SEPARAZIONE E DIVORZIO - Chi non paga il mantenimento perde l’affidamento dei figli?
Conseguenze legali per chi non paga gli alimenti ai figli in caso di separazione con la madre.
La questione dell’affido dei figli minori in caso di separazione dei genitori è complessa e influenzata da diversi fattori. Una domanda che spesso ci si pone è cosa rischia il padre che non versa gli alimenti.Chi non paga il mantenimento perde l’affidamento dei figli?
La risposta varia sensibilmente a seconda della gravità della condotta. Isolati inadempimenti, specie se dovuti a difficoltà economiche, non possono derogare al principio generale che impone l’affidamento condiviso. Del resto il diritto alla «bigenitorialità» è sancito dalla Costituzione.
In questo articolo vedremo, alla luce di alcune sentenze della giurisprudenza, quando il totale disinteresse del genitore giustifica l’affido esclusivo della prole. Ma procediamo con ordine.
Che effetti ha il mancato pagamento del mantenimento sull’affido dei figli?
L’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli da parte del genitore non collocatario può portare alla perdita dell’affidamento condiviso del minore quando è grave e reiterato. Il giudice può decidere per l’affidamento esclusivo all’altro genitore solo se da tale omissione deriva un danno agli interessi del minore (ad esempio una perdita delle occasioni di studio).
L’affidamento condiviso è la regola generale mentre l’affidamento esclusivo va disposto solo quando si accerta l’inidoneità o la manifesta carenza di un genitore e l’idoneità dell’altro a prendersi cura del bambino.
La legge preferisce infatti che entrambi i genitori siano coinvolti nell’educazione del figlio dopo una separazione (modello condiviso). L’affidamento esclusivo a un solo genitore è quindi l’eccezione.
Tuttavia, il regime di affidamento condiviso potrebbe risultare pregiudizievole per l’interesse del minore nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita: tali condotte, infatti, sono indici della incapacità ad affrontare le responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e pertanto giustificano l’affidamento esclusivo (Trib. Rovigo, sent. n. 384/2023, Trib. Bari, sent. n. 1471/2023).
Come chiarito di recente dal tribunale di Pistoia (sent. n. 848/2023), se l’affidamento condiviso si rivela dannoso per il benessere del minore, il giudice può optare per l’affidamento esclusivo. Questa situazione si può verificare, ad esempio, quando un genitore mostra indifferenza verso il figlio, attraversa un disagio esistenziale che influisce negativamente sul loro rapporto, o semplicemente non provvede ai bisogni fondamentali del bambino.
Omesso versamento degli alimenti: la perdita dell’affido non è automatica
In ogni caso, il semplice fatto che il genitore non collocatario si renda inadempiente all’obbligo di mantenimento dei figli non è elemento di per sé decisivo ai fini dell’affido esclusivo della prole in favore dell’altro genitore. Non si tratta cioè di una conseguenza automatica. Tale decisione richiede una valutazione complessiva dell’atteggiamento del genitore, tale da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali ed un pregiudizio per il figlio. Insomma, è il giudice che decide caso per caso sulla base della gravità della condotta del genitore inadempiente e delle conseguenze che questa ha avuto o potrebbe avere sul figlio.
Cosa comporta l’indifferenza del genitore nei confronti del figlio?
Oltre al mancato sostegno economico, anche l’indifferenza o un disagio esistenziale del genitore che incide sul rapporto con il minore può essere motivo per revocare l’affido condiviso. Tale comportamento è considerato inadeguato per le responsabilità che l’affido condiviso comporta.
In presenza di un grave disinteresse da parte di un genitore l’affido dei figli viene assegnato all’altro genitore in via esclusiva. Questo significa che il genitore affidatario assume da solo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, senza il consenso dell’altro.
In un recente caso deciso dal tribunale di Trapani (sent. del 4.01.2023), il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisce un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell’affidamento condiviso.