesi di acquisto, da parte del coniuge onerato dell’assegno divorzile, di un immobile qualora si ravvisi che il beneficiario dell’assegno risulti impossidente anche alla data del divorzio e che l’acquisizione dell’immobile da parte del primo coniuge non possa essere avvenuta con proventi di entrambi.
CASSAZIONE 6
Il genitore che parla male dell’altro, dinanzi ai figli, può subire la modifica dell’affidamento condiviso. E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione (Sezione I civile – Sentenza 8 marzo 2013 n. 5847).
Un padre di Catania, dopo aver avuto l’affidamento dei bambini, l’assegnazione della casa coniugale e il pagamento dell’assegno da parte della ex (la quale aveva anche subito un provvedimento che ne limitava gli incontri con i figli), ha perso su tutti fronti, ed ora dovrà pagare il mantenimento, alla ex, a seguito della decisione della Corte di appello (confermata in Cassazione).
Sulla scorta di una relazione medica del servizio di psichiatria della Asl di Catania, che ha diagnosticato “una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre” , i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale. Dalla relazione è inoltre emerso che il padre poneva in essere “la reiterata condotta ostruzionistica al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre” e che, tutto ciò, ha determinato“un giudizio negativo circa le attitudini genitoriali”.
"Adulterio apparente".
La frequentazione assidua con un’ “amica” può costituire causa di addebito anche se l’adulterio non è provato.

La Corte di Cassazione con la pronuncia in questione addebita la separazione ad un marito, padre di due figli, “colpevole” di “adulterio apparente” per aver frequentato assiduamente una donna, a suo dire, soltanto in qualità di amica.
... I giudici, analizzando i comportamenti dell’uomo, hanno tuttavia ritenuto che la detta frequentazione aveva inciso in senso negativo sul comportamento dell’uomo verso la moglie, tanto che, alla sua richiesta di interrompere l’amicizia, l’uomo si mostrava dapprima apparentemente accondiscendente, ma poi riprendeva la frequentazione di nascosto.
La Corte ha ritenuto che, imporre la presenza dell’amica ai pasti familiari durante le festività natalizie, frequentare assiduamente la sua dimora, nonché discutere delle problematiche relative al menage familiare, costituivano violazione dell’obbligo di fedeltà .
E ciò perché, prescindendo da qualunque coinvolgimento sessuale, un comportamento del genere protratto nel tempo, provocava non solo violenza psicologica alla moglie ed ai figli, ma violazione della fiducia e della privacy familiare.
In definitiva, secondo la Corte, benchè non fosse stato provato un vero e proprio adulterio, sussistevano tutti quei presupposti che mal si conciliano con un generico rapporto di amicizia e che, semplicemente, rendono invivibile la vita matrimoniale nella sua quotidianità, mettendola seriamente a rischio.
Così, Corte di Cassazione, I Sez. Civ. n. 17195 del 9.10.2012
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Il marocchino vive a Vicenza: «Ho già preso casa». E promette battaglia legale per ottenere la trascrizione dell’unione

