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Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).




SEPARAZIONE E DIVORZIO - Quando viene assegnata la casa in caso di separazione?

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO - Quando viene assegnata la casa in caso di separazione?

La separazione comporta molteplici questioni legali, tra cui una delle più delicate è l’assegnazione della casa coniugale. Comprendere come e quando avviene questa assegnazione può servire ad evitare spiacevoli sorprese.

Qui di seguito forniremo una guida chiara per comprendere innanzitutto cos’è il diritto di abitazione, a chi viene assegnato, quanto tempo dura e come si perde. Ma procediamo con ordine.

In quali casi viene assegnata la casa durante la separazione?

L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione viene disposta solo in caso di coppia, sposata o convivente, con:

  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
  • figli maggiorenni portatori di grave handicap ai sensi della legge 104.

Il giudice non può invece assegnare la casa coniugale se la coppia:

  • non ha figli;
  • i figli non vivono più con i genitori;
  • i figli derivano dall’unione di uno dei due partner/coniugi;
  • i figli hanno un lavoro stabile in grado di mantenerli da soli;
  • i figli hanno più di 30 anni, avendo perciò perso il diritto al mantenimento;
  • i figli, seppur maggiorenni, non studiano con profitto;
  • i figli, seppur maggiorenni, non studiano e non cercano un lavoro;
  • la coppia ha già trovato un accordo sulla divisione della casa.

Come si è appena visto, l’assegnazione della casa coniugale segue il diritto al mantenimento dei figli. Finché questo sussiste, resta in vita il diritto di abitazione; ma appena esso cessa, la casa torna al suo legittimo proprietario. Questo perché l’assegnazione della casa familiare viene disposta solo nell’interesse dei figli: non costituisce quindi un sostegno economico al relativo genitore. Anzi, dell’assegnazione del diritto di abitazione si tiene conto ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge ricevendo questi un beneficio dalla disponibilità di un tetto.

Quali sono i criteri per l’assegnazione della casa?

Il giudice assegna la casa coniugale nei confronti del genitore che, se anche non proprietario o comproprietario dell’immobile, ha la collocazione dei figli. Dunque, a ottenere il diritto di abitazione è il padre o la madre con cui i figli vivono stabilmente. Non rileva quindi l’affidamento (che, di regola, è condiviso) ma la materiale collocazione (ossia la fissazione della dimora).

Cosa dice la legge sull’assegnazione della casa?

La legge prevede che, in caso di separazione, la casa coniugale sia assegnata al coniuge a cui viene affidata la custodia dei figli. In assenza di figli, la casa non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole.

Il giudice può assegnare solo la casa in cui la coppia viveva prima di separarsi e non un altro immobile, come la seconda casa. Ne deriva che, per evitare l’assegnazione di un’abitazione di proprietà, non bisognerebbe viverci stabilmente.

Il giudice può assegnare anche la casa in cui la coppia viveva in affitto o in comodato. A quest’ultimo proposito, il comodato non dà diritto al comodante di ottenere la restituzione dell’immobile a meno che il contratto non sia scritto con indicazione di una data di scadenza.

Cosa accade in caso di disaccordo tra i coniugi?

In caso di disaccordo, il giudice interviene determinando l’assegnazione sulla base dei criteri legali appena visti.

Per ottenere la restituzione della casa non basta che vengano meno i presupposti indicati in precedenza: è necessario anche una sentenza del giudice che modifichi quella di assegnazione del diritto di abitazione precedentemente accordato.

 

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