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Il marito dà della "mantenuta"alla moglie.


Cassazione penale sezione III sentenza 17 ottobre 2012 n 40845
Maltrattamenti in famiglia per il marito che dà della mantenuta alla moglie studentessa

È reato fare pesare alla moglie che non lavora che è mantenuta. La Corte con la sentenza 40845/2012 spiega come apostrofare continuamente la consorte, insistendo sul fatto che non contribuisce al menage familiare equivale a maltrattarla. In questo modo, gli ermellini hanno convalidato una condanna a due anni di reclusione, pena sospesa con la condizionale, nei confronti di un 48enne pugliese, colpevole di maltrattamenti in famiglia per aver fatto pesare alla moglie, ancora impegnata negli studi universitari, di essere a suo completo carico.
Secondo la Suprema Corte è stata legittima la condanna per maltrattamenti inflitta dalla Corte d'appello di Lecce, nel luglio 2011, in quanto "è stato evidenziato come l'uomo, fin dall'inizio della vita coniugale, era solito offendere la moglie rivolgendosi a ...
lei con epiteti infamanti e umilianti, facendole pesare di essere a suo carico non percependo un proprio reddito, si da instaurare un regime di vita logorante, volto al continuo discredito della moglie annientandone la personalità'".
La pena tiene conto anche della condanna per la tentata violenza sessuale per un episodio avvenuto nel novembre 2004 quando l'uomo, in via di separazione dalla moglie dalla quale aveva avuto una figlia, l'aveva costretta a seguirlo in camera da letto e, immobilizzandola, aveva tentato di avere un rapporto sessuale con lei.
Inutilmente l'uomo ha tentato di difendersi in Cassazione contestando anche la condanna per il tentato stupro che, a suo dire, rappresentava un "tentativo di recuperare il rapporto matrimoniale".
"Il reato di violenza sessuale è configurabile all’interno del rapporto di coppia coniugale o paraconiugale ogni qual volta vi sia un costringimento fisico-psichico idoneo ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del partner" ha ribadito la Suprema Corte che, però, ha disposto un nuovo esame della vicenda limitatamente al punto della non menzione della condanna in quanto il rifiuto del giudice non è stato motivato.