VICENZA — La casa dove iniziare una vita assieme, a Vicenza, era già pronta, con tanti sogni e prospettive. Ma Abdelghani Bousetaoui, cuoco 30enne di origini marocchine, non potrà ottenere il ricongiungimento familiare e quindi abbracciare sua moglie Farah: gli uffici comunali del capoluogo berico gli hanno respinto la trascrizione dell’atto di matrimonio, avvenuto nel maggio 2012 a Marrakech, perché la sposa all’epoca aveva 15 anni: troppo giovane, l’ordinamento italiano pone infatti come limite inderogabile i 16. Il 30enne, emigrato quando aveva 5 anni e cittadino italiano dal 2010, si è visto bocciare dall´ufficiale dello Stato civile dell´anagrafe l’atto perchè contiene «elementi contrari all´ordine pubblico italiano». E niente trascrizione vuol dire niente ricongiungimento. Almeno per i prossimi tre anni. «La trascrizione può legittimamente avvenire solo alla scadenza del diciannovesimo anno di età della sposa» sostiene l’anagrafe, cioè al compimento della maggiore età più un anno, il tempo di promuovere, nel caso in cui fosse stata costretta, un’azione di nullità. «Farah non è stata costretta, ci siamo sposati per amore, siamo innamorati» spiega il cuoco, con già un matrimonio alle spalle. Nelle scorse settimane si è rivolto agli avvocati Paolo Mele senior e Agron Xhanaj, che hanno presentato ricorso al tribunale civile contro il rifiuto del Comune. «Un accertamento psico fisico su Farah – fanno sapere i legali – era già stato compiuto prima del matrimonio dall’autorità giudiziaria marocchina, che aveva anche nominato suo padre come tutore. Negando alla ragazza di venire a Vicenza si nega anche la possibilità di accertare la sua volontarietà e i suoi sentimenti. È inutile rimandare il problema di tre anni».
Non è configurabile come reato il mancato allontanamento dalla casa da parte dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 1038 del 9 gennaio 2013, che il <<fatto non è previsto come reato>>.
Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso dell’uomo, accusato, in primo grado, di non avere ottemperato al provvedimento del Tribunale che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale, affidando alla madre in via esclusiva le due figlie per la grave conflittualità tra la coppia, osservano che al comportamento ascritto all’imputato non corrisponde reato alcuno, in quanto la mancata esecuzione dolosa del provvedimento concernente minori non può essere riferita a provvedimenti d’interesse patrimoniale consequenziali alla pronuncia di affidamento.
Pertanto, non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione dell’art. 388 del codice penale, ma esclusivamente quelli che hanno come oggetto l’affidamento del minore.
«Il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persona stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti dei figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dinanzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo».
Pertanto, conclude la Cassazione, la mancata esecuzione di provvedimenti concernenti minori, non può dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e di interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».

Alimenti non versati, perdonato il genitore che ogni tanto non adempie


Alimenti non versati, perdonato il genitore che ogni tanto non adempie



Padre divorziato, con un figlio da mantenere e un lavoro traballante. Condannato nei primi due gradi di giudizio, viene salvato dalla Suprema Corte: la sola testimonianza dell’ex moglie non è attendibile. L’inadempimento saltuario (si parla di sei mesi non pagati su ventuno) del versamento dell’assegno non è bastevole per far condannare una persona, sulla base dell’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’infante. Questo il principio che emerge dalla sentenza 33319/12.

La Corte di Appello di Messina – confermando la statuizione di primo grado – condannava un padre di famiglia per il reato previsto dall’art. 570, comma 2, c.p.: nel lasso di tempo di circa due anni, l’uomo aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne. Nel ricorrere per Cassazione, l’imputato censurava la testimonianza offerta dalla moglie (la quale sosteneva di ricevere l’assegno solo ogni tre o quattro mesi), argomentando che i vaglia prodotti avrebbero invece dimostrato un’effettuazione regolare dei versamenti. La Suprema Corte interpreta diversamente la situazione. Dall’esame dei sopra detti vaglia – spiegano i giudici di legittimità – risulta che nel periodo contemplato dall’imputazione «solo» sei mensilità sul totale di ventuno non furono saldate. L’adempimento, insomma, non ebbe l’elevata frequenza denunciato. Fu invece «saltuario», plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dall’uomo (cameriere con contratto a tempo determinato).
Manca il nucleo essenziale che configuri il reato. Quanto meno sotto il profilo psicologico, è impossibile riscontrare una consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza, condizione senza la quale non può emergere il delitto ex art. 570 c.p.
La sentenza impugnata, causa manifesta illogicità della motivazione che valorizza una testimonianza «palesemente contraddetta da risultanze documentali incontrovertibili», viene perciò annullata senza rinvio.

Il marito dà della "mantenuta"alla moglie.


