Separazione. Quando sono ripetibili
le somme pagate a titolo di ratei di mutuo? - Tribunale di Latina, Sez. I,
Sent., 17 febbraio 2026, n. 375
In relazione alla domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di ratei
del mutuo, le somme versate dal coniuge prima della separazione non possono
essere oggetto di restituzione perché corrisposte in adempimento di
un'obbligazione naturale, in osservanza di quanto statuito dall' art. 143,
comma 3, c.c., in virtù del quale durante il matrimonio entrambi i coniugi sono
tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di
lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Per
gli importi, invece, successivi allo scioglimento della comunione dei coniugi,
coincidente con l'ordinanza presidenziale ex art. 191 c.c., potranno essere
ripetibili, a condizione che l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi
non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei
figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.












