SEPARAZIONE E DIVORZIO - RAPPORTI TRA MINORI E ASCENDENTI
In tema di rapporti tra minori e ascendenti, il diritto di questi ultimi a mantenere relazioni significative con i nipoti, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., non ha carattere autonomo né assoluto, ma è esclusivamente funzionale al preminente interesse del minore. Ne consegue che il giudice non può disporre il mantenimento o la ripresa delle frequentazioni limitandosi a rilevare l’assenza di un pregiudizio per il minore, dovendo invece accertare in concreto il vantaggio effettivo che tali rapporti apportano al suo equilibrato sviluppo psico‑fisico ed educativo, valutando la qualità della relazione e la sua rispondenza al progetto di vita del minore, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. (Cass. Civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2026 n. 3721)