Cassazione penale sezione III sentenza 17 ottobre 2012 n 40845
Maltrattamenti in famiglia per il marito che dà della mantenuta alla moglie studentessa

È reato fare pesare alla moglie che non lavora che è mantenuta. La Corte con la sentenza 40845/2012 spiega come apostrofare continuamente la consorte, insistendo sul fatto che non contribuisce al menage familiare equivale a maltrattarla. In questo modo, gli ermellini hanno convalidato una condanna a due anni di reclusione, pena sospesa con la condizionale, nei confronti di un 48enne pugliese, colpevole di maltrattamenti in famiglia per aver fatto pesare alla moglie, ancora impegnata negli studi universitari, di essere a suo completo carico.
Secondo la Suprema Corte è stata legittima la condanna per maltrattamenti inflitta dalla Corte d'appello di Lecce, nel luglio 2011, in quanto "è stato evidenziato come l'uomo, fin dall'inizio della vita coniugale, era solito offendere la moglie rivolgendosi a ...
lei con epiteti infamanti e umilianti, facendole pesare di essere a suo carico non percependo un proprio reddito, si da instaurare un regime di vita logorante, volto al continuo discredito della moglie annientandone la personalità'".
La pena tiene conto anche della condanna per la tentata violenza sessuale per un episodio avvenuto nel novembre 2004 quando l'uomo, in via di separazione dalla moglie dalla quale aveva avuto una figlia, l'aveva costretta a seguirlo in camera da letto e, immobilizzandola, aveva tentato di avere un rapporto sessuale con lei.
Inutilmente l'uomo ha tentato di difendersi in Cassazione contestando anche la condanna per il tentato stupro che, a suo dire, rappresentava un "tentativo di recuperare il rapporto matrimoniale".
"Il reato di violenza sessuale è configurabile all’interno del rapporto di coppia coniugale o paraconiugale ogni qual volta vi sia un costringimento fisico-psichico idoneo ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del partner" ha ribadito la Suprema Corte che, però, ha disposto un nuovo esame della vicenda limitatamente al punto della non menzione della condanna in quanto il rifiuto del giudice non è stato motivato.

CASSAZIONE INTERVIENE SULLE COPPIE GAY.
ROMA - Non c'é ancora in Italia una legge che permette i matrimoni omosessuali, ma questo non vuol dire che i gay abbiano meno diritti di una coppia di sposi. E' la Cassazione a sostenere, in una sentenza depositata oggi, che le coppie conviventi dello stesso sesso, con una relazione stabile, hanno diritto al riconoscimento della loro "vita familiare" e quindi allo stesso trattamento garantito dalla legge ai coniugi etero. Una sentenza alla quale plaudono le associazioni omosessuali e che torna a dividere la politica.
La Cassazione affronta per la prima volta il tema del riconoscimento dei matrimoni tra omosessuali contratti all'estero in seguito un ricorso presentato da una coppia di Latina che si era vista respingere dal comune di residenza sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'appello, la richiesta di trascrizione del matrimonio celebrato all'Aja nel 2002. Il ricorso della coppia è stato comunque respinto, ma la Cassazione ha sottolineato come il mutato quadro normativo europeo in materia produca effetti anche in Italia. Se è vero, dice la Cassazione, che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha negato il riconoscimento del diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, lasciando al Parlamento il compito di tutelare eventualmente le unioni omosessuali con apposite norme, una recente sentenza della Corte di Strasburgo (del 24 giugno 2010) riconosce il diritto delle coppie omosessuali ad una "vita familiare" al pari delle coppie etero. Per questo, è scritto nella sentenza della Cassazione n.4184, le coppie gay "conviventi in una stabile relazione di fatto, se non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero", tuttavia hanno il "diritto alla 'vita familiare'" e a "vivere liberamente una condizione di coppia". Tutto ciò, proseguono i giudici, con "il diritto", in presenza di "specifiche situazioni" (che non vengono dettagliate), di un "trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata". Infatti, aggiunge la Cassazione, in base all'art.12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (recepito anche in Italia), è stata superata "la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio".
Per questo "l'intrascrivibilità delle unioni omossessuali dipende non più dalla loro 'inesistenza' e neppure dalla loro invalidità ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano". Le reazioni alla sentenza non si sono fatte attendere: da Gay Center a Equality Italia, dall'Arcigay, al Circolo Mieli dai Radicali al Pdci, Prc e Sel, tutti esultano e chiedono un intervento urgente da parte del Parlamento per adeguarsi alla normativa europea e a quanto sancito dalla Cassazione. Una sentenza "storica", l'ha definita Ignazio Marino, del Pd, secondo cui l'Italia deve ora dotarsi di una legge "che equipari i diritti e i doveri di tutte le coppie, a prescindere dall'orientamento sessuale". I Supremi giudici "hanno preso atto dei cambiamenti sociali e si sono espressi in base al diritto", ha detto Donadi, dell'Idv. "W la Cassazione e su questo abbasso Alfano", ha dichiarato della Vedova di Fli, richiamando le parole del segretario del Pdl che pochi giorni fa aveva ribadito il suo no ai matrimoni gay. Un concetto riproposto da Maurizio Lupi che, parlando di "forzature e strumentalizzazioni" della sentenza, afferma che "il matrimonio è quello tra uomo e donna, come sancisce la nostra Costituzione. Altra cosa sono i diritti soggettivi che vengono ampiamente tutelati dal nostro codice civile". Sul versante dell'Esecutivo è il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi a precisare che la questione del riconoscimento delle unioni omosessuali "non è nel programma di Governo. E' una questione che riguarda il Parlamento, credo che bisogna parlarne con le forze politiche". Netta contrarietà, invece, sul fronte cattolico: secondo Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici italiani, la Cassazione ha "ritenuto irrilevante l'identità di sesso" per la "qualificazione del rapporto di coppia" di tipo matrimoniale e questo indica tra l'altro una "perdita di valore dell'essenza del matrimonio in quanto tale".

Se l’ex coniuge passa a nuova convivenza non sono esclusi gli obblighi inerenti al mantenimento, tranne il caso in cui dia vita ad una famiglia di fatto.

A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione (n. 3923 del 12 marzo 2012), con cui i giudici di legittimità hanno puntualizzato le condizioni in presenza delle quali cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge da parte dell’obbligato.
La legge prevede che il coniuge più abbiente debba versare il mantenimento, garantendo lo stesso tenore di vita che c’era in costanza di matrimonio, nei confronti dell’ex marito/moglie, finché il beneficiario non passi a nuove nozze o finché non conviva con altra persona more uxorio.
Nel caso di specie la persona avente diritto al mantenimento, casalinga, era andata a convivere con altra persona, e il giudice di merito aveva ritenuto questo sufficiente a far cessare l’obbligo dell’ex marito nei suoi confronti.
La Cassazione è stata però di diverso avviso: per escludere il trattamento economico è necessario che il nuovo mènage abbia le caratteristiche di un modello di vita caratterizzato dalla continuità e dalla consistenza degli apporti economici da parte del nuovo convivente del richiedente il trattamento economico.
Infatti, osservano gli ermellini, uniformandosi a propri precedenti, «la convivenza del coniuge con altre persone avente carattere occasionale o temporaneo, non incide di per sé direttamente ed in astratto 
sull’assegno di mantenimento (…). La sperequazione dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio non giustifica la corresponsione di un assegno divorzile laddove il primo instauri una convivenza con altra persona che assuma i caratteri di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto».
La nozione di famiglia di fatto significativa a questo proposito richiede che i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, con un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli e cose simili.
Nel caso di specie era stata troppo frettolosa la valutazione dei giudici di merito che, nell’escludere l’obbligo del mantenimento, non avevano vagliato la ricorrenza di tutti questi altri presupposti.
Per questo ora la valutazione torna a nuovo giudice, che dovrà applicare i suddetti principi.

Basta separazioni per colpa quando il partner tollera il tradimento


Basta separazioni per colpa quando il partner tollera il tradimento



Basta separazioni per colpa, il matrimonio finisce anche quando, all'interno della coppia, uno dei due e' disposto a tollerare tradimenti o comportamenti che denotano mancanza di progetti in comune. Lo sottolinea la Cassazione, osservando che oggi anche la giurisprudenza si e' evoluta in fatto di separazioni per cui il giudice chiamato ad esprimersi sul crac matrimoniale e' sempre meno disposto ad assegnare colpe per il fallimento nuziale. In base "alla condizione dell'uomo medio ", dice infatti la Cassazione, il matrimonio finisce quando anche uno solo dei due si "dissafeziona ". Al di la' della "violazione dei doveri coniugali " visto che non tutte le "violazioni " sono causa di fine nozze.
Il chiarimento arriva dalla prima sezione civile della Corte (sentenza n.2274/2012) che si è occupata del caso di una coppia in cui il marito da diversi anni era andato a vivere con un'altra donna dalla quale ha avuto anche un figlio. La donna si era opposta alla separazione sostenendo che nonostante il tradimento di suo marito mancavano i presupposti per dichiarare l'intollerabilità della convivenza e la separazione giudiziale dato che lei aveva tollerato il comportamento del marito. 
Una tesi che non ha fatto breccia davanti alla Suprema Corte che, al contrario, ha condiviso le argomentazioni dei giudici di merito secondo cui "la disponibilita' unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non puo' valere ad impedire la sussistenza della intollerabilita' della convivenza tra i coniugi, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, intollerabilita' strettamente collegata all'esistenza di una nuova famiglia". La Corte in particolare ricorda come in materia di separazioni "nessuna differenza e' posta tra coniuge colpevole o incolpevole, se di 'colpa' si deve ancora parlare, e pertanto anche il coniuge colpevole puo' chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all'intollerabilita' della convivenza". Insomma per dichiarare la separazione "non e' piu' necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volonta' di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza verificabile in base a fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale con particolare riferimento al tentativo di conciliazione". Aggiunge infine la Corte che al di là della sopportazione della moglie lui aveva comunque dimostrato disaffezione per la vita matrimoniale.
 


SENTENZA STORICA PER I GAY SPOSATI ALL'ESTERO: hanno diritto a una vita familiare.


Sentenza storica per i gay sposati all’estero: hanno diritto a una vita famigliare

Il giudice Tanasi non ha riconosciuto il matrimonio gay contratto dagli sposi in Spagna, ma la convivenza regolare nel nostro paese con permesso di soggiorno per il coniuge straniero. Rigettare l’istanza, si legge nella sentenza, avrebbe potuto configurare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, la cui illegittimità è stata più volte ribadita dalle normative europee e da una risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del giugno 2011.
Le coppie omosessuali sposate all’estero sono una “famiglia”, pertanto se un coniuge non è italiano ha diritto al permesso di soggiorno. Lo ha deciso in una sentenza il Tribunale di Reggio Emilia, che ha accolto il ricorso di una coppia sposatasi in Spagna e composta da un italiano e da un uruguaiano, imprenditore quarantenne lui e disoccupato trentenne l’altro lui. Coppia che, tornata a casa, dopo il matrimonio celebrato a Palma di Maiorca, aveva ricevuto il ‘no’ della Questura di Reggio Emilia. Il coniuge, aveva sottolineato il questore Domenico Savi, non è originario di un paese membro dell’Unione Europea pertanto non può vivere in Italia.

Nessun ricongiungimento famigliare per gli sposi, quindi, quel principio che consente a chi è italiano, o vive in Italia con permesso di soggiorno, di accogliere i propri famigliari per riunire il nucleo affettivo. Perché la legge Bossi – Fini, che disciplina l’immigrazione, impedisce agli extracomunitari di accedere a questo passaggio e in Italia il matrimonio gay non è riconosciuto.

La coppia aveva prontamente annunciato il ricorso contro la decisione della Questura, ritenuta “discriminatoria” dall’opinione pubblica omosessuale italiana, ma i pronostici non erano affatto favorevoli. E invece, a sorpresa, persa la battaglia gli sposini hanno vinto la guerra. Nel ricorso, presentato dall’avvocato Giulia Perin e concordato con il direttivo Certi Diritti, associazione radicale impegnata nella promozione della libertà sessuale, infatti, non si è chiesta l’approvazione del matrimonio spagnolo ma il diritto per i coniugi, sebbene non riconosciuti, ad avere una vita familiare in Italia.

Gli avvocati, per convincere il giudice, hanno fatto riferimento alla recente sentenza n. 1328/2011 della Corte di Cassazione, che afferma da un lato la nozione di “coniuge” prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 30/2007, che deve essere determinata alla luce dell’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato stipulato. E dall’altro, che lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso deve essere qualificato quale “familiare”, ai fini del diritto al soggiorno in Italia.

Un principio sancito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, che riconosce “il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” all’unione omosessuale “intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”. “Il diritto all’unità della famiglia” si legge anche sul testo della sentenza “che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare (…) costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana”.

Il verdetto, quindi, è stato favorevole e il giudice Domenica Tanasi ha dettò sì, la coppia può convivere in Italia. Un passo avanti significativo “per l’affermazione della non discriminazione delle coppie omosessuali” scrive in un comunicato l’associazione Certi Diritti.

“Una bella notizia, non solo perché a ridosso di San Valentino si è ribadito il diritto a vivere insieme per due persone innamorate” ha aggiunto Sergio Lo Giudice, ex presidente Arcigay e capogruppo del Pd in Comune a Bologna “ma anche perché è una delle prime sentenze che riprendono il provvedimento della Corte Costituzionale. Ciò dimostra anche l’importanza che assumono le aule giudiziarie nel riconoscimento dei diritti delle persone gay, a fronte di un Parlamento ignavo che non agisce nonostante a livello europeo tali diritti siano riconosciuti ormai in tutti i paesi”.

“Tra l’altro” ha aggiunto Lo Giudice “esiste già una direttiva dell’Unione Europea sulla libera circolazione, mai recepita dall’Italia, che concede a tutti i cittadini comunitari omosessuali il diritto a vivere in un qualunque paese dell’Unione con il proprio partner, anche se è extracomunitario, in virtù del legame affettivo. E in questo caso parliamo di persone sposate, tra l’altro”.

Come ha ricordato il giudice Tanasi, rigettare l’istanza avrebbe inoltre potuto configurare una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, la cui illegittimità è stata più volte ribadita dalle normative europee e in particolare, recentemente, da una risoluzione di portata storica, approvata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 17 giugno 2011.

“Speriamo che ora il Governo decida di riconoscere queste unioni tra i cittadini italiani come richiesto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 138/2010” auspicano dall’associazione Certi Diritti. “Sarà un processo lento ma inesorabile” ha concluso Lo Giudice. “Presto il Parlamento, se non si deciderà a legiferare, si troverà a dover prendere atto di uno stato riconosciuto dai tribunali di tutta Italia”.
Il fatto quotidiano.it



QUANDO CESSA IL DOVERE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI?
Avv. Vania Sciarra
A lungo si è discusso in merito al momento in cui cessa il diritto di assistenza materiale. L'assunto infatti secondo cui l'obbligazione trovi la sua fine con il compimento della maggiore età è divenuto oggi anacronistico.
La maggior parte delle persone che vuole o ha la possibilità di frequentare un corso di studi universitario non è in grado di provvedere da sola al proprio sostentamento anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La carenza inoltre di offerte di lavoro nonché la sempre maggior specializzazione che viene richiesta in ogni campo porta a ritardare sempre più l'età di un'indipendenza economica. A tal proposito è oramai consolidato in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui i genitori restano obbligati a concorrere nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora non abbia ancora conseguito un reddito tale da renderlo economicamente autonomo (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126 in Dir. Fam. e pers. 1993, 497; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212 in Giust. Civ. 1991, I, 3033; Cass. 26 gennaio 1990, n. 475 in Giust. Civ., Mass., 1990.). Si assimila così la posizione del figlio maggiorenne, che non ha ancora raggiunto, senza sua colpa, l'autosufficienza economica, alla posizione del figlio minorenne.
Secondo la Cassazione in particolare l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all`art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età`, ma persiste finche` il figlio stesso non abbia raggiunto l`indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività` lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finche` non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cass., sez. I 7 maggio 1998, n. 4616, cit.).
Come accennato, inoltre, l'obbligo di mantenimento ricomprende l'educazione e l'istruzione. Non è pertanto possibile prevedere in astratto un termine finale, in quanto il raggiungimento dell'indipendenza economica varia caso per caso e non può semplicemente essere presunto al raggiungimento di una determinata età (Cass. 13 ottobre 1982, n. 5271, in Mass. 1982 ; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126 cit.).
Il figlio ha infatti il diritto di essere posto in condizioni di terminare il ciclo di studi e di acquistare una propria professionalità nel campo lavorativo prescelto. Di conseguenza è stato ritenuto che il proseguimento degli studi superiori imposto o anche soltanto consentito dal genitore, attribuisce il diritto al figlio, che abbia raggiunto la maggiore età, di chiedere ed ottenere i mezzi per completare i corsi iniziati ed a tale onere il genitore può sottrarsi soltanto se dimostra una colpevole trascuratezza del figlio negli studi ( Pret. Foligno 30 marzo 1989, in Arch. Civ., 1989, 870; nello stesso senso Trib Messina, 9 settembre 1984; Trib. Genova 13 marzo 1981 in Giur. Merito 1982, I, 308).
Pertanto, si sottolinea come il diritto al mantenimento prescinda dall'esercizio della potestà genitoriale (Cass. 5 dicembre 1996, n. 10849 in Foro it. 1997, I, 3337; Cass. 8 settembre 1998, 8868, in Giur. It. 1999, 916). Mentre infatti la potestà genitoriale finisce al raggiungimento della maggiore età dei figli, l'obbligo di mantenimento non ha un termine finale fissato per legge, e pertanto la sua sussistenza resta affidata al buon senso dei genitori o alla discrezionalità del giudice nel caso in cui vi sia una separazione o un divorzio. Così mentre i genitori rimangono obbligati a provvedere ai bisogni del figlio, non possono più dopo la maggiore età intervenire sulle sue scelte.
La ratio di ciò viene ravvisata dalla giurisprudenza nelle più recenti e accreditate correnti di pensiero sulle tematiche sociali in riferimento ai rapporti di famiglia che rafforzano il profilo della responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in ordine alle conseguenze tutte, a breve e lungo termine, morali anzitutto, ma anche economiche, della procreazione, fenomeno, questo, del quale si tende a sollecitare, evidenziandone la sempre più avvertita esigenza, in relazione ai mutamenti intervenuti nella società odierna ed a quelli prevedibili nel suo anche immediato futuro, una forte presa di coscienza della necessità di farne un atto assolutamente volontario e consapevole. ( C. App. Roma 29 maggio 1995, in Diritto di famiglia 1996, 105).
 
La cessazione dell'obbligo.
Il fatto che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età non significa che sussista dove il mancato inserimento nel mondo del lavoro sia causato da negligenza o comunque dipenda da fatto imputabile al figlio (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2289, in Famiglia e diritto, 2001, 275). Quando infatti la situazione dipenda da una colpa del figlio che non si è messo in condizione di procurarsi un reddito, o comunque abbia raggiunto un'età tale da far presumere la sua capacità di provvedere a sé stesso il genitore può ritenersi liberato dall'obbligo di mantenimento (Cass. 8 settembre 1998, n. 8868 cit.). Allo stesso modo l'obbligo viene meno quando il figlio versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustamente rifiutato (Cass. 27 febbraio 1990, n. 1506 in Giur it. Mass. 1990, 206; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126, cit.; Cass. 23 gennaio 1996, n. 496, in Giust. Civ. 1996, I, 954).
Il diritto al mantenimento così viene meno qualora l'ex minore sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. sez I, 18 febbraio 1999, n. 1353 in Famiglia e diritto 1999, 455; Cass. 3 dicembre 1996, n. 10780 in Famiglia e diritto, 1997, 247;Cass. 20 settembre 1996, n. 8383; Cass. 2 settembre 1996, n. 7990 in Famiglia e diritto,1996, 522; Cass. 4 marzo 1998, n. 2392 in Famiglia e diritto 1998, 389).
In particolare l'obbligo perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto uno status di autosufficienza economica, che viene considerato dalla giurisprudenza consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato ( non rilevando all'uopo il tenore di vita finora da lui condotto). Il genitore deve infatti assicurare al figlio un'istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori. (Nella specie, è stata esclusa la persistenza dell'obbligo di mantenimento di un figlio trentacinquenne - e convivente con la madre - a carico del padre separato per essere il figlio stesso ben lontano dal conseguimento della laurea in medicina nonostante risultasse iscritto presso tale facoltà da quindici anni, e senza che il suo comportamento potesse in qualche modo derivare o risentire della presenza paterna, essendo trascorso un periodo pressoché equivalente a quello necessario per l'utile completamento dell'intero corso di studi da quando il padre aveva cessato di convivere con moglie e figli) (Cass., sez. I, 30 agosto 1999, n. 9109 in Famiglia e diritto, 1999, 576).
Si ritiene anche che l'obbligo di prestare assistenza materiale cessi quando il figlio, pur non economicamente indipendente contragga matrimonio. In questo caso infatti prevarrà l'obbligo di assistenza materiale a carico dell'altro coniuge. L'obbligo infatti viene meno quando i figli siano inseriti in altri nuclei familiari o comunitari, interrompendo in tal modo il legame e la dipendenza materiale e morale con la famiglia d'origine (C. App. Roma 29 maggio 1995, cit.; Cass. 28 giugno 1988, 4373, in Mass. 1988).
L'obbligo di mantenimento inoltre non viene meno in caso di irregolare condotta morale tenuta dal figlio, non costituendo la stessa causa sufficiente a far estinguere il diritto (Pret. Foligno 22 giugno 1973).
La Cassazione ha inoltre precisato che il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio (minore all'epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, la mancata corresponsione dell'assegno. (Cass., sez. I, 16 giugno 2000 n.8235 in Famiglia e diritto, 2000, 513). E' necessaria infatti una domanda giudiziale del coniuge onerato dell'assegno nonché l'accertamento - riservato al prudente apprezzamento del giudice, sorretto da opportuna istruttoria dell'acquisizione di un'adeguata autosufficienza economica da parte del figlio stesso (Cass. sez. I., 29 dicembre 1990, n. 12212 cit.).
Peraltro incombe sul genitore, che chiede l'interruzione dell'obbligo di mantenimento, l'onere di provare la sussistenza di una delle condizioni giustificative. (Cass. 22 gennaio 1998, n. 565 in Giur. It. 1999, 34; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212, cit.; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578, in Giust. Civ. 1994, I, 79; Cass. 21 dicembre 1995, n. 13039, in Giust. Civ. 1996, I, 1691; Cass. 2 settembre 1996, n. 7990, cit.). E' lui infatti che deve dimostrare che il figlio persiste in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudine e la sua professionalità o che ha rifiutato corrispondenti occasioni di lavoro (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670). Non spetta dunque al genitore ancora convivente l'onere di provare che il figlio non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2289, cit.).
 
L'orientamento più recente.
Di recente un'ulteriore sentenza della Cassazione è andata addirittura oltre i principi esposti, sostenendo che il figlio ha diritto ad essere mantenuto dai genitori allo stesso loro tenore di vita anche se ha rifiutato una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione le sue attitudini e i suoi effettivi interessi sono rivolti (Cass. 3 aprile 2002, n. 4765, in Guida al diritto 2002/17/34 e in Famiglia e diritto, 2002, 351: nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia dei giudici del merito che nel 1999 avevano riconosciuto alla madre separata con cui uno dei figli, allora ventinovenne, laureato in giurisprudenza, conviveva il diritto a percepire un assegno di un milione e mezzo a carico del padre, non avendo ancora l'ex minore trovato un'attività lavorativa adeguata alle sue aspirazioni, il mantenimento veniva così configurato in 3.000.000 diviso tra i due genitori).
La sentenza, criticata dalla dottrina, ha introdotto ben due aspetti nuovi. Innanzitutto si sostiene che non è sufficiente che il figlio venga posto nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente, ma è invece necessario che realizzi concretamente le proprie aspirazioni. In particolare si legge nella motivazione della sentenza che in merito all'accertamento del comportamento colposo ed inerte del figlio il giudice non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alle capacità, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. Pertanto su tali basi la Cassazione non ha ravvisato profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuta una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitutidini, ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
In realtà la giurisprudenza aveva già affermato che non può ritenersi, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, si` da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile giustificazione (Cass., sez. I 7 maggio 1998, n. 4616cit.). Si trattava però di un'ipotesi ben diversa a causa soprattutto dell'età del ragazzo (Il principio è stato affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto - ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di merito - opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad una offerta di ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell'offerta quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva rinunciato per non sacrificare l'anno scolastico - V liceo scientifico - da lui frequentato).
Inoltre secondo Cass. 4765/2002 il mantenimento assicurato dai genitori deve addirittura garantire al figlio un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Nello stesso senso, ma relativa ai figli minori: Cass. 22 novembre 2000, n. 15065).
Avv. Vania Sciarra